REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2006, n. 16 

Modifiche  all'Art.  9  della  legge  regionale  8 gennaio 2004, n. 1
(Norme  per  la  realizzazione  del  sistema  regionale  integrato di
interventi  e  servizi  sociali  e  riordino  della  legislazione  di
riferimento).
(GU n.23 del 10-6-2006)

(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
                      n. 18 del 4 maggio 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifiche all'Art. 9 della legge regionale n. 1/2004
    1.  Dopo  il  comma 5 dell'Art. 9 della legge regionale 8 gennaio
2004,  n.  1  (Norme  per  la  realizzazione  del  sistema  regionale
integrato   di   interventi   e  servizi  sociali  e  riordino  della
legislazione di riferimento), sono aggiunti i seguenti commi:
    «5-bis.  Le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali
nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in
ordine  al  riconoscimento  o  non  riconoscimento dei loro nati e al
segreto  del  parto  sono esercitate dei soggetti gestori individuati
dalla  giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare
e previa concertazione con i comuni.
    5-ter.  Nei  casi  di  cui  al  comma  5-bis, i soggetti gestori,
durante  i  sessanta  giorni  successivi  al parto, garantiscono alle
donne  gia'  assistite  come  gestanti ed ai loro nati gli interventi
socio-assistenziali  finalizzati  a  sostenere  il  loro  inserimento
sociale.  Dopo  tale periodo ai medesimi beneficiari e' assicurata la
continuita'  assistenziali secondo i criteri e le modalita' attuative
previsti  al  comma 5-quinquies. Gli interventi socio-assistenziali a
favore  dei  neonati  non  riconosciuti sono garantiti fino alla loro
adozione definitiva.
    5-quater.  Gli  interventi  di cui al comma 5-bis sono erogati su
richiesta  delle  donne  interessate  e  senza  ulteriori formalita',
indipendentemente dalla loro residenza anagrafica.
    5-quinquies.  Con il provvedimento di individuazione dei soggetti
gestori  competenti  di  cui  al  comma  5-bis,  la  giunta regionale
definisce  altresi'  criteri,  procedure  e modalita' per l'esercizio
delle relative funzioni.
    5-sexies.  Le  risorse necessarie all'erogazione degli interventi
di cui al comma 5-bis sono reperite in seno al fondo regionale di cui
all'Art. 35, comma 7.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 2 maggio 2006
                               BRESSO
    (Omissis).