REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 novembre 2006, n. 37 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1977, n. 41.
Disciplina   per  le  nomine  di  competenza  della  Regione  per  il
conferimento di incarichi.
(GU n.5 del 10-2-2007)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  dell'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41
(disciplina  per  le  nomine  di  competenza  della  Regione  per  il
                     conferimento di incarichi).
    1. L'Art. 3 della legge regionale 11 agosto 1977, n. 41, e' cosi'
sostituito:
    «Art.  3.  -  1.  Ad  esclusione  di  quelle  di  competenza  del
Presidente  della  giunta  regionale,  le  nomine di competenza della
giunta  regionale  e  dell'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio sono
effettuate   su   designazione   dei  capigruppo.  In  assenza  della
designazione la nomina e' nulla.
    2.   Il   Consiglio  regionale,  a  mezzo  della  commissione  di
vigilanza,  effettua  la vigilanza sulla puntuale osservanza da parte
dei  rispettivi  organi, dei criteri di cui all'Art. 1 della presente
legge; a tal fine puo' chiedere ulteriori informazioni sulle nomine e
designazioni e sui criteri di scelta fra i candidati».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
      L'Aquila, 15 novembre 2006
                              DEL TURCO