REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2005, n. 24 

Modifica  dell'Art.  33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25  «Disciplina  ed  organizzazione  del trasporto pubblico locale» e
successive modificazioni.
(GU n.5 del 4-2-2006)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115
                        del 6 dicembre 2005)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica  dell'Art.  33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25  «Disciplina  ed  organizzazione  del trasporto pubblico locale» e
                      successive modificazioni.
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 33-bis della legge regionale 30 ottobre
1998,  n.  25  e'  cosi'  modificato: dopo le parole «corpo forestale
dello stato» aggiungere le seguenti: «, vigili del fuoco».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Veneta.
    Venezia, 2 dicembre 2005
                                GALAN