Modifica dell'Art. 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.(GU n.5 del 4-2-2006)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 115 del 6 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni. 1. Il comma 1 dell'Art. 33-bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e' cosi' modificato: dopo le parole «corpo forestale dello stato» aggiungere le seguenti: «, vigili del fuoco». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta. Venezia, 2 dicembre 2005 GALAN