Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura. Approvazione.(GU n.24 del 17-6-2006)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 12 aprile 2006 IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico ed in particolare l'Art. 18 riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura; Vista la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione ed in particolare l'Art. 10 riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura; Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione della legge regionale 30 aprile 2004, n. 11, concernente la disciplina generale in materia di innovazione e disposizioni transitorie; Visto in particolare l'Art. 4 della citata legge regionale n. 27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi la legge regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione; Visto il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2004, n. 0237/Pres. che approva il regolamento di attuazione dell'Art. 10 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente gli interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura; Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione di nuovo regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della citata legge regionale 10 novembre 2005, n. 26; Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., cosi' come modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.; Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2006, n. 340; Decreta: E' approvato il «Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trieste, 14 marzo 2006 ILLY Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernenti la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura. Art. 1. F i n a l i t a' 1. L'amministrazione regionale tramite la direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di seguito direzione centrale, in attuazione dell'Art. 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura, di seguito Centro 2. La sede del centro e' presso la facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Udine. 3. Il centro e' aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli nonche' ai soggetti privati. 4. Il centro funge da polo scientifico-tecnologico con la finalita' di: a) costituire e mantenere aggiornato un archivio omnicomprensivo delle attivita' di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare; b) favorire un efficace coordinamento ed integrazione tra i soggetti che, nell'ambito regionale, curano la ricerca di base, la ricerca applicata, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare; c) orientare l'attivita' di ricerca e innovazione; d) trasmettere conoscenze al settore produttivo; e) indirizzare la formazione e l'aggiornamento professionale; f) svolgere attivita' di progettazione e realizzazione di programmi ed attivita' di ricerca destinati ad acquisire conoscenze necessarie per nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi, con particolare riguardo agli interventi di cui all'Art. 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26. Art. 2. Finanziamenti regionali ed ente beneficiario 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, la direzione centrale, entro il limite dell'assegnazione annuale del fondo per l'innovazione di cui agli articoli 9 e 23-sexies della legge regionale n. 7/1999 («Nuove norme in materia di bilancio e contabilita' regionale e modifiche alle legge regionale 1° marzo 1988, n. 7») e successive integrazioni e modificazioni, prevista per tale finalita', sostiene fino al 100 per cento le spese per la costituzione e l'avviamento del Centro nonche' le spese annuali di gestione. 2. Il beneficiario degli interventi regionali all'Universita' degli studi di Udine, di seguito universita', che, ai fini del presente regolamento, agisce direttamente o tramite le proprie aziende speciali. Art. 3. Spese ammissibili 1. Per spese ammissibili al finanziamento regionale s'intendono: a) spese di costituzione quali spese notarili, di consulenza e di registrazione; b) spese di avviamento quali spese necessarie per l'eventuale adattamento dei locali che ospitano il Centro, spese di arredo dei locali, spese per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di riproduzione, spese per specifiche attrezzature tecniche e di laboratorio; c) spese di gestione quali spese per il personale direttamente imputabili all'attivita' del Centro, spese per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di specifici progetti, spese per attivita' di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione, spese per la sede, ovvero canoni e spese per le utenze telefoniche, elettriche e simili esclusivamente imputabili all'attivita' del Centro, spese per consulenze, spese generali, di cancelleria e postali. Art. 4. Documentazione giustificativa delle spese 1. Anteriormente all'assunzione delle spese di cui all'Art. 3, comma 1, lettera b), il beneficiario presenta apposita relazione e specifico preventivo di spesa. Anteriormente altresi' all'assunzione delle spese di cui all'Art. 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta alla Direzione centrale apposita relazione in ordine ai programmi da attuare e alle spese da sostenere nonche' copia del relativo piano di spesa, approvato dai competenti organi accademici. 2. La direzione centrale comunica successivamente al beneficiario le proprie determinazioni in relazione alle spese di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c). Art. 5. Rendicontazione 1. Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento delle spese sostenute di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e b) presenta alla direzione centrale apposita istanza corredata da regolari fatture o atti equipollenti. 2. Per ottenere il pagamento delle spese di gestione di cui Art. 3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta annualmente apposita istanza, corredata da una relazione dell'attivita' svolta nonche' dal rendiconto in conformita' all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 («Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso») - approvato dai competenti organi accademici. 3. La direzione centrale che concede i finanziamenti puo' effettuare verifiche contabili. Art. 6. Norme transitorie e finali 1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento la domanda di contributo e' presentata alla Direzione centrale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione. 2. In via ordinaria la domanda e' presentata entro il 31 dicembre ciascun anno per l'attivita' dell'anno successivo. Art. 7. Norma abrogativa 1. Il decreto del residente della Regione 15 luglio 2004, n. 0237/Pres., e' abrogato. Visto, il Presidente: Illy