LEGGE 14 febbraio 2006, n. 56 

Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia
di intercettazioni per la ricerca del latitante.
(GU n.50 del 1-3-2006)
 
 Vigente al: 16-3-2006  
 

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  295 del codice di procedura penale, dopo il comma
3-bis, e' aggiunto il seguente:
  "3-ter.  Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto
previsto  dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo del giudice provvede il
presidente della Corte".
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli