REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2006, n. 7 

Disposizioni  urgenti  per  attivita'  di smaltimento connesse con il
recupero  di  salamoie  generate  nel  distretto  alimentare  di  San
Daniele.
(GU n.24 del 17-6-2006)

(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 20 del 17 maggio 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente. legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 18 della legge regionale n. 13/2002

    1. Al comma 26 dell'Art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002,
n.  13  (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo la
lettera c), e' aggiunta la seguente:
    «c-bis)  gli  scarichi  di attivita' industriali di produzione di
generi  alimentari  che  utilizzano  come  conservante esclusivamente
cloruro   di  sodio,  aventi  portata  inferiore  a  50  mc/d  e  non
contaminati  da  sostanze  pericolose o da prodotti chimici impiegati
come   agenti  disinfettanti,  sanificanti,  coloranti,  edulcoranti,
sgrassanti o detergenti.».
    2. Dopo il comma 26 dell'Art. 18 della legge regionale n. 13/2002
e' inserito il seguente:
    «26-bis.  Gli  scarichi  di  cui al comma 26, lettera c-bis), non
recapitanti   in   fognatura,  rientrano  nella  disciplina  prevista
dall'Art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 152/1999.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Ragione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trieste, 11 maggio 2006
                                ILLY

    (Omissis)