REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2005, n. 32 

Modifiche  all'Art. 4 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del
bilancio  2005  e  del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai
sensi dell'Art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n, 7).
(GU n.15 del 15-4-2006)

(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 52 del 28 dicembre 2005)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE


                            Ha approvato


                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

        Modifiche all'Art. 4 della legge regionale n. 15/2005

    1.  Dopo  il comma 11 dell'Art. 4 della legge regionale 18 luglio
2005,   n.   15  (Assestamento  del  bilancio  2005  e  del  bilancio
pluriennale  per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'Art. 18 della legge
regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono inseriti i seguenti:
    «11-bis.  Le  discariche  per  rifiuti  urbani  autorizzate  e in
attivita',  classificate  ai  sensi  della deliberazione del Comitato
interministeriale  del  27 luglio  1984  (Disposizioni  per  la prima
applicazione  dell'Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre  1982,  n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti),
come  di  prima  categoria,  che hanno completato il conferimento dei
rifiuti alla data del 27 settembre 2003, sono autorizzate a procedere
alla   chiusura   dell'impianto   nel   rispetto  del  progetto  gia'
formalmente approvato dall'ente competente.
    11-ter. I piani di adeguamento delle altre discariche per rifiuti
urbani  gia' autorizzate e in attivita', qualora il fondo e i fianchi
dell'impianto  siano gia' ricoperti di rifiuti, anche in applicazione
dell'Art.   17   del  decreto  legislativo  13 gennaio  2003,  n.  36
(Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti),   devono   rispettare  le  previsioni  di  cui  al  decreto
legislativo   medesimo,   ma   potranno  prescindere  dalla  barriera
geologica  di  fondo e dei fianchi, cosi' come descritta dal suddetto
decreto   legislativo   36/2003.   Tali  discariche  potranno  essere
autorizzate ad ampliamenti della volumetria fino a una misura massima
del  10 per cento di quanto previsto dalle autorizzazioni in possesso
di ciascun impianto.».
    2. Al comma 12 dell'Art. 4 della legge regionale n. 15/2005, dopo
le parole: «comma 11» sono aggiunte le seguenti: «, 11-bis e 11-ter».
    3.  Entro  tre  mesi  dall'approvazione  della  presente legge, i
gestori  degli  impianti  predispongono  minimo  tre  piezometri  per
impianto,   coordinandosi   con   l'ARPA   per   la   localizzazione,
dimensionamento  e  altri  aspetti  tecnici.  L'ARPA  avvia,  a  rete
completata, un piano di monitoraggio delle falde.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 23 dicembre 2005

                                ILLY