Regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell'Art. 38, comma 3 della legge regionale n. 7/2000». Approvazione.(GU n.16 del 22-4-2006)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 dell'11 gennaio 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con particolare riferimento all'Art. 38, comma 3, in base al quale la definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI) e' indicata e aggiornata con decreto del Presidente della Regione, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea; Vista la raccomandazione della commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la raccomandazione della commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996; Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'allocazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L 010 del 13 gennaio 2001, come modificato con regolamento (CE) n. 364/2004 delta commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 063 del 28 febbraio 2004, recante in delegato, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della citata raccomandazione 203/36l/CE; Visto il regolamento (CE) n. 68/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. L 010 del 13 gennaio 2001, come modificato con regolamento (CE) n. 363/2004 della commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 063 del 28 febbraio 2004, con particolare riferimento all'Art. 2, lettera b), in base al quale e' definita piccola o media impresa qualsiasi impresa che soddisfi i criteri di cui all'allegato 1 al citato regolamento (CE) n. 70/2001 della commissione; Atteso che con decisione della Commissione europea C (2005) 3707 del 30 settembre 2005, la stessa ha deciso di non sollevare obiezioni in relazione all'integrazione della definizione delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione, nei regimi di aiuti di Stato esistenti, gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, elencati nella decisione stessa, in base alle indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attivita' produttive fornite con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 238 del 12 ottobre 2005; Ritenuto necessario pertanto indicare ed aggiornare la definizione di microimpresa, piccola e media impresa, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea sopra richiamate; Ritenuto opportuno tenere conto, nell'indicare ed aggiornare la definizione di microimpresa, piccola e media impresa, delle indicazioni fornite con il citato decreto ministeriale ed approvate con la menzionata decisione della Commissione europea C(2005) 3707, conformemente alle richieste formulate in tale senso dalle associazioni di categoria e da mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 2005, n. 3363; Decreta: E' approvato il regolamento recante «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'Art. 38, comma 3 della legge regionale n. 7/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 29 dicembre 2005 ILLY (Omissis)