REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 marzo 2006, n. 69 

Regolamento  di  attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della
legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la realizzazione
e  lo  sviluppo  di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in
agricoltura. Approvazione.
(GU n.24 del 17-6-2006)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                   Giulia n. 15 del 12 aprile 2006

                            IL PRESIDENTE

    Vista  la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, concernente la
disciplina  generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e
sviluppo  tecnologico  ed  in  particolare  l'Art. 18 riguardante gli
interventi  per  favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro
di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;
    Vista  la  legge  regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente la
disciplina  generale  in  materia  di  innovazione  ed in particolare
l'Art.  10 riguardante gli interventi per favorire la realizzazione e
lo  sviluppo  di  un  Centro  di ricerca e innovazione tecnologica in
agricoltura;
    Vista  la legge regionale 10 novembre 2005, n. 27, di abrogazione
della   legge  regionale  30  aprile  2004,  n.  11,  concernente  la
disciplina   generale   in  materia  di  innovazione  e  disposizioni
transitorie;
    Visto  in  particolare  l'Art.  4 della citata legge regionale n.
27/2005, il quale prevede che per i procedimenti in corso all'entrata
in  vigore  della  presente  legge  continuano ad applicarsi la legge
regionale n. 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2004, n.
0237/Pres.  che  approva  il  regolamento  di attuazione dell'Art. 10
della  legge  regionale  30  aprile  2003,  n.  11,  concernente  gli
interventi  per  favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro
di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura;
    Ritenuto  pertanto necessario procedere all'approvazione di nuovo
regolamento  di  attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della
citata legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;
    Visto   il  regolamento  di  organizzazione  dell'amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della  Regione  27  agosto 2004, n. 0277/Pres., cosi' come modificato
con   decreto  del  Presidente  della  Regione  21  aprile  2005,  n.
0110/Pres.;
    Visto l'Art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale 24 febbraio
2006, n. 340;
                              Decreta:

    E'  approvato  il  «Regolamento di attuazione degli interventi di
cui  all'Art.  18  della  legge  regionale  10  novembre 2005, n. 26,
concernenti  la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e
innovazione  tecnologica  in  agricoltura»,  nel  testo  allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare  come  regolamento della Regione. Il presente decreto sara'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
      Trieste, 14 marzo 2006
                                ILLY

Regolamento  di  attuazione degli interventi di cui all'Art. 18 della
   legge   regionale   10   novembre  2005,  n.  26,  concernenti  la
   realizzazione  e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione
   tecnologica in agricoltura.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  L'amministrazione  regionale  tramite  la  direzione centrale
delle  risorse  agricole,  naturali, forestali e montagna, di seguito
direzione  centrale, in attuazione dell'Art. 18 della legge regionale
10  novembre  2005, n. 26, promuove la realizzazione e lo sviluppo di
un  Centro  di  ricerca ed innovazione tecnologica in agricoltura, di
seguito Centro
    2.   La  sede  del  centro  e'  presso  la  facolta'  di  agraria
dell'Universita' degli studi di Udine.
    3.  Il  centro  e'  aperto  agli  enti pubblici di ricerca e/o di
sviluppo   rurale   singoli   o  associati,  alle  organizzazioni  di
imprenditori agricoli nonche' ai soggetti privati.
    4.  Il  centro  funge  da  polo  scientifico-tecnologico  con  la
finalita' di:
      a) costituire    e    mantenere    aggiornato    un    archivio
omnicomprensivo  delle  attivita'  di ricerca nel settore agricolo ed
agroalimentare;
      b) favorire  un  efficace  coordinamento  ed integrazione tra i
soggetti  che,  nell'ambito  regionale, curano la ricerca di base, la
ricerca   applicata,   la   sperimentazione,   l'innovazione   e   il
trasferimento dell'innovazione nel settore agricolo e agroalimentare;
      c) orientare l'attivita' di ricerca e innovazione;
      d) trasmettere conoscenze al settore produttivo;
      e) indirizzare la formazione e l'aggiornamento professionale;
      f) svolgere  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione  di
programmi  ed  attivita' di ricerca destinati ad acquisire conoscenze
necessarie  per  nuovi prodotti, nuovi processi produttivi e servizi,
con  particolare  riguardo  agli  interventi di cui all'Art. 17 della
legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.
                               Art. 2.
            Finanziamenti regionali ed ente beneficiario

    1.  Per  le  finalita'  di cui all'Art. 1, la direzione centrale,
entro il limite dell'assegnazione annuale del fondo per l'innovazione
di  cui  agli  articoli 9 e 23-sexies della legge regionale n. 7/1999
(«Nuove  norme  in  materia  di  bilancio  e contabilita' regionale e
modifiche  alle  legge  regionale  1° marzo 1988, n. 7») e successive
integrazioni  e  modificazioni, prevista per tale finalita', sostiene
fino al 100 per cento le spese per la costituzione e l'avviamento del
Centro nonche' le spese annuali di gestione.
    2.  Il  beneficiario  degli  interventi regionali all'Universita'
degli  studi  di  Udine,  di  seguito  universita',  che, ai fini del
presente  regolamento,  agisce  direttamente  o  tramite  le  proprie
aziende speciali.
                               Art. 3.
                          Spese ammissibili

    1. Per spese ammissibili al finanziamento regionale s'intendono:
      a) spese  di costituzione quali spese notarili, di consulenza e
di registrazione;
      b) spese  di  avviamento quali spese necessarie per l'eventuale
adattamento  dei  locali  che ospitano il Centro, spese di arredo dei
locali, spese per apparecchiature informatiche, di comunicazione e di
riproduzione,   spese  per  specifiche  attrezzature  tecniche  e  di
laboratorio;
      c) spese  di gestione quali spese per il personale direttamente
imputabili   all'attivita'  del  Centro,  spese  per  l'acquisto  del
materiale  necessario alla realizzazione di specifici progetti, spese
per  attivita'  di  promozione  del  progetto,  comprese  le spese di
divulgazione,  spese per la sede, ovvero canoni e spese per le utenze
telefoniche,    elettriche   e   simili   esclusivamente   imputabili
all'attivita'  del  Centro,  spese per consulenze, spese generali, di
cancelleria e postali.
                               Art. 4.
              Documentazione giustificativa delle spese

    1.  Anteriormente  all'assunzione  delle spese di cui all'Art. 3,
comma  1,  lettera  b), il beneficiario presenta apposita relazione e
specifico preventivo di spesa.
    Anteriormente altresi' all'assunzione delle spese di cui all'Art.
3,  comma  1,  lettera  c),  il  beneficiario presenta alla Direzione
centrale  apposita relazione in ordine ai programmi da attuare e alle
spese  da  sostenere  nonche'  copia  del  relativo  piano  di spesa,
approvato dai competenti organi accademici.
    2. La direzione centrale comunica successivamente al beneficiario
le  proprie determinazioni in relazione alle spese di cui all'Art. 3,
comma 1, lettere b) e c).
                               Art. 5.
                           Rendicontazione

    1.  Il beneficiario, al fine di ottenere il pagamento delle spese
sostenute  di  cui all'Art. 3, comma 1, lettere a) e b) presenta alla
direzione  centrale  apposita istanza corredata da regolari fatture o
atti equipollenti.
    2.  Per ottenere il pagamento delle spese di gestione di cui Art.
3, comma 1, lettera c), il beneficiario presenta annualmente apposita
istanza, corredata da una relazione dell'attivita' svolta nonche' dal
rendiconto  in conformita' all'Art. 42 della legge regionale 20 marzo
2000,  n.  7  («Testo  unico  delle  norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di diritto di accesso») - approvato dai competenti
organi accademici.
    3.  La  direzione  centrale  che  concede  i  finanziamenti  puo'
effettuare verifiche contabili.
                               Art. 6.
                     Norme transitorie e finali

    1.  Nel  primo  anno  di applicazione del presente regolamento la
domanda  di  contributo  e'  presentata alla Direzione centrale entro
sessanta  giorni  dalla data di pubblicazione su Bollettino ufficiale
della Regione.
    2. In via ordinaria la domanda e' presentata entro il 31 dicembre
ciascun anno per l'attivita' dell'anno successivo.
                               Art. 7.
                          Norma abrogativa

    1.  Il  decreto  del  residente  della Regione 15 luglio 2004, n.
0237/Pres., e' abrogato.
                     Visto, il Presidente: Illy