N. 670 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2006
Ordinanza emessa l'8 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 2006) dal Tribunale Amministrativo regionale del Veneto - Venezia - sul ricorso proposto da Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. Italia) ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita' delle ordinanze e dei conseguenziali provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - Competenza, in via esclusiva, in primo grado, attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sede di Roma - Irragionevole deroga al principio della competenza del Tribunale amministrativo regionale della Regione in cui il provvedimento e' destinato ad avere incidenza - Violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Violazione del principio della ragionevole durata dei processi - Violazione del principio del decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa. - Decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, introdotti dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21. - Costituzione, artt. 3, 24, 111, 113 e 125.(GU n.5 del 31-1-2007 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1315/2004, proposto da Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature (W.W.F. Italia), da Associazione italiana Italia Nostra Onlus, da Associazione intercomunale per una mobilita' sostenibile «l'altro nord est», da Coordinamento dei cittadini contro il passante autostradale - Provincia di Treviso, in persona dei legali rappresentanti pro tempore nonche' da: Vesco Giuseppina, Valli Giovanni Maria, Marra Genoveffa, Callegarin Antonio, Pezzato Angelo, Massarotto Mirella, Bortolato Giuseppe, Coro' Marcella, Gatto Eugenio, Vian Umberto, Menegazzi Eda, Stevanato Francesco, Bianco Claudio, Naletto Luca, Dal Pozzo Dante, Manente Carlo, Manente Sergio, De Zorzi Nerina, Manente Massimo, Manente Pietro, Visentin Tiziano, Manente Paolo, Battaglion Ornello, Norbiato Mario, Norbiato Luisa, Bertoldo Gemma, Salvalaio Paolo, Carraro Emilio, Montin Flavio, Casarin Giuliano, Casarin Roberto, Pasqualato Gaetano, Lazzarin Lucilla, Sabbadin Alfredo, Iovane Chiara, Vian Franca, Frasson Giovanni, Zanetti Tarcisio, Zanetti Serafino, Bettin Andrea, Trevisan Ennio, Trevisan Silvano, Trevisan Giuseppe, Trevisan Maria Luisa, Messina Chetti, Gasparotto Adamo, Norbiato Lino, Tessari Luigi Giuseppe, Zappa Luciano, Tessari Stefania, Scaggiante Vittorino, Schiavinato Vincenzino, Norbiato Dino, Trevisanato Valter, Pellizzon Enrico, Boldrin Mario, Norbiato Guido, Checchin Romina, Checchin Giulio, Zamengo Anna Bruna, Agnoletti Rossella, Massaro Eros, Mozzato Armando, Libralesso Mario, Mozzato Alfonso, Trevisan Miriam, Favero Stefano, Pasqualato Gianluca, Pasqualato Andrea, Manente Daniele, Marchiori Claudio, Tasso Antonio, Vecchiato Cirillo, Piovesan Daniela, Vian Paola, Zanon Rosanna, Zara Lino, Scaramuzza Enzo, Stefanato Paolo, Frasson Linda, rappresentati e difesi dagli avv. Alfiero Farinea, Angelo Pozzan e Francesco Egitto, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Torre Belfredo 55/a; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il comitato interministeriale per la programmazione economica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'A.N.A.S. S.p.a., la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il commissario delegato per l'emergenza socio-economico ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di mestre del comune di Venezia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege; la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini e Fulvio Lorigiola, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, Santa Croce 466/g; e nei confronti: di Autostrade per L'Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; di Societa' delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; e di Autovie Venete Sp.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; di Ati Impregilo S.p.A. (capogruppo), Grandi Lavori Fincosit S.p.A e Consorzio Cooperative Costruzioni in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Benedetto Giovanni Carbone, Angelo Clarizia, Giuseppe Giuffre' e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; e con l'atto di intervento ad opponendum di Passante di Mestre S.C.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago e Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia, Santa Croce 466/g; per l'annullamento della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 7 novembre 2003, n. 80, di approvazione del progetto preliminare del Passante di Mestre riconoscendone la compatibilita' ambientale; della delibera dello stesso Comitato, con la quale sono stati modificati i punti 2.2, 2.3 e 2.4 della delibera sopracitata; del parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 9 ottobre 2003; del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 21 luglio 2003; dell'atto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il quale vengono proposte prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto; del parere di A.N.A.S. S.p.a. in data 6 febbraio 2003; del provvedimento del Presidente della Regione Veneto in data 29 luglio 2003; della delibera della G.R. in data 3 ottobre 2003 n. 2912; del parere della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 16 settembre 2003; della domanda di pronuncia; della domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale del progetto e del relativo studio di impatto ambientale; delle delibere del C.I.P.E. in data 21 dicembre 2001 e 31 ottobre 2002 n. 121 e n. 92; nonche' per l'annullamento (con riferimento al Commissario delegato ed agli atti dal medesimo compiuti): dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2003 n. 3273; del D.PC.M. in data 28 febbraio 2003; ed altresi' dell'atto di proroga di detta dichiarazione dello stato di emergenza assunto con DPCM in data 13 febbraio 2004; della nota del Presidente della Regione Veneto in data 2 febbraio 2004; della richiesta del Commissario delegato in data 21 aprile 2003 di pronuncia di compatibilita' ambientale al C.I.P.E. sul progetto denominato «Autostrada A4 - Variante di Mestre - il Passante Autostradale»; del decreto del Commissario delegato in data 10 ottobre 10023, n. 9; dell'atto dello stesso Commissario delegato in data 17 aprile 2003; nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente; E quanto, ai ricorsi per motivi aggiunti, del decreto del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda n. 237 in data 8 ottobre 2004; nonche' del decreto motivato del Commissario delegato nel settore del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia in data 3 marzo 2005 n. 7; del decreto motivato dello stesso Commissario in data 3 marzo 2005 n. 12; ed altresi' del decreto del Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale in data 20 settembre 2004 n. 12/2004. Visto il ricorso depositato presso la Segreteria il 29 aprile 2004 e successivamente notificato il 12 maggio 2005; Visti gli atti di costituzione in giudizio; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 16 marzo 2006 (relatore il Consigliere Angelo De Zotti) gli avvocati: Pozzan e Farinea per la parte ricorrente, Cerifio per le PP.AA., Lorigiola e Biagini per la Regione Veneto e Grimani per la societa' Passante di Mestre e per A.T.I. Impregilo; Ritenuto in fatto e considerato in diritto. Fatto Con ricorso notificato in data 28 aprile 2004 e con la formulazione dei motivi aggiunti in data 5 novembre 2004 l'associazione italiana per il W.W.F., l'associazione nazionale Italia Nostra, l'associazione non riconosciuta «L'altro Nord Est» ed una pluralita' di cittadini uti singoli e in quanto partecipanti al Coordinamento dei cittadini contro il Passante autostradale hanno adito collettivamente il Tribunale amministrativo regionale impugnando tutti gli atti che fanno parte del complesso procedimento di localizzazione, progettazione preliminare ed approvazione del Passante autostradale. In particolare - e con riferimento agli atti adottati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della viabilita' di Mestre - sono stati impugnati, quali atti presupposti, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia e la successiva ordinanza n. 3273 del 19 marzo 2003 con la quale e' stato nominato il Commissario delegato per la predetta emergenza, con il compito di provvedere alla sollecita realizzazione delle opere relative al Passante. Dall'illegittimita' della nomina del Commissario delegato e, ancor prima, dalla declaratoria dello stato di emergenza i ricorrenti fanno conseguire l'illegittimita' di tutti gli atti adottati - dal predetto Commissario e, in via ulteriormente derivata, della richiesta di VIA e degli atti successivi, ivi comprese le delibere del C.I.P.E. che sulla validita' di tale atto si fondano, nonche' gli atti di indizione della procedura di gara per l'aggiudicazione a contraente generale di cui all'art. 9 del d. lgs. 190/2002, della progettazione definitiva ed esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione del passante autostradale. Con successivo ricorso per motivi aggiunti sono stati impugnati altresi' il decreto del Commissario delegato per l'emergenza socio- economico-ambientale in data 20 settembre 2004 n. 12/2004, di approvazione del progetto definitivo del passante autostradale, nonche' gli ulteriori decreti dello stesso Commissario delegato nel settore del Traffico e della Mobilita' nella localita' di Mestre del comune di Venezia in data 3 marzo 2005 n. 7 e in data 3 marzo 2005 n. 12. Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso (principale e per motivi aggiunti) per difetto di legittimazione attiva dell'associazione intercomunale «Nord Est», del Coordinamento dei cittadini contro il Passante, nonche' delle Associazioni ambientalistiche WWF ed Italia Nostra nella parte in cui queste ultime deducono motivi di gravame esorbitanti rispetto alla sfera di interesse ambientale devoluta alla loro tutela. Deducono inoltre l'infondatezza del ricorso e ne chiedono la reiezione con vittoria di spese. Nella memoria conclusiva la Regione Veneto ha ecepito la sopravvenuta incompetenza di questo Tribunale amministrativo regionale, deducendo che la competenza sulla presente controversia spetta, in via esclusiva, ex art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge n. 21/2006 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e comunque che l'incompetenza deve essere rilevata d'ufficio, atteso che le norme anzidette «si applicano anche ai processi in corso». Diritto Costituiscono oggetto del giudizio, in uno con gli atti adottati dal CIPE, dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'ANAS, dalla Regione Veneto e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti, sia presupposti che conclusivi, rispetto ai primi, adottati dal Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale della viabilita' di Mestre e relativi all'approvazione del progetto preliminare e definitivo del Passante di Mestre. Si tratta, come chiarito nelle premesse di fatto, di provvedimenti che ineriscono ai poteri straordinari conferiti al Commissario Delegato nominato per fronteggiare lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre, emergenza dichiarata con il d.P.C.m. 28 febbraio 2003, emanato ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge n. 225/1992. La controversia ha per oggetto, quindi, provvedimenti commissariali «consequenziali» a tale ordinanza, come previsto. dall'art. 3, comma 2-bis, della legge 27 gennaio 2006, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2006, n. 23 ed entrata in vigore dopo la proposizione del presente ricorso), di conversione con modificazioni del D.L. 30 novembre 2005 n. 245, che recita: «In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e dei. consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione delle misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma». Il comma 2-ter, a sua volta, prescrive che «Le questioni di cui al comma 2-bis sono rilevate di ufficio», diversamente dalla norma processuale vigente in tema di incompetenza territoriale dei tribunali aniministrativi, che esclude la rilevabilita' d'ufficio (art. 31 legge n. 1034/1971: la parte che l'eccepisce deve proporre apposito regolamento preventivo davanti al Consiglio di Stato). Secondo le nuove disposizioni, il tribunale adito, territorialmente incompetente, non puo' in ogni caso pronunciarsi sull'istanza cautelare, diversamente dal normale regime processuale che non preclude tale pronuncia, se non sia stato ancora proposto il regolamento preventivo di competenza. I citati tre commi dell'art. 3, legge n. 21/2006 si configurano - ad avviso del Collegio - come norme processuali «intruse» (che sarebbero vietate secondo la circolare di «drafting» 2 maggio 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri) in una legge che ha un oggetto (apparentemente) limitato all'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania (cosi' il titolo della legge). Anche la rubrica dell'articolo nel quale tali norme sono state inserite ha un oggetto diverso e pu' limitato («Destinazione: delle risorse finanziarie e procedure esecutorie»). Tuttavia, il testuale tenore delle disposizioni legislative in commento non depone affatto a favore di un'interpretazione che ne limiti gli effetti ai soli provvedimenti relativi all'emergenza rifiuti nella Regione Campania. Infatti, il comma 2-bis e' riferito a «tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225». Inoltre, la formulazione del comma 2-ter, secondo periodo, laddove prevede che «Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e quella del comma 2-quater, secondo periodo, laddove prevede che «L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso» suggeriscono una valenza generale dello spostamento di competenza, perche' altrimenti non si sarebbero usate le locuzioni «Davanti al giudice amministrativo» e «un tribunale amministrativo diverso», ma le locuzioni «Davanti al tribunale amministrativo della Campania» e «il tribunale amministrativo della Campania». Anche se dai lavori parlamentari si evince che il Governo, autore dell'emendamento inserito nella legge di controversia, intendeva limitare lo spostamento di competenza giurisdizionale alle sole situazioni emergenziali dei rifiuti in Campania, tuttavia cio' non e' sufficiente ad orientare il Collegio verso una tale interpretazione delle disposizioni processuali, perche' si dovrebbe altrimenti forzare il significato letterale delle parole. Com'e' noto, infatti, ai lavori preparatori puo' riconoscersi valore unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge. Se da essi possono trarsi elementi utili ai fini dell'individuazione del significato di singole disposizioni normative e della ratio che le giustifica, tale operazione trova tuttavia un limite in cio' che la volonta' da essi risultante non puo' sovrapporsi alla volonta' obiettiva della legge, quale emerge dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall'intenzione del legislatore intesa come volonta' oggettiva della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volonta' dei singoli partecipanti al processo formativo di essa (voluntas legislatoris). Le nuove disposizioni, dunque, si applicano - secondo l'interpretazione del Collegio - anche alla presente controversia. Circa la rilevanza della questione ai fini della decisione da assumere, essa appare evidente. Invero, il Collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta - ove non dubitasse della legittimita' costituzionale di essa - a dichiarare tout court inammissibile il ricorso, con sentenza in forma semplificata ex art. 26 legge n. 1034/1971, come prescritto dal comma 2-ter dell'art. 3 del d.l. n. 245/2005 convertito in legge n. 21/2006. Della costituzionalita' di citati commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del D.L. n. 245/2005 conv. in legge n. 21/2006, in ordine alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Collegio dubita per diverse ragioni. Anzitutto, si evidenzia il contrasto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio del decentramento e dell'articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado, ivi espressa («Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica»), nonche' col principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 Cost. La previsione costituzionale dell'art. 125, attuata con la legge n. 1034 del 1971 che ha istituito i tribunali amministrativi regionali, implica che la sfera di competenza di questi ultimi abbia rilievo e garanzia costituzionali, ne' si vede perche' essa debba subire una deroga generalizzata (pure in controtendenza alla riforma del titolo quinto della Costituzione) con attribuzione . alla competenza funzionale inderogabile al T.a.r del Lazio, allorquando le singole situazioni di emergenza abbiano rilievo esclusivamente locale. Una deroga generale al principio derivante dall'art. 125 della Costituzione, secondo cui i singoli Tribunale amministrativo regionale sono posti su un piano paritario, con lo spostamento di competenza ad un tribunale diverso da quello territorialmente competente, non si giustificherebbe nemmeno facendo ricorso all'argomento che il tribunale locale sarebbe troppo sensibile ed esposto alle tensioni che possono sorgere presso la popolazione locale, derivanti dagli eventi emergenziali e dai mezzi straordinari impiegati per affrontarli. Anzitutto, tale ipotetica finalita' non sarebbe in assoluto garantita nemmeno dalla concentrazione delle controversie di cui si tratta presso il .Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e cio' relativamente a quelle situazioni di emergenza riguardanti la Regione Lazio. Cio' che vale per i giudici operanti nei T.A.R regionali, invero non puo' non valere, se l'idea di fondo e' quella della sovraesposizione del giudice locale, per il giudice che ha sede nella capitale e che decide cause che riguardano il proprio territorio. E comunque, al perseguimento di tale esigenza, altri dovrebbero essere i rimedi, di carattere non generale ed assoluto ma da applicarsi caso per caso ed in relazione a situazioni contingenti: ad esempio, lo spostamento di competenza potrebbe avere una sua ragionevolezza se fosse concepito e disciplinato similmente alle fattispecie di rimessione del processo ex artt. 45 e ss. c.p.p. (c.d. «legittima suspicione») e non in via generale. D'altronde, se questa fosse la ratio inespressa delle disposizioni in esame,che peraltro rivelerebbe una ben scarsa considerazione per la professionalita' e la dignita' dei magistrati amministrativi in servizio presso i Tribunale amministrativo regionale periferici, la loro introduzione resta di fatto inspiegabile, anche se considerata essa stessa una scelta emergenziale, perche' situazioni di questo tipo (tensione presso le popolazioni coinvolte che si sia riverberata sui giudici amministrativi locali, minandone la serenita' di giudizio) non si sono finora registrate e comunque anche in questa prospettiva esiste la immediata devoluzione della questione al giudice d'appello che e' certamente in grado di correggere questa possibile distorsione del giudizio sin qui del tutto virtuale. Se invece, com'e' anche possibile ipotizzare, la ratio sottostante delle disposizioni legislative in questione fosse da ricercarsi nell'esigenza di assicurare un sistema vieppiu' «rafforzato» di protezione civile, si dovrebbe concludere che la finalita' surrettizia delle disposizioni in esame sarebbe quella di evitare che, di fronte all'imminenza ed alla gravita' del pericolo per l'integrita' di beni fondamentali dell'uomo, il giudice amministrativo periferico possa utilizzare con leggerezza lo Strumento cautelare, paralizzando l'efficacia di urgenti ed indilazionabili interventi di protezione civile. Senonche', tale esigenza sembra gia' garantita dalla previsione che ai processi si applicano le norme di accelerazione ex art. 23-bis, comma 2 e ss., legge n. 1034/1971 (come previsto dal conima 2-ter, secondo periodo, dell'art. 3 d.l. n. 245/2005 conv. in legge n. 21/2006). Ma soprattutto, se questa e' l'esigenza sottesa alle norme sullo spostamento di competenza, anch'essa rivela una ben scarsa considerazione per la professionalita' e la dignita' dei magistrati amministrativi in servizio presso i Tribunale amministrativo regionale periferici, del tutto ingiustificata perche' la loro qualificazione, la loro esperienza e lo svolgimento della loro carriera sono perfettamente identici a quelli dei magistrati in servizio presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Tale ratio rivela, poi, un disegno, irrazionale ed incompatibile col dettato costituzionale dell'art. 125 Cost., inteso a modificare l'assetto ordinarnentale della giustizia amministrativa, sia creando un'asimmetria tra il t.a.r centrale e quelli periferici che va ben oltre l'attuale criterio di riparto delle competenze basato sull'efficacia ( regionale o ultraregionale) dei provvedimenti delle autorita' centrali dello Stato, sia diversificando le funzioui dei magistrati amministrativi, secondo che prestino servizio presso il t.a.r centrale o presso un Tribunale amministrativo regionale periferico. Peraltro, lo spostamento della competenza su questa materia e' irrazionalmente solo parziale, poiche' il regime derogatorio sulla Competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio riguarda le ordinanze ed i consequenziali provvedimenti commissariali, ma non i decreti govemativi che dichiarano lo stato di emergenza. Questi ultimi, infatti, non essendo nominati dalle norme in questione, continuano a rientrare, paradossalmente, nell'ordinaria competenza dei Tribunale amministrativo regionale presso la Regione in cui i provvedimenti sono destinati ad avere efficacia. A cio' si aggiunga che il comma 2-quater dispone: Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso. In tal modo, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio non assume soltanto una nuova competenza funzionale esclusiva di primo grado, ma sembra configurarsi anche come vero e proprio giudice di appello sulle decisioni cautelari di un tribunale periferico, potendo «modificare» o «revocare» le misure cautelari da questo concesse, in contrasto con la sua natura di organo di giustizia amministrativa di primo grado. Altri profili di irragionevolezza emergono, poi: a) dal fatto che viene imposta ai tribunali periferici (dal comma 2-ter) la pronuncia decinatoria di competenza con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971 (cio' che rientra, invece, nella discrezionalita' del giudicante) e contemporaneamente viene prescritta l'applicazione dei commi 2 e seguenti dell'art. 23-bis della stessa legge n. 1034/1971, che riguardano un diverso e piu' complesso modo di procedere in giudizio (dimezzamento dei termini, fissazione accelerata dell'udienza; possibilita' di emanazione di ordinanze cautelari in caso di estrema gravita' ed urgenza); b) dal fatto che la mancata riproposizione - per la quale non e' previsto un dies a quo - del ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (come previsto dal comma 2-quater) quando siano state emanate pronunce cautelari da un Tribunale amministrativo regionale periferico, comporta la permanenza di efficacia di tali pronunce nonostante la norma preveda la loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Sotto i profili appena esposti emerge, quindi, un contrasto con l'art. 125 Cost. nonche' un'intrinseca irragionevolezza delle norme in questione, in contrasto col postulato fondamentale recato dall'art. 3 della Costituzione. In secondo luogo, le nuove norme recano un grave disagio ai ricorrenti, non giustificato dalla natura accentrata della pubblica amministrazione o dall'efficacia estesa a tutto il territorio nazionale dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo il normale criterio di riparto della competenza tra Tribunale amministrativo regionale del Lazio e tribunali periferici. Cio' comporta una violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto riduce le possibilita' di tutela dei diritti e degli interessi legittimi, per la maggiore difficolta' ed i maggiori costi che devono essere sopportati dagli interessati per esercitare l'azione presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, piuttosto che presso gli organi giurisdizionali periferici, nonche' in via derivata una disparita' di trattamento con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.. Infine, la concentrazione presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio di queste controversie potrebbe influire negativamente sui tempi dei processi e, sotto questo profilo, la scelta del legislatore e' illogicamente antitetica al principio di ragionevole durata dei processi (art. 111, primo comma, Costituzione) la cui corretta applicazione vorrebbe invece che le controversie fossero normalmente distribuite presso ciascun Tribunale amministrativo regionale periferico. Sotto gli anzidetti profili, il Collegio ravvisa un contrasto dell'art. 3, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater, del d.l. n. 245/2005 conv. in legge n. 21/2006, con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 125 della Costituzione. Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del d.l. 30 novembre 2005 n. 245 convertito in legge 27 gennaio 2006 n. 21. Sospende quindi il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Venezia, in camera di consiglio, addi' 16 marzo 2006. Il Presidente: Amoroso L'estensore: De Zotti 07C0082