N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2006

Ordinanza emessa l'8 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale
il 5 dicembre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale del Veneto
-  Venezia  -  sul  ricorso  proposto da Associazione italiana per il
World Wide Fund for Nature (W.W.F. Italia) ed altri contro Presidenza
del Consiglio dei ministri ed altri

Giustizia  amministrativa  -  Controversie relative alla legittimita'
  delle  ordinanze  e  dei conseguenziali provvedimenti commissariali
  adottati  in  tutte  le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
  dell'art. 5,  comma 1,  della  legge  24 febbraio  1992,  n. 225  -
  Competenza,  in  via  esclusiva,  in  primo  grado,  attribuita  al
  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio  -  sede di Roma -
  Irragionevole  deroga  al  principio della competenza del Tribunale
  amministrativo  regionale  della Regione in cui il provvedimento e'
  destinato  ad  avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e
  del principio del giudice naturale - Violazione del principio della
  ragionevole  durata  dei  processi  -  Violazione del principio del
  decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa.
- Decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter
  e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111, 113 e 125.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 1315/2004,
proposto  da  Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature
(W.W.F.  Italia),  da  Associazione  italiana Italia Nostra Onlus, da
Associazione  intercomunale  per  una  mobilita' sostenibile «l'altro
nord   est»,  da  Coordinamento  dei  cittadini  contro  il  passante
autostradale   -   Provincia   di  Treviso,  in  persona  dei  legali
rappresentanti  pro  tempore  nonche'  da:  Vesco  Giuseppina,  Valli
Giovanni  Maria, Marra Genoveffa, Callegarin Antonio, Pezzato Angelo,
Massarotto   Mirella,   Bortolato  Giuseppe,  Coro'  Marcella,  Gatto
Eugenio,  Vian  Umberto,  Menegazzi  Eda, Stevanato Francesco, Bianco
Claudio,  Naletto  Luca,  Dal  Pozzo  Dante,  Manente  Carlo, Manente
Sergio,  De  Zorzi  Nerina, Manente Massimo, Manente Pietro, Visentin
Tiziano,  Manente Paolo, Battaglion Ornello, Norbiato Mario, Norbiato
Luisa,  Bertoldo  Gemma,  Salvalaio  Paolo,  Carraro  Emilio,  Montin
Flavio,   Casarin  Giuliano,  Casarin  Roberto,  Pasqualato  Gaetano,
Lazzarin  Lucilla,  Sabbadin  Alfredo,  Iovane  Chiara,  Vian Franca,
Frasson  Giovanni, Zanetti Tarcisio, Zanetti Serafino, Bettin Andrea,
Trevisan  Ennio,  Trevisan Silvano, Trevisan Giuseppe, Trevisan Maria
Luisa, Messina Chetti, Gasparotto Adamo, Norbiato Lino, Tessari Luigi
Giuseppe,  Zappa  Luciano,  Tessari  Stefania,  Scaggiante Vittorino,
Schiavinato  Vincenzino, Norbiato Dino, Trevisanato Valter, Pellizzon
Enrico,  Boldrin  Mario,  Norbiato  Guido,  Checchin Romina, Checchin
Giulio, Zamengo Anna Bruna, Agnoletti Rossella, Massaro Eros, Mozzato
Armando,  Libralesso  Mario, Mozzato Alfonso, Trevisan Miriam, Favero
Stefano,  Pasqualato  Gianluca,  Pasqualato  Andrea, Manente Daniele,
Marchiori   Claudio,   Tasso  Antonio,  Vecchiato  Cirillo,  Piovesan
Daniela,  Vian  Paola,  Zanon  Rosanna,  Zara  Lino, Scaramuzza Enzo,
Stefanato  Paolo,  Frasson  Linda,  rappresentati e difesi dagli avv.
Alfiero  Farinea,  Angelo  Pozzan e Francesco Egitto, con elezione di
domicilio  presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Torre
Belfredo 55/a;
    Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, il comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica,  il  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio, il Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali,  il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, l'A.N.A.S.
S.p.a.,  la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale
del  ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed il
commissario   delegato  per  l'emergenza  socio-economico  ambientale
determinatasi  nel  settore  del  traffico  e  della  mobilita' nella
localita'  di  mestre  del  comune  di Venezia, in persona dei legali
rappresentanti  pro  tempore,  rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale  dello  Stato, domiciliataria ex lege; la Regione Veneto
in  persona  del  Presidente  pro  tempore  della  giunta  regionale,
rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola,
con  elezione  di  domicilio  presso  lo studio del primo in Venezia,
Santa Croce 466/g; e nei confronti:
        di  Autostrade  per  L'Italia  S.p.A.  in  persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
        di  Societa'  delle  Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore, non costituito in
giudizio;   e   di   Autovie  Venete  Sp.A.  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
        di  Ati Impregilo S.p.A. (capogruppo), Grandi Lavori Fincosit
S.p.A  e  Consorzio  Cooperative  Costruzioni  in  persona del legale
rappresentante   pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Benedetto Giovanni Carbone, Angelo Clarizia, Giuseppe Giuffre' e Pier
Vettor   Grimani,   con   elezione  di  domicilio  presso  lo  studio
dell'ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; e con l'atto di intervento
ad  opponendum  di  Passante di Mestre S.C.p.A. in persona del legale
rappresentante   pro  tempore,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.
Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione
di  domicilio  presso  lo  studio dell'ultimo in Venezia, Santa Croce
466/g;    per    l'annullamento    della    delibera   del   Comitato
interministeriale  per la programmazione economica in data 7 novembre
2003, n. 80, di approvazione del progetto preliminare del Passante di
Mestre  riconoscendone  la  compatibilita' ambientale; della delibera
dello  stesso  Comitato,  con  la quale sono stati modificati i punti
2.2,  2.3  e 2.4 della delibera sopracitata; del parere del Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio in data 9 ottobre 2003;
del  parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data
21 luglio  2003;  dell'atto  del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti    con   il   quale   vengono   proposte   prescrizioni   e
raccomandazioni  da  formulare  in sede di approvazione del progetto;
del   parere   di  A.N.A.S.  S.p.a.  in  data  6 febbraio  2003;  del
provvedimento  del  Presidente della Regione Veneto in data 29 luglio
2003;  della  delibera della G.R. in data 3 ottobre 2003 n. 2912; del
parere   della   Commissione   speciale  di  valutazione  di  impatto
ambientale  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
in  data 16 settembre 2003; della domanda di pronuncia; della domanda
di pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto e del relativo
studio  di  impatto  ambientale;  delle delibere del C.I.P.E. in data
21 dicembre  2001  e  31  ottobre  2002  n. 121  e n. 92; nonche' per
l'annullamento  (con riferimento al Commissario delegato ed agli atti
dal  medesimo  compiuti): dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  19 marzo  2003  n. 3273; del D.PC.M. in data
28 febbraio   2003;   ed  altresi'  dell'atto  di  proroga  di  detta
dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  assunto  con DPCM in data
13 febbraio  2004;  della nota del Presidente della Regione Veneto in
data  2 febbraio  2004;  della  richiesta del Commissario delegato in
data  21 aprile  2003  di  pronuncia  di compatibilita' ambientale al
C.I.P.E.  sul progetto denominato «Autostrada A4 - Variante di Mestre
-  il Passante Autostradale»; del decreto del Commissario delegato in
data  10 ottobre  10023,  n. 9;  dell'atto  dello  stesso Commissario
delegato in data 17 aprile 2003; nonche' di ogni altro atto connesso,
presupposto o conseguente;
    E  quanto,  ai  ricorsi  per  motivi  aggiunti,  del  decreto del
Commissario   delegato   di  approvazione  del  progetto  definitivo,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - parte seconda n. 237 in data
8 ottobre 2004; nonche' del decreto motivato del Commissario delegato
nel  settore del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre
del comune di Venezia in data 3 marzo 2005 n. 7; del decreto motivato
dello  stesso Commissario in data 3 marzo 2005 n. 12; ed altresi' del
decreto      del     Commissario     Delegato     per     l'emergenza
socio-economico-ambientale in data 20 settembre 2004 n. 12/2004.
    Visto  il  ricorso  depositato  presso la Segreteria il 29 aprile
2004 e successivamente notificato il 12 maggio 2005;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi  alla  pubblica  udienza  del  16  marzo  2006 (relatore il
Consigliere  Angelo  De  Zotti) gli avvocati: Pozzan e Farinea per la
parte  ricorrente,  Cerifio per le PP.AA., Lorigiola e Biagini per la
Regione  Veneto  e  Grimani  per la societa' Passante di Mestre e per
A.T.I. Impregilo;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto.

                                Fatto

    Con   ricorso  notificato  in  data  28  aprile  2004  e  con  la
formulazione   dei   motivi   aggiunti   in   data  5  novembre  2004
l'associazione  italiana  per  il  W.W.F.,  l'associazione  nazionale
Italia  Nostra, l'associazione non riconosciuta «L'altro Nord Est» ed
una  pluralita'  di cittadini uti singoli e in quanto partecipanti al
Coordinamento  dei  cittadini  contro  il Passante autostradale hanno
adito   collettivamente   il   Tribunale   amministrativo   regionale
impugnando  tutti gli atti che fanno parte del complesso procedimento
di  localizzazione,  progettazione  preliminare  ed  approvazione del
Passante autostradale.
    In  particolare  -  e  con  riferimento  agli  atti  adottati dal
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della
viabilita'  di Mestre - sono stati impugnati, quali atti presupposti,
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003
con  cui  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza nel settore del
traffico  e  della  mobilita' nella localita' di Mestre del comune di
Venezia  e  la  successiva ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 con la
quale  e'  stato  nominato  il  Commissario  delegato per la predetta
emergenza,  con il compito di provvedere alla sollecita realizzazione
delle opere relative al Passante.
    Dall'illegittimita'  della  nomina  del  Commissario  delegato e,
ancor prima, dalla declaratoria dello stato di emergenza i ricorrenti
fanno  conseguire  l'illegittimita'  di tutti gli atti adottati - dal
predetto   Commissario   e,  in  via  ulteriormente  derivata,  della
richiesta  di  VIA  e degli atti successivi, ivi comprese le delibere
del C.I.P.E. che sulla validita' di tale atto si fondano, nonche' gli
atti  di  indizione  della  procedura  di gara per l'aggiudicazione a
contraente  generale  di  cui  all'art. 9 del d. lgs. 190/2002, della
progettazione  definitiva  ed  esecutiva e dell'esecuzione dei lavori
per la realizzazione del passante autostradale.
    Con  successivo  ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati
altresi'  il  decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio-
economico-ambientale   in   data  20 settembre  2004  n. 12/2004,  di
approvazione  del  progetto  definitivo  del  passante  autostradale,
nonche'  gli  ulteriori decreti dello stesso Commissario delegato nel
settore  del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre del
comune  di  Venezia  in data 3 marzo 2005 n. 7 e in data 3 marzo 2005
n. 12.
    Le  Amministrazioni  resistenti  hanno  eccepito  preliminarmente
l'inammissibilita' del ricorso (principale e per motivi aggiunti) per
difetto  di  legittimazione  attiva  dell'associazione  intercomunale
«Nord  Est»,  del  Coordinamento  dei  cittadini  contro il Passante,
nonche'  delle  Associazioni  ambientalistiche  WWF  ed Italia Nostra
nella   parte  in  cui  queste  ultime  deducono  motivi  di  gravame
esorbitanti rispetto alla sfera di interesse ambientale devoluta alla
loro tutela.
    Deducono  inoltre  l'infondatezza  del  ricorso  e ne chiedono la
reiezione con vittoria di spese.
    Nella   memoria  conclusiva  la  Regione  Veneto  ha  ecepito  la
sopravvenuta   incompetenza   di   questo   Tribunale  amministrativo
regionale,  deducendo  che  la competenza sulla presente controversia
spetta,  in  via  esclusiva, ex art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater
della  legge  n. 21/2006  al  Tribunale  amministrativo regionale del
Lazio  e  comunque che l'incompetenza deve essere rilevata d'ufficio,
atteso  che  le  norme  anzidette  «si applicano anche ai processi in
corso».

                               Diritto

    Costituiscono  oggetto del giudizio, in uno con gli atti adottati
dal   CIPE,   dal   Ministero   dell'Ambiente,  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dall'ANAS, dalla Regione Veneto e
della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, i provvedimenti, sia
presupposti   che   conclusivi,   rispetto  ai  primi,  adottati  dal
Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della
viabilita'   di  Mestre  e  relativi  all'approvazione  del  progetto
preliminare e definitivo del Passante di Mestre.
    Si   tratta,   come   chiarito   nelle   premesse  di  fatto,  di
provvedimenti  che  ineriscono  ai  poteri  straordinari conferiti al
Commissario  Delegato nominato per fronteggiare lo stato di emergenza
nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre,
emergenza  dichiarata  con  il  d.P.C.m. 28 febbraio 2003, emanato ai
sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992.
    La   controversia   ha   per   oggetto,   quindi,   provvedimenti
commissariali  «consequenziali»  a  tale  ordinanza,  come  previsto.
dall'art. 3,   comma  2-bis,  della  legge  27  gennaio  2006,  n. 21
(pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  gennaio  2006,  n. 23 ed
entrata  in  vigore  dopo  la  proposizione del presente ricorso), di
conversione  con  modificazioni del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che
recita:  «In  tutte  le  situazioni  di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5,  comma  1,  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225, la
competenza  di  primo  grado  a  conoscere  della  legittimita' delle
ordinanze  adottate e dei. consequenziali provvedimenti commissariali
spetta   in  via  esclusiva,  anche  per  l'emanazione  delle  misure
cautelari,  al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede
in Roma».
    Il  comma  2-ter, a sua volta, prescrive che «Le questioni di cui
al  comma  2-bis  sono rilevate di ufficio», diversamente dalla norma
processuale   vigente   in  tema  di  incompetenza  territoriale  dei
tribunali  aniministrativi,  che  esclude  la rilevabilita' d'ufficio
(art. 31  legge  n. 1034/1971: la parte che l'eccepisce deve proporre
apposito  regolamento  preventivo  davanti  al  Consiglio  di Stato).
Secondo  le  nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente
incompetente,   non  puo'  in  ogni  caso  pronunciarsi  sull'istanza
cautelare,  diversamente  dal  normale  regime  processuale  che  non
preclude  tale  pronuncia,  se  non  sia  stato  ancora  proposto  il
regolamento preventivo di competenza.
    I citati tre commi dell'art. 3, legge n. 21/2006 si configurano -
ad  avviso  del  Collegio  -  come  norme  processuali «intruse» (che
sarebbero  vietate  secondo  la circolare di «drafting» 2 maggio 2001
della  Presidenza  del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un
oggetto  (apparentemente)  limitato  all'emergenza  nel  settore  dei
rifiuti  nella  regione Campania (cosi' il titolo della legge). Anche
la  rubrica dell'articolo nel quale tali norme sono state inserite ha
un  oggetto  diverso  e  pu'  limitato  («Destinazione: delle risorse
finanziarie e procedure esecutorie»).
    Tuttavia,  il  testuale  tenore delle disposizioni legislative in
commento  non  depone  affatto  a favore di un'interpretazione che ne
limiti  gli  effetti  ai  soli  provvedimenti  relativi all'emergenza
rifiuti nella Regione Campania.
    Infatti,  il  comma  2-bis  e' riferito a «tutte le situazioni di
emergenza  dichiarate  ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225».
    Inoltre,  la  formulazione  del  comma  2-ter,  secondo  periodo,
laddove prevede che «Davanti al giudice amministrativo il giudizio e'
definito  con  sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26,
della  legge  6  dicembre 1971, n. 1034, e quella del comma 2-quater,
secondo  periodo,  laddove  prevede  che  «L'efficacia  delle  misure
cautelari  adottate  da un tribunale amministrativo diverso da quello
di  cui  al  comma  2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da
parte  del  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in
Roma,   cui   la   parte  interessata  puo'  riproporre  il  ricorso»
suggeriscono  una  valenza  generale dello spostamento di competenza,
perche'  altrimenti  non  si sarebbero usate le locuzioni «Davanti al
giudice  amministrativo»  e «un tribunale amministrativo diverso», ma
le  locuzioni  «Davanti al tribunale amministrativo della Campania» e
«il tribunale amministrativo della Campania».
    Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore
dell'emendamento  inserito  nella  legge  di  controversia, intendeva
limitare  lo  spostamento  di  competenza  giurisdizionale  alle sole
situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia cio' non e'
sufficiente  ad  orientare il Collegio verso una tale interpretazione
delle   disposizioni  processuali,  perche'  si  dovrebbe  altrimenti
forzare il significato letterale delle parole.
    Com'e'  noto,  infatti,  ai  lavori preparatori puo' riconoscersi
valore  unicamente  sussidiario nell'interpretazione di una legge. Se
da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell'individuazione del
significato  di  singole  disposizioni normative e della ratio che le
giustifica,  tale  operazione trova tuttavia un limite in cio' che la
volonta'  da  essi  risultante  non  puo'  sovrapporsi  alla volonta'
obiettiva  della  legge,  quale  emerge dal significato proprio delle
parole   secondo  la  connessione  di  esse,  e  dall'intenzione  del
legislatore  intesa  come  volonta'  oggettiva  della norma (voluntas
legis),  da  tenersi distinta dalla volonta' dei singoli partecipanti
al processo formativo di essa (voluntas legislatoris).
    Le   nuove   disposizioni,   dunque,   si   applicano  -  secondo
l'interpretazione del Collegio - anche alla presente controversia.
    Circa  la  rilevanza  della  questione ai fini della decisione da
assumere, essa appare evidente.
    Invero,  il  Collegio  sarebbe tenuto, sulla base della normativa
sopravvenuta - ove non dubitasse della legittimita' costituzionale di
essa - a dichiarare tout court inammissibile il ricorso, con sentenza
in  forma semplificata ex art. 26 legge n. 1034/1971, come prescritto
dal  comma 2-ter dell'art. 3 del d.l. n. 245/2005 convertito in legge
n. 21/2006.
    Della  costituzionalita'  di citati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
del  D.L.  n. 245/2005  conv.  in  legge  n. 21/2006,  in ordine alla
competenza  funzionale  del  Tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni.
    Anzitutto,   si  evidenzia  il  contrasto  con  l'art. 125  della
Costituzione,  e  segnatamente  con  il principio del decentramento e
dell'articolazione   su   base  regionale  degli  organi  statali  di
giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa («Nella regione
sono  istituiti  organi  di  giustizia amministrativa di primo grado,
secondo  l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica»), nonche'
col principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost.
    La  previsione costituzionale dell'art. 125, attuata con la legge
n. 1034   del  1971  che  ha  istituito  i  tribunali  amministrativi
regionali,  implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia
rilievo  e  garanzia  costituzionali,  ne' si vede perche' essa debba
subire  una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma
del  titolo  quinto  della  Costituzione)  con  attribuzione  .  alla
competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le
singole   situazioni  di  emergenza  abbiano  rilievo  esclusivamente
locale.
    Una  deroga  generale  al principio derivante dall'art. 125 della
Costituzione,   secondo   cui   i  singoli  Tribunale  amministrativo
regionale  sono  posti  su  un piano paritario, con lo spostamento di
competenza   ad  un  tribunale  diverso  da  quello  territorialmente
competente,   non   si   giustificherebbe   nemmeno  facendo  ricorso
all'argomento  che  il  tribunale  locale sarebbe troppo sensibile ed
esposto  alle  tensioni  che  possono  sorgere  presso la popolazione
locale,  derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari
impiegati per affrontarli.
    Anzitutto,  tale  ipotetica  finalita'  non  sarebbe  in assoluto
garantita  nemmeno  dalla concentrazione delle controversie di cui si
tratta  presso  il  .Tribunale  amministrativo regionale del Lazio, e
cio'  relativamente  a  quelle situazioni di emergenza riguardanti la
Regione Lazio.
    Cio'  che vale per i giudici operanti nei T.A.R regionali, invero
non   puo'   non   valere,   se  l'idea  di  fondo  e'  quella  della
sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella
capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio.
    E  comunque,  al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero
essere  i  rimedi,  di  carattere  non  generale  ed  assoluto  ma da
applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad
esempio,   lo  spostamento  di  competenza  potrebbe  avere  una  sua
ragionevolezza  se  fosse  concepito  e  disciplinato similmente alle
fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. c.p.p. (c.d.
«legittima suspicione») e non in via generale.
    D'altronde,   se   questa   fosse   la   ratio  inespressa  delle
disposizioni   in  esame,che  peraltro  rivelerebbe  una  ben  scarsa
considerazione  per  la professionalita' e la dignita' dei magistrati
amministrativi   in   servizio   presso  i  Tribunale  amministrativo
regionale   periferici,   la   loro   introduzione   resta  di  fatto
inspiegabile,   anche   se   considerata   essa   stessa  una  scelta
emergenziale,  perche'  situazioni di questo tipo (tensione presso le
popolazioni   coinvolte   che   si   sia   riverberata   sui  giudici
amministrativi  locali,  minandone  la  serenita' di giudizio) non si
sono  finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste
la  immediata devoluzione della questione al giudice d'appello che e'
certamente  in  grado  di correggere questa possibile distorsione del
giudizio sin qui del tutto virtuale.
    Se   invece,   com'e'   anche   possibile  ipotizzare,  la  ratio
sottostante  delle  disposizioni  legislative  in  questione fosse da
ricercarsi   nell'esigenza   di   assicurare   un   sistema  vieppiu'
«rafforzato»  di  protezione  civile,  si  dovrebbe concludere che la
finalita'  surrettizia  delle disposizioni in esame sarebbe quella di
evitare  che,  di  fronte all'imminenza ed alla gravita' del pericolo
per   l'integrita'   di   beni  fondamentali  dell'uomo,  il  giudice
amministrativo   periferico   possa   utilizzare  con  leggerezza  lo
Strumento   cautelare,   paralizzando   l'efficacia   di  urgenti  ed
indilazionabili interventi di protezione civile.
    Senonche',  tale  esigenza sembra gia' garantita dalla previsione
che   ai   processi   si  applicano  le  norme  di  accelerazione  ex
art. 23-bis,  comma  2  e  ss., legge n. 1034/1971 (come previsto dal
conima  2-ter, secondo periodo, dell'art. 3 d.l. n. 245/2005 conv. in
legge n. 21/2006).
    Ma  soprattutto, se questa e' l'esigenza sottesa alle norme sullo
spostamento   di   competenza,   anch'essa   rivela  una  ben  scarsa
considerazione  per  la professionalita' e la dignita' dei magistrati
amministrativi   in   servizio   presso  i  Tribunale  amministrativo
regionale  periferici,  del  tutto  ingiustificata  perche'  la  loro
qualificazione,  la  loro  esperienza  e  lo  svolgimento  della loro
carriera  sono  perfettamente  identici  a  quelli  dei magistrati in
servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
    Tale  ratio rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile
col  dettato  costituzionale dell'art. 125 Cost., inteso a modificare
l'assetto  ordinarnentale della giustizia amministrativa, sia creando
un'asimmetria  tra  il  t.a.r centrale e quelli periferici che va ben
oltre   l'attuale   criterio   di  riparto  delle  competenze  basato
sull'efficacia  ( regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle
autorita'  centrali  dello  Stato, sia diversificando le funzioui dei
magistrati  amministrativi,  secondo  che prestino servizio presso il
t.a.r   centrale  o  presso  un  Tribunale  amministrativo  regionale
periferico.
    Peraltro,  lo  spostamento  della competenza su questa materia e'
irrazionalmente  solo  parziale,  poiche' il regime derogatorio sulla
Competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
riguarda    le    ordinanze   ed   i   consequenziali   provvedimenti
commissariali, ma non i decreti govemativi che dichiarano lo stato di
emergenza.  Questi  ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme
in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell'ordinaria
competenza  dei  Tribunale amministrativo regionale presso la Regione
in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia.
    A cio' si aggiunga che il comma 2-quater dispone: Le norme di cui
ai  commi  2-bis  e  2-ter  si  applicano anche ai processi in corso.
L'efficacia   delle   misure   cautelari  adottate  da  un  tribunale
amministrativo  diverso  da quello di cui al comma 2-bis permane fino
alla  loro  modifica  o  revoca da parte del Tribunale amministrativo
regionale  del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo'
riproporre il ricorso.
    In  tal modo, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non
assume  soltanto  una  nuova competenza funzionale esclusiva di primo
grado,  ma  sembra  configurarsi anche come vero e proprio giudice di
appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo
«modificare»  o «revocare» le misure cautelari da questo concesse, in
contrasto  con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di
primo grado.
    Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che
viene  imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia
decinatoria  di  competenza  con  sentenza  succintamente motivata ai
sensi  dell'art. 26  della  legge  n. 1034/1971  (cio'  che  rientra,
invece,  nella  discrezionalita' del giudicante) e contemporaneamente
viene    prescritta   l'applicazione   dei   commi   2   e   seguenti
dell'art. 23-bis  della  stessa legge n. 1034/1971, che riguardano un
diverso  e piu' complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento
dei  termini,  fissazione  accelerata  dell'udienza;  possibilita' di
emanazione  di  ordinanze  cautelari  in  caso di estrema gravita' ed
urgenza);  b)  dal fatto che la mancata riproposizione - per la quale
non  e'  previsto  un  dies  a quo - del ricorso davanti al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (come previsto dal comma 2-quater)
quando  siano  state  emanate  pronunce  cautelari  da  un  Tribunale
amministrativo   regionale  periferico,  comporta  la  permanenza  di
efficacia  di  tali  pronunce  nonostante  la  norma  preveda la loro
modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio.
    Sotto  i  profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con
l'art. 125  Cost.  nonche' un'intrinseca irragionevolezza delle norme
in   questione,   in  contrasto  col  postulato  fondamentale  recato
dall'art. 3 della Costituzione.
    In  secondo  luogo,  le  nuove  norme  recano un grave disagio ai
ricorrenti,  non  giustificato dalla natura accentrata della pubblica
amministrazione   o  dall'efficacia  estesa  a  tutto  il  territorio
nazionale  dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione
del  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo il normale
criterio  di  riparto  della  competenza tra Tribunale amministrativo
regionale del Lazio e tribunali periferici.
    Cio'   comporta   una  violazione  degli  artt. 24  e  113  della
Costituzione,  in quanto riduce le possibilita' di tutela dei diritti
e  degli  interessi  legittimi,  per  la  maggiore  difficolta'  ed i
maggiori  costi  che  devono  essere sopportati dagli interessati per
esercitare  l'azione presso il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio,  piuttosto  che  presso gli organi giurisdizionali periferici,
nonche' in via derivata una disparita' di trattamento con conseguente
violazione dell'art. 3 Cost..
    Infine,  la  concentrazione  presso  il  Tribunale amministrativo
regionale   del   Lazio  di  queste  controversie  potrebbe  influire
negativamente  sui  tempi  dei  processi  e, sotto questo profilo, la
scelta  del  legislatore  e' illogicamente antitetica al principio di
ragionevole durata dei processi (art. 111, primo comma, Costituzione)
la  cui  corretta  applicazione  vorrebbe  invece che le controversie
fossero    normalmente    distribuite    presso   ciascun   Tribunale
amministrativo regionale periferico.
    Sotto  gli  anzidetti  profili,  il Collegio ravvisa un contrasto
dell'art. 3,  comma  2-bis,  2-ter  e  2-quater, del d.l. n. 245/2005
conv.  in legge n. 21/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 della
Costituzione.
    Il  giudizio  va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla
Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Ritiene  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 3,  commi  2-bis,  2-ter  e
2-quater  del  d.l.  30 novembre  2005  n. 245  convertito  in  legge
27 gennaio 2006 n. 21.
    Sospende  quindi  il  giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che,  a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  sia  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
    Cosi'  deciso  in Venezia, in camera di consiglio, addi' 16 marzo
2006.
                       Il Presidente: Amoroso
L'estensore: De Zotti
07C0082