REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 52 

Modifiche  alla  legge  regionale  30 luglio  1998,  n.  7, avente ad
oggetto: «Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e
per  l'esercizio  della  pesca  nelle  acque interne» come modificata
dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.
(GU n.9 del 4-3-2006)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
            a Regione Molise n. 41 del 31 dicembre 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale 30 luglio 1998,
n.  7, come sostituito dal comma 14 dell'Art. 1 della legge regionale
27 gennaio  2003, n. 5, dal comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
7 maggio 2003, n. 16, e dal comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale
21 novembre 2003, n. 30, e' sostituito dal seguente:
    «2.   L'ammontare  delle  autorizzazioni  concesse  per  ciascuna
provincia  non  puo' avere un'estensione complessiva superiore al 25%
della  lunghezza  di  ciascun  tratto di categoria A, B e C per corpo
idrico,   con  il  limite  massimo  di  km.  8  per  le  associazioni
riconosciute a livello nazionale ed operanti nella Regione e di km. 4
per le associazioni locali organizzate nel Molise. La distanza minima
tra  due  tratti di corpi idrici deve essere di almeno un chilometro.
Nei  tratti  in  concessione  e' vietato consentire lo svolgimento di
gare  di  pesca  da parte di altre associazioni od organizzazioni. Le
concessioni  su  laghi  e  bacini  naturali  o artificiali non devono
superare il 50% della loro lunghezza perimetrale complessiva. In caso
di  piu'  autorizzazioni  concesse deve essere garantita una distanza
minima tra esse non inferiore al 10% della loro lunghezza perimetrale
complessiva,  destinata  alla  libera  pesca. Per i bacini naturali o
artificiali, con lunghezza perimetrale complessiva inferiore a Km. 6,
fermo  restando  quanto  previsto dal presente comma, non puo' essere
rilasciata  piu'  di  una  concessione  e la restante superficie deve
essere destinata alla libera pesca».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 16 dicembre 2005
                                IORIO