N. 671 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006

Ordinanza   emessa   il   27   aprile   2006  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale il 6 dicembre 2006) dal tribunale di Bergamo - Sezione
distaccata  Treviglio nel procedimento penale a carico di Gerbi Adele
ed altro

Sicurezza  pubblica  -  Violazioni  nella  produzione,  importazione,
  distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co.
  9,    R.D.    n. 773/1931)   -   Intervenuta   depenalizzazione   -
  Inapplicabilita'   alle   violazioni   commesse   anteriormente   -
  Disparita' di trattamento tra imputati.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
547,  legge  n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006) in relazione
agli artt. 3 e 25 della Carta costituzionale sollevata dalla difesa,

                            O s s e r v a

    L'art. 1,  comma 543, lettera c) della legge finanziaria del 2006
punisce   con   una   sanzione  amministrativa  la  condotta  di  chi
distribuisce, installa o comunque consente in luogo pubblico o aperto
al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni  qualunque  specie  di
apparecchi   o   congegni  non  rispondenti  alle  caratteristiche  e
prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 Tulps.
    Tale  disposizione  costituisce  chiara  abrogazione  di un fatto
prima  costituente  reato. Per il principio espresso dall'art. 2 c.p.
non potrebbero essere puniti coloro che hanno commesso quel fatto che
successivamente, per effetto della predetta previsione normativa, non
costituisce piu' reato bensi' illecito amministrativo.
    Tuttavia   la  legge  finanziaria  del  2006,  nell'abrogare  una
fattispecie  penale,  detta  una  disciplina  transitoria  di  dubbia
costituzionalita'.
    Infatti  l'art. 1,  comma  547,  legge n. 266/2005, statuisce che
«per  le  violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di
cui al regio decreto 1931 n. 773, e successive modifiche, commesse in
data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge,
si  applicano  le  disposizioni  vigenti  al  tempo  delle violazioni
stesse».
    Dunque  gli  odierni  imputati in base ai principi cristallizzati
nell'art. 2  c.p. non dovrebbero oggi essere penalmente puniti per un
fatto  che per la legge vigente non costituisce piu' reato; mentre in
base  alla  disciplina  dettata  dalla  legge  n. 266/2005,  pur  non
costituendo   oggi  reato  il  fatto  ieri  commesso,  devono  essere
penalmente  sanzionati  applicandosi  nei  loro  confronti  la  legge
anteriore  piu'  sfavorevole.  Tale  disciplina transitoria appare in
palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Reputa questo giudice che la problematica sollevata, a differenza
della  prospettazione  difensiva, e' del tutto estranea alla sfera di
operativita' dell'art. 25 della Costituzione.
    Infatti  tale norma reca il precetto della irretroattivita' delle
norme   penali   incriminatici   o   che   aggravano  il  trattamento
sanzionatorio,  ma  non  impone  la retroattivita' della legge penale
piu' favorevole.
    In quest'ottica  il  Giudice delle leggi ha ritenuto, ad esempio,
conforme   a   Costituzione  la  norma  che  sancisce  la  cosiddetta
«ultrattivita»  delle  disposizioni  penali  delle  leggi finanziarie
(Corte cost. n. 164 del 1974 e succ.).
    Tuttavia, reputa il giudicante, il principio della retroattivita'
della  legge  favorevole  al  reo pur non essendo costituzionalizzato
deve  essere  affermato ogni qualvolta la sua violazione comporti una
ingiustificata disparita' di trattamento.
    La  disciplina  transitoria  in  argomento  appare,  infatti,  in
contrasto  proprio  con  l'art. 3  della Costituzione poiche' ha dato
vita  ad  una  ingiustificata  disparita' di trattamento tra soggetti
imputati   di  reati  identici  in  ragione  di  evenienze  meramente
occasionali e non predeterminate dalla legge.
    Se  un fatto e' stato commesso prima dell'entrata in vigore della
legge  finanziaria del 2006 continua ad essere penalmente sanzionato,
viceversa  se  il medesimo fatto e' compiuto dopo l'entrata in vigore
della stessa legge non costituisce reato.
    E'  costituzionalmente  ammissibile  tale  disparita' evidente di
trattamento?
    Sul  punto  si  e'  piu'  volte  espressa la Corte costituzionale
affermando  costantemente  questo  principio:  «l'applicazione  delle
disposizioni  penali piu' favorevoli al reo puo' subire limitazioni e
deroghe,  purche' non manchi una qualche razionale giustificazione da
parte del legislatore ordinario». (Corte cost. n. 74 del 1980).
    Continuando  ad  affermare tale principio la Corte costituzionale
e' arrivata a circoscrivere l'ambito di rilevanza del principio della
retroattivita'  della  legge penale successiva piu' favorevole al reo
alle  ipotesi  in  cui «vi sia stato un mutamento, favorevole al reo,
nella  valutazione  sociale  del  fatto  tipico oggetto del giudizio»
(Corte cost. n. 277 del 1990).
    Vengono,  quindi,  presi in considerazione innanzitutto solo quei
mutamenti  che,  come  nel  caso  di  specie,  attengono  alla  norma
incriminatrice ed alla sanzione per essa contemplata.
    Occorre  a tal punto chiedersi se via sia stato in relazione alla
disciplina   transitoria   in   questione   una   qualche   razionale
giustificazione  alla  deroga al principio della retroattivita' della
legge penale favorevole al reo.
    Tale    «razionale    giustificazione»    pretesa   dalla   Corte
costituzionale  non  puo'  sussistere  nel caso in esame ove la ratio
dell'abrogatio   criminis   deve  essere  ravvisata  in  una  diversa
valutazione  da  parte del legislatore del disvalore sociale e penale
del fatto.
    Diversa   valutazione   che   si  evince  dalla  circostanza  che
l'art. 110  Tulps e' stato oggetto di continue modifiche, come quella
prevista  dalla  legge  finanziaria per il 2005 la quale abrogando la
lettera b) dell'art. 110, comma 7, ha di fatto limitato i casi in cui
gli  apparecchi ed i congegni per il gioco debbano essere considerati
illeciti.
    Inoltre,  sempre  la  legge  finanziaria  del  2005  ha  previsto
l'ampliamento  dei  locali in cui e' consentita l'installazione degli
apparecchi,   consentita  anche  in  esercizi  commerciali,  ed  aree
pubbliche.
    Le  continue  modifiche  della disciplina del gioco in favore del
destinatario   della   normativa   sino  alla  previsione  dei  fatti
contestati   come   illeciti   amministrativi  non  possono  che  far
concludere per una rivalutazione del disvalore sociale prima e penale
dopo del fatto contestato.
    Se  questa  e'  la  ratio della norma depenalizzatrice appare del
tutto   irrazionale   e   quindi   generatrice  di  un'ingiustificata
disparita'   di   trattamento,  la  disciplina  transitoria  prevista
nell'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005.
    La  questione  sollevata  appare  non  manifestamente infondata e
rilevante per il procedimento in corso rientrando l'ipotesi criminose
tra le condotte non rispettose delle prescrizioni di cui ai commi 6 e
7  dell'art. 110,  regio decreto n. 773/1931 e tutte costituenti oggi
illecito amministrativo.
                              P. Q. M.
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma   54,   legge   n. 266/2005   in   relazione  all'art. 3  della
Costituzione.
    Sospende il procedimento in corso.
    Dispone  la  notifica dell' ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri.
    Dispone la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Senato,
al Presidente della Camera dei deputati.
    Ordina   la   trasmissione   dell'ordinanza   e  degli  atti  del
procedimento  alla  Corte  costituzionale con la prova delle relative
notifiche e comunicazioni.
    Dispone  che della presente ordinanza sia data lettura in udienza
sostitutiva della notifica alle parti presenti.
        Treviglio, addi' 27 aprile 2006
                         Il giudice: Donadeo
07C0083