Regolamento regionale recante: «Sostituzione del comma 4 dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attivita' di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall'Art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R».(GU n.24 del 30-6-2007)
(Pubblicato nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2006) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283; Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; Visto i regolamenti regionali 21 luglio 2003, n. 9/R, 20 ottobre 2003, n. 12/R, 5 luglio 2004, n. 3/R, 21 dicembre 2004 n. 16/R e 28 dicembre 2005, n. 8/R; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 107-3628 del 2 agosto 2006; Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 4 dell'Art. 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R, come modificato dall'Art. 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R, e' sostituito dal seguente: «4. Al termine dei lavori di adeguamento di cui al comma 3, i titolari degli esercizi devono presentare all'autorita' competente dichiarazione di fine lavori corredata da relazione tecnica e plammetria dei locali aggiornata, datata e firmata, in triplice copia, con indicazioni del posizionamento delle attrezzature.». Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 2 agosto 2006 BRESSO