Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4. Approvazione.(GU n.24 del 17-6-2006)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006 IL PRESIDENTE Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 recante «Modalita' per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive», ed in particolare l'Art. 5 che pone in capo alle regioni il compito di istituire ed aggiornare i suddetti albi ed elenchi; Visto l'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT, in attuazione dell'Art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001; Vista la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, ed in particolare l'Art. 6, comma 4, che istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), e prevede l'adozione di un regolamento che fissa i requisiti per la loro istituzione, nonche' l'aggiornamento dei medesimi, in armonia con quanto previsto dall'accordo del 25 luglio 2002 sopra richiamato; Visto il comma 5, Art. 6, della legge regionale n. 14/2003 ai sensi del quale l'amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito per brevita' denominate CCIAA, per l'affidamento della tenuta, gestione e revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne; Ritenuto di affidare alle CCIAA, previo consenso delle medesime, la tenuta, la gestione e la revisione degli albi dei vigneti ed elenchi delle vigne e di regolarne l'operativita' a mezzo convenzione; Vista la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, modificata dall'Art. 13 della legge regionale 4 aprile 2004, n. 18 che autorizza la direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ad avvalersi, mediante apposite convenzioni, dei centri autorizzati di assistenza agricola, di seguito denominati CAA, nei procedimenti amministrativi di competenza; Atteso che a termini dell'Art. 1 del decreto ministeriale 27 marzo 2001 recante le finalita' per la costituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, i dati dello schedario vitivinicolo nazionale costituiscono il fondamentale punto di riferimento per la costituzione e l'aggiornamento degli albi ed elenchi in parola; Considerato che lo schedario vitivinicolo e' in fase di aggiornamento e che pertanto non sussiste ancora la piena operativita' dello stesso per consentire alle ditte richiedenti l'immediata iscrizione dei vigneti ai suddetti albi ed elenchi; Ritenuto peraltro opportuno adottare apposito regolamento al fine di porre le CCIAA nella condizione di organizzare per tempo la propria operativita' per la vendemmia 2006; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 luglio 2000 ed in particolare l'Art. 1, comma 6, relativo alla determinazione delle superfici vitate; Vista la deliberazione 26 novembre 1997 dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998, relativa all'Adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate, riportante, tra l'altro, la specifica modulistica nonche' i codici delle varieta' di vino delle attuali denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, istitutivo della Carta dell'agricoltore e del pescatore ed in particolare l'Art. 1, comma 2, che prevede l'identificazione delle aziende agricole attraverso apposito codice denominato CUAA; Ritenuto, al fine di semplificare la terminologia della nomenclatura, di definire con il termine «Albo» la dicitura «Albo dei vigneti», per i vini siano essi a denominazione di origine controllata (DOC) che a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), piu' brevemente definiti entrambi a «denominazione di origine (DO)» e con il termine «Elenco», l'Elenco delle vigne per i vini ad indicazione geografica tipica (IGT); Ritenuto opportuno, al fine di rendere coerenti le quantita' di uve che si possono ottenere in vigneti giovani come pure in quelli sovrainnestati, con le quantita' di vino rivendicabili a DO ovvero a IGT, di fissare i parametri produttivi massimali per i primi anni di produzione della vite; Considerato che la Regione, conformemente alle disposizioni recate dall'Art. 16, comma 5, della legge n. 164192, ha il compito di determinare annualmente le rese medie unitarie indicative delle DOCG e delle DOC, nonche' la relativa produzione massima classificabile e, considerato altresi' che le rese produttive dei vigneti sono condizionate localmente da fenomeni atmosferici avversi; Sentiti le Camere di commercio della regione, le organizzazioni professionali agricole e gli organismi vitivinicoli operanti nel territorio regionale; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 286 di data 20 febbraio 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 marzo 2006 ILLY Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4. Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle proprie produzioni vitivinicole di qualita', richiamati gli ambiti pedoclimatici del territorio regionale a spiccata vocazione per la coltivazione della vite, nonche' le varie tipologie di vitigni in grado di fornire produzioni vinicole riconosciute per qualita' e tipicita'. istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, Art. 6, comma 4. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Denominazione di origine (DO): il nome geografico di una zona utilizzato per designare un prodotto controllato (DOC) ovvero controllato e garantito (DOCG), di qualita' e rinomato, le cui caratteristiche sono espressione dell'ambiente naturale e dei fattori umani; b) indicazione geografica tipica (IGT): il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva; c) denominazione di origine interregionale: il nome geografico di una zona viticola che ricade su una parte di territorio pertinente a due regioni con il quale vengono designati prodotti a DO ovvero a IGT; d) sottozona: il nome geografico di una zona viticola ricompresa all'interno di una o piu' zone DOC per designare prodotti ottenuti con regole maggiormente disciplinate della DOC di appartenenza; e) unita' vitata: la superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che e' omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto; f) vigneto (DOC) o vigna (IGT): insieme di una o piu' unita' vitate, omogenee per destinazione produttiva, vitigno, e tali da poter essere considerate un'unica unita' produttiva ai fini della rivendicazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche; g) vigna (menzione): vigneto costituito da una unita' vitata o da un insieme di unita' vitate contigue aventi la medesima tipologia di vitigno; h) campagna viticola: la campagna di produzione con inizio 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo; i) opzione vendemmiale: la facolta' concessa al produttore di produrre dallo stesso vigneto piu' vini a DO o ad IGT, anche derivanti dagli stessi vitigni; l) albo ed elenco: insieme di informazioni facenti riferimento ai dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate, implementati delle informazioni relative ai raggruppamenti di unita' vitate che concorrono a formare i vigneti, delle rese consentite e degli eventuali toponimi riconosciuti dai disciplinari. Art. 3. Enti incaricati all'istituzione, tenuta e aggiornamento degli albi a DO e degli elenchi a IGT e strutturazione degli stessi 1. Le unita' vitate ricomprese nel quadro C delle dichiarazioni delle superfici vitate costituenti lo schedario viticolo regionale tenuto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito denominata Direzione centrale, costituiscono l'elemento di riferimento per l'istituzione e aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne. 2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) costituiscono e gestiscono gli albi dei vigneti a DO distinti per: a) denominazione di origine geografica di una zona viticola; b) sottozona, se prevista dal disciplinare di produzione; c) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione; d) specificazione di vitigno. 3. Le CCIAA costituiscono e gestiscono gli elenchi delle vigne a IGT distinti per: a) indicazione geografica di una zona viticola; b) tipologie di vino, ivi comprese quelle relative al colore se previste dal disciplinare di produzione; c) specificazione di vitigno. 4. L'attivita' delle CCIAA di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata da apposita convenzione con l'amministrazione regionale. 5. L'albo dei vigneti e l'elenco delle vigne sono pubblici. Art. 4. Iscrizione dei vigneti all'albo e/o all'elenco 1. I produttori, conduttori di terreni vitati, che intendono designare un proprio vino con una DO ovvero con una IGT, iscrivono i relativi vigneti, come definiti all'Art. 2, in apposito albo o elenco istituito ai sensi dell'Art. 3. 2. L'iscrizione all'albo o all'elenco, e i relativi aggiornamenti, avviene, su denuncia dei vigneti da parte del produttore, contestualmente all'aggiornamento della dichiarazione delle superfici vitate nonche' di modifica del potenziale viticolo mediante procedure informatiche accreditate. 3. E' preclusa ogni possibilita' di iscrizione e conseguente rivendicazione della produzione DO o IGT di un vigneto le cui unita' vitate non risultino identificate nello schedario viticolo. 4. Ai fini del comma 2 l'iscrizione all'albo o all'elenco avviene secondo i contenuti protocollari previsti dai tracciati dello schedario viticolo e le istruzioni per la predisposizione e la compilazione dei quadri a), b), e c), allegati all'Accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 - serie generale - del 10 settembre 2002. 5. Ogni produttore, conduttore di terreni vitati, e' identificato all'albo o all'elenco con il codice fiscale che costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole (CUAA). Art. 5. Procedure per l'iscrizione 1. La denuncia dei vigneti, quale domanda di iscrizione degli stessi all'albo o all'elenco, e' redatta a cura dei conduttori interessati su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera a), e presentata entro i termini previsti dall'Art. 7. 2. La denuncia e' inoltrata alla CCIAA competente per territorio per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) riconosciuti, che operano per delega dei produttori e che hanno sottoscritto apposita convenzione con l'amministrazione regionale, anche ai fini di cui all'Art. 13, secondo i contenuti del manuale delle procedure predisposto dalla Direzione centrale; in tal caso le denunce possono essere trasmesse alle CCIAA in via telematica. 3. E' consentita la richiesta di iscrizione di uno o piu' vigneti in un'unica dichiarazione, anche se pertinente a piu' albi o elenchi. 4. Il CAA, sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo aziendale, richiede, qualora non effettuate precedentemente, le verifiche di campagna secondo le procedure di cui all'Art. 6. 5. Sulla base dei dati acquisiti allo schedario vitivinicolo nonche' dell'accertamento di campagna di cui all'Art. 6, comma 1, circa l'idoneita' del vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, il CAA trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento del quadro C dello schedario viticolo per la validazione dei dati e alla CCIAA la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto. 6. La CCIAA, presa visione per via telematica della validazione o meno delle unita' vitate al quadro C dello schedano viticolo, in caso positivo procede all'iscrizione degli stessi dandone comunicazione al CAA. 7. Qualora le superfici vitate siano state in tutto o in parte ritenute non idonee all'iscrizione, la CCIAA ne da' notizia al richiedente ed ai CAA entro il 20 agosto di ogni anno. 8. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998. Art. 6. Accertamento dell'idoneita' dei vigneti all'iscrizione 1. L'accertamento dell'idoneita' di un vigneto alla produzione di vini a DO ovvero a IGT, e' effettuato dalla Direzione centrale, che puo' avvalersi di soggetti terzi previa stipula di specifica convenzione. 2. Le procedure per l'accertamento e le modalita' di trasmissione degli atti tra direzione centrale, C.C.I.A.A. e CAA ed eventuali soggetti convenzionati per gli accertamenti in campo, sono stabilite con apposito manuale delle procedure predisposto dalla direzione centrale. 3. Mediante la verifica in campagna e' determinata la superficie di ciascuna unita' vitata iscrivibile, destinata a costituire il vigneto. 4. L'accertamento di cui al comma 1 non ha luogo nella campagna viticola nel corso della quale e' avvenuto l'impianto. 5. La superficie vitata iscrivibile e' determinata sulla base delle disposizioni recate dall'Art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 26 luglio 2000. 6. Qualora la superficie accertata risulti diversa da quella eventualmente gia' indicata nel quadro B dello schedario viticolo, il CAA ne propone alla Direzione centrale la correzione d'ufficio anche prescindendo da esplicita richiesta di rettifica da parte del produttore e informa il produttore dell'avvenuta validazione della superficie. Art. 7. Presentazione delle domande di iscrizione e di variazione agli albi e/o elenchi 1. Le domande di nuova iscrizione o di variazione che comportino modificazioni tecnico produttive quali sovrainnesto, forma di allevamento e densita' di impianto sono presentate alla CCIAA competente per territorio viticolo per il tramite dei CAA che provvedono ad aggiornare preliminarmente lo schedario viticolo. Le richieste di iscrizione e di variazione vanno presentate entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Gli accertamenti tecnici di competenza si concludono entro il 20 agosto successivo a quello di presentazione della domanda. Art. 8. Parametri produttivi 1. Le produzioni dei vigneti giovani ovvero dei vigneti sovrainnestati possono essere rivendicate ai fini delle produzioni dei vini a DO o IGT entro i limiti produttivi di cui al presente articolo. 2. L'entrata in piena produzione di un vigneto giovane decorre dalla terza campagna viticola successiva a quella nel corso della quale e' avvenuto l'impianto. 3. Ai fini del comma 1: a) la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e' pari a zero; b) la prima campagna viticola successiva a quella di impianto non puo' essere superiore al 40 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; c) la seconda campagna viticola successiva a quella di impianto non puo' essere superiore all'80 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; d) la terza campagna viticola successiva a quella di impianto puo' essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; e) il primo anno successivo a quello in cui e' avvenuto il sovrainnesto non puo' essere superiore al 70 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo; f) il secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuto il sovrainnesto puo' essere pari al 100 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure piu' restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo. 4. Nelle annate eccezionalmente favorevoli le rese unitarie possono essere aumentate nella misura e alle condizioni previste dall'Art. 10, comma 1, lettera c), della legge n. 164/1992, ad eccezione delle prime due campagne successive a quella dell'impianto. Art. 9. Opzioni vendemmiali 1. Il produttore, conduttore di terreni vitati, che intende avvalersi della facolta' di optare per la scelta vendemmiale tra varie DO, sottozone e IGT coesistenti sulle stesse aree vitate, in modo da rivendicare le produzioni DO e IGT nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dal comma 4 dell'Art. 7 della legge n. 164/1992, deve iscrivere preliminarmente i vigneti distintamente in ogni albo e in ogni elenco. 2. I superi di resa previsti dall'Art. 10 comma 1 lettera c), della legge n. 164/1992 possono rientrare nella corrispondente IGT. Art. 10. Cancellazioni delle superfici 1. Le cancellazioni delle superfici dagli albi avvengono nei casi di: a) richiesta esplicita da parte del produttore; b) d'ufficio ai sensi dell'Art. 9 comma 1 lettera b), della legge n. 164/1992 per mancata rivendicazione da almeno tre anni consecutivi. 2. Ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera b), della legge n. 164/1992, i vigneti iscritti all'albo che da almeno tre anni consecutivi non sono stati oggetto di denuncia di produzione delle uve vengono cancellati d'ufficio dall'albo stesso; sono altresi' cancellati dall'albo qualora le unita' vitate costituenti i vigneti vengano eliminate dal quadro C dello schedario viticolo. 3. Al fine di limitare le cancellazioni e le conseguenti reiscrizioni dei vigneti agli albi o elenchi per effetto del comma 2, le CCIAA anteriormente alla terza denuncia di produzione delle uve, informano i produttori sulla condizione dei rispettivi vigneti. 4. La cancellazione di un vigneto dall'albo o dall'elenco e' comunicata da parte della CCIAA alla Direzione centrale e al CAA per le modifiche al quadro C dello schedario viticolo. Art. 11. DO interregionali 1. Al fine di rendere univoci i criteri e le modalita' procedurali per quanto concerne gli aspetti tecnico-amministrativi relativi all'aggiornamento e alla gestione degli albi e degli elenchi a carattere interregionale, che vedono coinvolte le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per quanto concerne la DOC Lison-Pramaggiore e le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e la provincia autonoma di Trento, per quanto concerne l'IGT Delle Venezie, la Direzione centrale mediante protocolli d'intesa con le suddette amministrazioni e gli organismi dalle stesse incaricati alla tenuta degli albi e degli elenchi, individua le misure di raccordo necessarie per consentire l'operativita' degli stessi. Art. 12. Compiti dell'amministrazione regionale 1. La Regione, nell'ambito della convenzione quadro sottoscritta con i CAA ai sensi della legge regionale n. 1/2003, Art. 8 come modificata dalla legge regionale n. 18/2004, affida ad essi l'istruttoria delle domande di iscrizione agli albi e agli elenchi e l'eventuale proposta di modifica del quadro C dello schedario. 2. La Regione inoltre: a) adotta con decreto del direttore del servizio competente la necessaria modulistica funzionale alla gestione dell'albo e dell'elenco, in conformita' alle disposizioni che regolano la gestione dello schedario viticolo; b) adotta la gestione informatica compatibile con il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); c) predispone, in collaborazione con le CCIAA e i CAA, un manuale operativo relativo alle modalita' e procedure per la gestione e aggiornamento degli albi e degli elenchi, nonche' dei procedimenti relativi ai controlli di campagna; d) indica le modalita' di controllo sulle rese vendemmiali e determina, conformemente all'Art. 16, comma 5, della legge numero 164/1992, le rese medie unitarie indicative della DOCG e delle DOC e la produzione massima conseguibile dalle stesse; e) comunica alle CCIAA le delimitazioni territoriali entro le quali si sono verificati gli eventi calamitosi che ne hanno limitato la produzione e la relativa percentuale di danno. 3. Le CCIAA comunicano alla Direzione centrale, anche per via telematica, l'entita' delle rivendicazioni delle denominazioni di origine da parte dei produttori di vigneti nelle aree di cui al comma 2, lettera e). Art. 13. Istituzione dell'Albo - Iscrizioni provvisorie 1. La denuncia dei vigneti per la costituzione del nuovo albo e/o elenco, viene redatta a cura dei conduttori interessati all'atto dell'allineamento dello schedario viticolo su apposita modulistica adottata conformemente a quanto previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera a). 2. La richiesta di iscrizione di un vigneto all'albo o all'elenco e' effettuata, previo accorpamento delle unita' vitate della stessa varieta' nel rispetto dei disciplinari di produzione cui fa riferimento. Un vigneto puo' essere costituito anche da una sola unita' vitata; e' pure consentita la costituzione di uno o piu' vigneti per ogni varieta'. 3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' presentata in bollo alla CCIAA da parte del conduttore per il tramite del CAA unitamente alla ricevuta di versamento degli eventuali diritti di segreteria della CCIAA competente per territorio e viene conservata all'interno del fascicolo del produttore, presso il CAA stesso. 4. Il CAA, esperita l'istruttoria, trasmette contestualmente alla Direzione centrale la proposta di aggiornamento della dichiarazione della superficie vitata per la validazione dei dati e alla CCIAA, anche tramite posta elettronica, la «check list» di proposta di iscrizione della superficie vitata all'albo e/o all'elenco richiesto. La richiesta di aggiornamento e' redatta su apposita modulistica adottata secondo quanto previsto dall'Art. 12, comma 2, lettera a). 5. Successivamente alla validazione dei dati relativi alle iscrizioni la Direzione centrale procede al trasferimento informatico delle iscrizioni provvisorie alla CCIAA. La CCIAA controlla la corrispondenza tra la check list trasmessa dai CAA ed i dati trasferiti all'interno del proprio sistema informatico IC-DEIS e procede all'iscrizione provvisoria dandone comunicazione al produttore e al CAA competente. 6. L'iscrizione definitiva ha luogo una volta verificato la sussistenza delle condizioni previste dall'Art. 6. 7. Ogni DO e IGT e le relative tipologie di vino sono identificate con apposito codice attribuito dall'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo (AIMA), giusta deliberazione 26 novembre 1997 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998. Visto, il Presidente: Illy