DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 245 

Norme   di   attuazione   dello   Statuto   speciale   della  Regione
Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in materia di accademia di belle arti,
istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,  conservatori di
musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Bolzano.
(GU n.185 del 10-8-2006)
 
 Vigente al: 25-8-2006  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello
statuto prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle  finanze,  e  per  le  riforme  e  l'innovazione nella pubblica
amministrazione;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Alle  accademie  di  belle arti, agli istituti superiori per le
industrie  artistiche  (ISIA),  ai  conservatori  di  musica  e  agli
istituti  musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia
autonoma  di  Bolzano  si applicano le disposizioni di cui alla legge
21 dicembre  1999,  n.  508  e dei regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 7, della detta legge, con l'osservanza delle norme del presente
decreto.
  2.  Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di
cui   al  comma 1,  comprese  quelle  concernenti  gli  statuti  e  i
regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello
Statuto  speciale  di  autonomia, alla Provincia autonoma di Bolzano,
che  le  esercita  previa  acquisizione, ove previsto, del parere del
Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale
(CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
  3.  Gli  atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei
Conservatori    in   Istituti   superiori   degli   studi   musicali,
l'istituzione  di  nuove  istituzioni  di  alta formazione artistica,
musicale e coreutica nella provincia di Bolzano e l'autorizzazione ad
enti  e  privati  con  sede nella provincia di Bolzano a rilasciare i
titoli  con  valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n.
508  e  dai  regolamenti  attuativi  di cui al comma 1, sono adottati
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  d'intesa  con  il Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 2 la Provincia autonoma di Bolzano
verifica   altresi'   l'adeguatezza  delle  risorse  finanziarie,  di
docenza,  di  locali, di attrezzature e strumentazioni in conformita'
ai  criteri  elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal
Comitato  per  la  valutazione  del  sistema universitario, della cui
collaborazione puo' avvalersi.
  5.   Ai  sensi  dell'articolo 17  dello  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  la  Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto
dei  principi  fondamentali  della legislazione statale, puo' emanare
norme   legislative,  per  quanto  riguarda  il  finanziamento  delle
istituzioni   di   cui   al  comma  1  e  l'edilizia  delle  medesime
istituzioni,  ivi  comprese  la  scelta  delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
  6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al
comma 1  sono  determinati  annualmente  con  decreto  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  previa intesa con la Provincia,
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati per il
finanziamento   delle  analoghe  istituzioni  operanti  nel  restante
territorio nazionale.
  7.  L'ordinamento  delle  istituzioni di cui al comma 1 deve essere
improntato   ad   una   didattica  plurilingue,  e  garantire,  oltre
all'utilizzo  delle  lingue  italiana  e tedesca, quello delle lingue
straniere secondo modalita' da stabilirsi con i regolamenti didattici
che  possono  contemplare,  ai  fini  di  lavoro  e  di insegnamento,
l'utilizzo disgiunto delle lingue predette.
  8.  Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e
l'indirizzo  internazionale dell'offerta didattica e della produzione
artistica   le  istituzioni  di  cui  al  comma 1  possono  conferire
contratti  a  tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e
musicale   straniere   qualifiche   analoghe   a  quelle  considerate
dall'ordinamento  nazionale. La facolta' di nomina di cui al presente
comma e' esercitabile nella misura massima del trenta per cento della
dotazione organica del corpo docenti.
  9.  Le  istituzioni  di  cui  al comma 1 promuovono e sviluppano la
collaborazione  scientifica  con  le  universita',  con  i  centri di
ricerca  e  con  le  istituzioni d'alta formazione e specializzazione
artistica  e  musicale anche degli altri Stati e in particolare degli
Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e
della  produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi
di  collaborazione  possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati
di  studio  sia  presso  entrambe  le  istituzioni o universita', sia
presso  una  di  esse,  nonche'  programmi  di  ricerca congiunti. Le
medesime  istituzioni  riconoscono  la  validita'  dei  corsi seguiti
ovvero  delle  parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso
le  istituzioni  o  universita'  estere,  nonche' i titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
  10.  Gli  accordi  di collaborazione definiti ai sensi del comma 9,
sono  comunicati  al  Ministro dell'universita' e della ricerca entro
trenta  giorni  dalla  loro stipulazione e divengono esecutivi ove il
Ministro  non si opponga, per ragioni di legittimita', entro i trenta
giorni successivi.
  11.  Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1,
il  personale  docente in servizio presso il Conservatorio Statale di
Musica di Bolzano, rimane alle dipendenze dello Stato.
  12. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
265, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del
provvedimento  di trasformazione del Conservatorio di musica «Claudio
Monteverdi» di Bolzano in istituto superiore di studi musicali.
  13.  L'articolo  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma addi', 25 luglio 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Nicolais,  Ministro per le riforme e le
                              innovazioni        nella       pubblica
                              amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella