Ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti per strutture commerciali.(GU n.4 del 28-1-2006)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del 6 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In deroga a quanto previsto dall'Art. 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e comunque fino all'approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l'attuazione dell'Art. 10, comma 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall'Art. 50, comma 6, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo Art. 50. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. Venezia, 2 dicembre 2005 GALAN