N. 611 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2006
Ordinanza emessa il 12 gennaio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile promosso da Semprini Maria Teresa contro Comune di Torino Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Regione Piemonte - Requisiti per l'assegnazione degli alloggi - Mancanza di titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso o abitazione su altro immobile nella stessa Provincia o comprensorio - Reddito rilevante ai fini dell'assegnazione e della dichiarazione di decadenza - Riferimento al criterio del valore locativo calcolato ai sensi della legge n. 392 del 1978 - Irrazionalita' - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 339/2004, 135/2004, 299/2000 e 176/2000. - Legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, artt. 2, comma 1, lettera d), e 21, comma 1, lettera d). - Costituzione, art. 3.(GU n.3 del 17-1-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1368/04 R.G. promossa da Semprini Maria Teresa, vedova Lacusa, residente in Torino, c.so Taranto n. 80, rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dagli avvocati prof. Claudio Dal Piaz ed Oreste Longhi del foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Torino, via S. Agostino n. 12, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, parte attrice appellante; Contro Comune di Torino, con sede nel Palazzo di Citta', Torino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Maria D. Cisaro e Giuseppina Gianotti, in forza di procura generale alle liti (rogito notaio D'Ambrosi in data 11 febbraio 2002 rep. 43594/12344) e presso le stesse elettivamente domiciliato in Torino, Avvocatura comunale, piazza Palazzo di Citta' n. 1, parte convenuta appellata. 1. - Premesso che con ricorso 11 agosto 1993 al pretore di Torino, ex art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, Semprini Maria Teresa chiese che fosse dichiarata la nullita' del decreto in data 16 luglio 1993, notificatole il 16 luglio 1993, con il quale il subcommissario Settore amministrativo XXI Edilizia abitativa del Comune di Torino la dichiarava decaduta dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in Torino, corso Taranto n. 80, quartiere 45, alloggio 23; che la decadenza era stata dichiarata «ai sensi dell'art. 21, lettera d) della legge Regione Piemonte del 10 dicembre 1984, n. 64», per la perdita dei requisiti prescritti dalla legge stessa, e in particolare del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d) della stessa legge, richiamato dall'art. 21, comma 1, lettera d), poiche' la Semprini era proprietaria di un immobile sito in Ulzio (Torino), della superficie di mq 40 circa, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, era superiore al valore locativo di alloggio con condizioni medie abitative nell'ambito regionale, indicato dalla legge regionale in lire 10 milioni; che la ricorrente allegava che il valore locativo dell'immobile, calcolato in base alla legge n. 392/1978 risultava, dalla perizia da essa stessa presentata nel corso del procedimento amministravo, di lire 10.382.112; che tuttavia la predetta perizia era «errata per eccesso», perche' fondata su un errato coefficiente di vetusta', mentre, in base alla nuova perizia che produceva in giudizio, il valore locativo dell'immobile ammontava a lire 9.535.387, ed era quindi inferiore al limite previsto dal citato art. 2, primo comma, lett. d) della legge regionale; che il comune di Torino si costitui' eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo, e contestando il ricorso nel merito; che il pretore, con sentenza 28 gennaio 1998, dichiaro' il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; che la Semprini impugno' la detta decisione dinanzi al Tribunale di Torino, il quale, con sentenza 14 luglio 2000, in riforma dell'appellata sentenza, dichiaro' la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti dinanzi al primo giudice; che detta sentenza e' passata in giudicato; che con atto di citazione notificato l'11 gennaio 2001 la Semprini ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, quale giudice di primo grado, ribadendo le domande e le difese gia' formulate dinanzi al pretore; che il Comune di Torino si e' costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea e la conferma del decreto di decadenza; che il tribunale, con sentenza 4 marzo 2004, ha respinto la domanda della Semprini, sul rilievo che dalla consulenza tecnica esperita era stato accertato che il valore locativo dell'immobile in Ulzio di proprieta' dell'attrice ammontasse a lire 12.358.305; che con atto notificato il 1° giugno 2004 la Semprini ha proposto appello avverso la decisione del tribunale, lamentando, nel merito, l'eccessivita' del valore locativo accertato dal consulente; sostenendo che l'art. 2, lett. d) della legge regionale n. 64 del 1984 debba essere interpretata nel senso che si debba aver riguardo al criterio delle condizioni abitative medie nell'ambito regionale in esso menzionate, e non al valore locativo determinato ai sensi della legge n. 392/1978; il che sarebbe confermato dal fatto che la delibera del CIPE 13 marzo 1995 ha eliminato il riferimento a tale ultimo criterio, che un alloggio di 40 mq circa non puo' considerarsi adeguato alla condizione abitativa media di un nucleo familiare di tre persone, come quello della Semprini; che la parte ha eccepito altresi' l'illegittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) della legge Regione Piemonte n. 64 del 1984, nel testo vigente all'epoca dell'emanazione del decreto impugnato, per contrasto con gli artt. 2 e 3 e 97 della Costituzione. 2. - Ritenuto che alla fattispecie in esame e' applicabile, ratione temporis, l'art. 2, comma 1, lett. d) della detta legge, nella formulazione vigente alla data dell'emissione del decreto di decadenza impugnato, il quale prevedeva, quale requisito per l'ammissione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, che l'aspirante non fosse titolare di diritti di proprieta', usufrutto uso ed abitazione su uno o piu' immobili ubicati in qualsiasi localita' il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, fosse almeno pari al valore locativo di alloggio con condizioni abitative medie nell'ambito regionale, e che detto valore locativo medio e' determinato in lire 10 milioni; che la decadenza della Semprini dall'assegnazione dell'alloggio e' stata pronunciata in base all'art. 21, comma 1, lett. d) della detta legge regionale, che prevede tale decadenza nei confronti di chi «abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui al precedente art. 2»; che dette norme, nella parte in cui dispongono che il valore locativo dell'alloggio di proprieta' dell'assegnatario sia determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, appaiono in contrasto con il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, per l'incongruita' del criterio adottato per la determinazione del valore di detto immobile, individuato negli indici di cui alla predetta legge n. 392/1978, in quanto l'impostazione di fondo della disciplina dell'equo canone e' ormai da considerare superata. Le vigenti disposizioni in materia di locazioni abitative, infatti, rimettendo alla libera contrattazione delle parti ed ai variabili equilibri del mercato degli affitti la determinazione dei canoni di locazione, superano i precedenti indici convenzionali e coefficienti di valutazione utilizzati nella citata legge n. 392 del 1978, che davano luogo ad un parametro del valore locativo, che si poteva considerare oggettivo ed uniforme su tutto il territorio nazionale, anche se ritenuto gia' allora scarsamente rappresentativo del reddito immobiliare; tale difetto di rappresentativita' del reddito e' divenuto tanto piu' evidente dopo l'introduzione dei cosiddetti «patti in deroga» previsti dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 e dopo l'entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha incentrato la disciplina della materia sulla libera contrattazione delle parti, suscettibile pertanto di essere influenzata dalle particolari situazioni di mercato, oltre che dalle soggettive valutazioni economiche, cosi' da rendere ben possibili, a parita' di condizioni, sensibili variazioni d'importo del canone, anche in relazione alla localita' in cui e' situato l'immobile. Le norme impugnate fondano dunque la preclusione all'assegnazione dell'alloggio di edilizia pubblica non su un indice oggettivo di valutazione del cespite immobiliare in questione, quanto piuttosto, in modo irragionevole, sul presupposto di un tipo di reddito (il valore locativo previsto dalla legge n. 392 del 1978), che non puo' essere, per le ragioni gia' dette, rivelatore del valore effettivo del bene stesso, ne' indice idoneo ad esprimere il fabbisogno abitativo. L'incongruita' della scelta legislativa regionale appare tanto piu' evidente se si considera che la delibera del Cipe del 13 marzo 1995, in materia di edilizia residenziale pubblica, ha modificato sul punto la precedente delibera del 19 novembre 1981, eliminando il criterio del valore locativo dalla previsione del requisito della mancanza di titolarita' di diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare. 3. - Osservato che la Corte costituzionale con sentenze n. 176 del 2000 e n. 299 del 2000, e con pronunce piu' recenti, n. 135 e n. 339 del 2004, ha gia' dichiarato l'illegittimita' di identiche disposizioni contenute in altre leggi regionali, e, in particolare dell'art. 5, comma 1, lettera d) e 38, comma 1 lettera d), della legge della regione Toscana n. 25 del 1989, (sentenza n. 339 del 2004): dell'art. 6, comma 1, lettera d) della legge della Regione Liguria 3 marzo 1994, n. 10, (sentenza Corte cost. n. 135 del 2004), nelle parti in cui individuavano il reddito immobiliare rilevante ai fini, rispettivamente, dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, affermando l'irragionevolezza di tale scelta, poiche' il valore locativo cosi' configurato non puo' oggi costituire adeguato parametro di valutazione del cespite immobiliare di cui sia titolare l'interessato (sentenza n. 299/2000), dopo che l'abrogazione dell'art. 12 della citata legge n. 392/1978 che stabiliva le diverse basi del calcolo del valore locativo ai fini dell'equo canone per le locazioni abitative ha sostanzialmente privato di significato i precedenti indici convenzionali e coefficienti correttivi di valutazione su cui appunto tale valore si basava; e il regime legale delle locazioni urbane introdotto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' profondamente mutato nell'impostazione e nella disciplina rispetto a quello stabilito dalla legge n. 392/1978 (sentenza n. 176 del 2000). 4. - Ritenuto infine che la questione di legittimita' costituzionale e' rilevante nel presente processo, perche' la decadenza della Semprini dall'assegnazione e' fondata proprio sull'applicazione del criterio previsto dalle norme impugnate; che di conseguenza deve disporsi la sospensione del presente giudizio e la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri;
P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1; 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d) e dell'art. 21, comma 1, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, nel testo originario, applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei ministri; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente processo; Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e per gli ulteriori incombenti. Cosi' deciso, nella Camera di consiglio, in Torino, il 14 dicembre 2005. Il Presidente: Bonadies 07C0010