Modifiche all'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).(GU n.23 del 10-6-2006)
(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 4 maggio 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 1/2004 1. Dopo il comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi: «5-bis. Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto sono esercitate dei soggetti gestori individuati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e previa concertazione con i comuni. 5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, i soggetti gestori, durante i sessanta giorni successivi al parto, garantiscono alle donne gia' assistite come gestanti ed ai loro nati gli interventi socio-assistenziali finalizzati a sostenere il loro inserimento sociale. Dopo tale periodo ai medesimi beneficiari e' assicurata la continuita' assistenziali secondo i criteri e le modalita' attuative previsti al comma 5-quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino alla loro adozione definitiva. 5-quater. Gli interventi di cui al comma 5-bis sono erogati su richiesta delle donne interessate e senza ulteriori formalita', indipendentemente dalla loro residenza anagrafica. 5-quinquies. Con il provvedimento di individuazione dei soggetti gestori competenti di cui al comma 5-bis, la giunta regionale definisce altresi' criteri, procedure e modalita' per l'esercizio delle relative funzioni. 5-sexies. Le risorse necessarie all'erogazione degli interventi di cui al comma 5-bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui all'Art. 35, comma 7.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 2 maggio 2006 BRESSO (Omissis).