LEGGE 8 febbraio 2006, n. 60 

Modifica  alla  legge  14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso
dei  cani  guida  dei  ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli
esercizi aperti al pubblico.
(GU n.52 del 3-3-2006)
 
 Vigente al: 18-3-2006  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Dopo   il   secondo  comma  dell'articolo  unico  della  legge
14 febbraio  1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti:
  «I  responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma
e  i  titolari degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano
od  ostacolino,  direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di
vista  accompagnati  dal  proprio  cane  guida  sono  soggetti ad una
sanzione  amministrativa  pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da euro 500 a euro 2.500.
  Nei  casi  previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha
diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito
di museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
  Sui  mezzi  di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente  o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida».
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli