LEGGE 27 febbraio 2006, n. 105 

Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.
(GU n.64 del 17-3-2006)
 
 Vigente al: 1-4-2006  
 

  La Camera dei deputati ed il    Senato   della   Repubblica   hanno
                             approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Fermo  restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  allo  scopo  di  assicurare  la
funzionalita'  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza  nazionale, e'
istituito,  presso  il Ministero delle attivita' produttive, il Fondo
per   la  mobilita'  al  servizio  delle  fiere,  con  una  dotazione
finanziaria  annua  pari  a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007.
  2.  A  valere  sulle  risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in
deroga  all'articolo  72  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
concessi  contributi  in  conto  capitale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture  al  servizio  dei  sistemi  fieristici  di  rilevanza
nazionale.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  da
adottare,  di  concerto  con  il  Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita'  di  riparto  delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un
importo  pari  a  1  milione  di  euro  annui, sono destinate, per il
triennio  2005-2007, alla realizzazione di infrastrutture al servizio
della Fiera di Bologna.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari a 3
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006 e 2007, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2005-2007, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
  5.  A  decorrere  dall'anno  2008,  al rifinanziamento del Fondo si
provvede  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2006

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli