N. 671 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 aprile 2006
Ordinanza emessa il 27 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 6 dicembre 2006) dal tribunale di Bergamo - Sezione distaccata Treviglio nel procedimento penale a carico di Gerbi Adele ed altro Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, R.D. n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilita' alle violazioni commesse anteriormente - Disparita' di trattamento tra imputati. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547. - Costituzione, art. 3.(GU n.5 del 31-1-2007 )
IL TRIBUNALE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006) in relazione agli artt. 3 e 25 della Carta costituzionale sollevata dalla difesa, O s s e r v a L'art. 1, comma 543, lettera c) della legge finanziaria del 2006 punisce con una sanzione amministrativa la condotta di chi distribuisce, installa o comunque consente in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli ed associazioni qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 Tulps. Tale disposizione costituisce chiara abrogazione di un fatto prima costituente reato. Per il principio espresso dall'art. 2 c.p. non potrebbero essere puniti coloro che hanno commesso quel fatto che successivamente, per effetto della predetta previsione normativa, non costituisce piu' reato bensi' illecito amministrativo. Tuttavia la legge finanziaria del 2006, nell'abrogare una fattispecie penale, detta una disciplina transitoria di dubbia costituzionalita'. Infatti l'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, statuisce che «per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 1931 n. 773, e successive modifiche, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse». Dunque gli odierni imputati in base ai principi cristallizzati nell'art. 2 c.p. non dovrebbero oggi essere penalmente puniti per un fatto che per la legge vigente non costituisce piu' reato; mentre in base alla disciplina dettata dalla legge n. 266/2005, pur non costituendo oggi reato il fatto ieri commesso, devono essere penalmente sanzionati applicandosi nei loro confronti la legge anteriore piu' sfavorevole. Tale disciplina transitoria appare in palese contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Reputa questo giudice che la problematica sollevata, a differenza della prospettazione difensiva, e' del tutto estranea alla sfera di operativita' dell'art. 25 della Costituzione. Infatti tale norma reca il precetto della irretroattivita' delle norme penali incriminatici o che aggravano il trattamento sanzionatorio, ma non impone la retroattivita' della legge penale piu' favorevole. In quest'ottica il Giudice delle leggi ha ritenuto, ad esempio, conforme a Costituzione la norma che sancisce la cosiddetta «ultrattivita» delle disposizioni penali delle leggi finanziarie (Corte cost. n. 164 del 1974 e succ.). Tuttavia, reputa il giudicante, il principio della retroattivita' della legge favorevole al reo pur non essendo costituzionalizzato deve essere affermato ogni qualvolta la sua violazione comporti una ingiustificata disparita' di trattamento. La disciplina transitoria in argomento appare, infatti, in contrasto proprio con l'art. 3 della Costituzione poiche' ha dato vita ad una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti imputati di reati identici in ragione di evenienze meramente occasionali e non predeterminate dalla legge. Se un fatto e' stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 continua ad essere penalmente sanzionato, viceversa se il medesimo fatto e' compiuto dopo l'entrata in vigore della stessa legge non costituisce reato. E' costituzionalmente ammissibile tale disparita' evidente di trattamento? Sul punto si e' piu' volte espressa la Corte costituzionale affermando costantemente questo principio: «l'applicazione delle disposizioni penali piu' favorevoli al reo puo' subire limitazioni e deroghe, purche' non manchi una qualche razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario». (Corte cost. n. 74 del 1980). Continuando ad affermare tale principio la Corte costituzionale e' arrivata a circoscrivere l'ambito di rilevanza del principio della retroattivita' della legge penale successiva piu' favorevole al reo alle ipotesi in cui «vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio» (Corte cost. n. 277 del 1990). Vengono, quindi, presi in considerazione innanzitutto solo quei mutamenti che, come nel caso di specie, attengono alla norma incriminatrice ed alla sanzione per essa contemplata. Occorre a tal punto chiedersi se via sia stato in relazione alla disciplina transitoria in questione una qualche razionale giustificazione alla deroga al principio della retroattivita' della legge penale favorevole al reo. Tale «razionale giustificazione» pretesa dalla Corte costituzionale non puo' sussistere nel caso in esame ove la ratio dell'abrogatio criminis deve essere ravvisata in una diversa valutazione da parte del legislatore del disvalore sociale e penale del fatto. Diversa valutazione che si evince dalla circostanza che l'art. 110 Tulps e' stato oggetto di continue modifiche, come quella prevista dalla legge finanziaria per il 2005 la quale abrogando la lettera b) dell'art. 110, comma 7, ha di fatto limitato i casi in cui gli apparecchi ed i congegni per il gioco debbano essere considerati illeciti. Inoltre, sempre la legge finanziaria del 2005 ha previsto l'ampliamento dei locali in cui e' consentita l'installazione degli apparecchi, consentita anche in esercizi commerciali, ed aree pubbliche. Le continue modifiche della disciplina del gioco in favore del destinatario della normativa sino alla previsione dei fatti contestati come illeciti amministrativi non possono che far concludere per una rivalutazione del disvalore sociale prima e penale dopo del fatto contestato. Se questa e' la ratio della norma depenalizzatrice appare del tutto irrazionale e quindi generatrice di un'ingiustificata disparita' di trattamento, la disciplina transitoria prevista nell'art. 1, comma 547 della legge n. 266/2005. La questione sollevata appare non manifestamente infondata e rilevante per il procedimento in corso rientrando l'ipotesi criminose tra le condotte non rispettose delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110, regio decreto n. 773/1931 e tutte costituenti oggi illecito amministrativo.
P. Q. M. Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 54, legge n. 266/2005 in relazione all'art. 3 della Costituzione. Sospende il procedimento in corso. Dispone la notifica dell' ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone la comunicazione dell'ordinanza al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati. Ordina la trasmissione dell'ordinanza e degli atti del procedimento alla Corte costituzionale con la prova delle relative notifiche e comunicazioni. Dispone che della presente ordinanza sia data lettura in udienza sostitutiva della notifica alle parti presenti. Treviglio, addi' 27 aprile 2006 Il giudice: Donadeo 07C0083