DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 208 

Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale della regione autonoma
Valle   d'Aosta/Vallee  d'Aoste  in  materia  di  contributi  per  la
copertura di oneri sanitari ed assistenziali.
(GU n.132 del 9-6-2006)
 
 Vigente al: 24-6-2006  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva
lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
  Acquisito   il   parere   del   Consiglio   regionale  della  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 25 gennaio 2006;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  della  salute  e  per  la funzione
pubblica;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1. La regione, in attuazione dell'articolo 3 dello statuto speciale
e  del  combinato  disposto  dell'articolo  117  della Costituzione e
dell'articolo  10  della  legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
nel  rispetto  dei  principi della legislazione statale in materia di
assicurazioni  sociali,  d'assistenza  sanitaria  e  di  integrazione
socio-sanitaria,   puo'   disciplinare  con  legge  l'istituzione  di
contributi,  anche  obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel
territorio   regionale,   destinati   alla   costituzione   di  fondi
assicurativi  volti  a  garantire  ai  cittadini  l'erogazione  delle
prestazioni  sanitarie  e  socio-assistenziali  previste  dalla legge
medesima.
  2.  La  legge  regionale  disciplina le modalita' di accertamento e
riscossione  dei  contributi, nonche' di gestione dei fondi di cui al
comma  1,  anche  mediante  affidamento  a  terzi  nel rispetto della
normativa comunitaria.
  3.  La  regione puo' altresi' avvalersi, con oneri a suo carico, di
enti   nazionali  operanti  nel  settore  della  previdenza  e  delle
assicurazioni  sociali  o  delle  agenzie  di cui all'articolo 73 del
decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite
convenzioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti,   Ministro  dell'e-conomia  e
                              delle finanze
                              Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
                              interim)
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Mastella