REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 2006, n. 28 

Trattamento economico del personale trasferito alle province.
(GU n.1 del 13-1-2007)

(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 del
                          6 settembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Trattamento   economico   del  personale  regionale  trasferito  alle
                              province

    1.   Al   personale   regionale   transitato   nei   ruoli  delle
amministrazioni  provinciali  in  attuazione  del decreto legislativo
31 marzo   1998,   n.   112   (conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e delle leggi
regionali  12 agosto 1998, n. 72 (organizzazione dell'esercizio delle
funzioni  amministrative  a  livello  locale)  e  3 marzo 1999, n. 11
(attuazione   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  112:
individuazione   delle   funzioni   amministrative   che   richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e
compiti   amministrativi   agli   enti   locali   ed  alle  autonomie
funzionali),  e'  corrisposto, dagli enti di appartenenza, un assegno
ad personam   riassorbibile  pari  alla  differenza  del  trattamento
economico  retributivo  complessivo  riferito  all'esercizio 2004, al
netto   di   missioni,  straordinario  ed  eventuali  emolumenti  non
appartenenti     alla     voce    «retribuzione»,    goduto    presso
l'amministrazione     regionale    e    quello    percepito    presso
l'amministrazione provinciale con decorrenza dall'esercizio 2005.
    2.  Per  le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo, la
Regione  eroga le necessarie risorse finanziarie a favore di ciascuna
provincia, in rapporto al personale a ciascuna di esse assegnato, con
modalita' che sono disciplinate, all'entrata in vigore della presente
legge, con apposita deliberazione di giunta regionale.
    3. L'onere presumibile per l'applicazione della presente legge e'
quantificato in Euro 250.000,00 per il corrente esercizio finanziario
e trova la necessaria copertura finanziaria nell'ambito delle risorse
iscritte nella UPB 14.01.001 al cap. 11541, denominato: trasferimento
di  fondi  regionali  per  il  personale  trasferito  a  seguito  del
conferimento  di  funzioni  agli  enti  locali  e funzionali ex legge
regionale n. 72/1998.
    4.  Per gli esercizi successivi le necessarie risorse finanziarie
sono iscritte nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 17 agosto 2006
                              DEL TURCO