N. 463 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2006

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Abrogazione
  ex  nunc  dei  vincoli  temporali  stabiliti  per la cessione degli
  alloggi  da  parte  degli  acquirenti  e della subordinazione della
  cessione   al  pagamento  al  Comune  di  una  somma  nel  caso  di
  alienazione  dell'immobile  anteriormente  al termine fissato nella
  convenzione - Cessazione dell'efficacia delle clausole contrattuali
  che  riportano  i  detti divieti indipendentemente dalla data della
  stipula della Convenzione - Mancata previsione - Dedotta violazione
  del  principio  di  uguaglianza  e  della  funzione  sociale  della
  proprieta'  - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza -
  Insufficienza  del  mero  rinvio  alle  richieste  della  difesa  -
  Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(GU n.1 del 3-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge
17 febbraio   1992,   n. 179   (Norme   per  l'edilizia  residenziale
pubblica),  promosso  con ordinanza del 26 gennaio 2006 dal Tribunale
di  Modena, nel procedimento civile vertente tra Odorici Roberta e il
comune  di  Vignola,  iscritta  al  n. 194  del  registro ordinanze e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2006;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
    Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza del 26 gennaio
2006,   ha   sollevato   questione   di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 23  (recte: art. 23, comma 2) della legge 17 febbraio 1992,
n. 179  (Norme  per l'edilizia residenziale pubblica), in riferimento
agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
        che,  nel  giudizio a quo, la proprietaria di un appartamento
edificato  su  di  un  suolo  concesso  in  proprieta'  dal comune di
Vignola,   destinato  ad  edilizia  abitativa  residenziale  di  tipo
economico  e  popolare,  compreso  nel piano di zona formato ai sensi
delle   leggi  13 aprile  1962,  n. 167  (Disposizioni  per  favorire
l'acquisizione  di  aree  fabbricabili  per  l'edilizia  economica  e
popolare)  e  22 ottobre  1971,  n. 865  (Programmi  e  coordinamento
dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica  utilita';  modifiche  ed  integrazioni alla legge 17 agosto
1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964,
n. 847;  ed  autorizzazione  di spesa per interventi straordinari nel
settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata e convenzionata), ha
chiesto  la  condanna  di  detto comune alla restituzione della somma
allo  stesso  versata,  alla  scopo di ottenere l'autorizzazione alla
vendita  dell'alloggio, pari alla differenza tra il valore di mercato
dell'area  al  momento  dell'alienazione  ed  il  prezzo  di acquisto
stabilito   nella   convenzione   urbanistica   stipulata   ai  sensi
dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971;
        che,  secondo  il  Tribunale  di  Modena, la norma impugnata,
abrogando  i  commi  dal  quindicesimo al diciannovesimo dell'art. 35
della  legge  n. 865  del  1971,  ha  eliminato  i  vincoli temporali
stabiliti  per  la  cessione  degli  alloggi oggetto della norma, con
conseguente    insussistenza   dell'obbligo   del   proprietario   di
corrispondere  al  comune  la  citata  somma, nel caso di alienazione
dell'immobile anteriormente al termine dalla stessa fissato;
        che,   ad  avviso  del  rimettente,  l'abrogazione  di  detti
divieti,  disposta  «con effetto ex nunc», comporterebbe comunque «la
cessazione   dell'efficacia   delle   clausole  contrattuali  che  li
riportano,  indipendentemente  dal fatto che la Convenzione sia stata
stipulata prima dell'entrata in vigore della legge abrogativa»;
        che  il giudice a quo da' atto che il convenuto ha, tuttavia,
eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, della
legge  n. 179  del  1992  «rispetto al principio di parita' stabilito
dall'art. 3  della  Costituzione  nonche'  rispetto all'art. 42 della
medesima,  con  riferimento alla funzione sociale della proprieta» e,
quindi,  solleva  questione  di  costituzionalita'  di detta norma in
riferimento ad entrambi i parametri;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile,   per  difetto  di  motivazione  in  ordine  alla  non
manifesta infondatezza.
    Considerato  che il Tribunale di Modena dubita della legittimita'
costituzionale  dell'art. 23  (recte:  art. 23,  comma 2) della legge
17 febbraio   1992,   n. 179   (Norme   per  l'edilizia  residenziale
pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione;
        che   l'ordinanza   di   rimessione  manca  del  tutto  della
motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione
ed  il mero rinvio alla richiesta della difesa di una delle parti non
puo'  colmare  detta  lacuna,  in  quanto  «il  giudice  deve rendere
esplicite    le   ragioni   che   lo   portano   a   dubitare   della
costituzionalita'  della  norma  con una motivazione autosufficiente»
(cosi', per tutte, ordinanze n. 423 e n. 312 del 2005);
        che,    pertanto,   indipendentemente   da   ogni   ulteriore
valutazione,  deve  essere  dichiarata  la manifesta inammissibilita'
della presente questione di legittimita' costituzionale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 23,  comma 2,  della  legge
17 febbraio   1992,   n. 179   (Norme   per  l'edilizia  residenziale
pubblica),   sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  42  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Modena con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2006.
                        Il Presidente: Flick
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2006.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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