N. 15 ORDINANZA 10 - 26 gennaio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata
  -  Azioni esecutive dei creditori, mutuatari della cassa depositi e
  prestiti,  nei confronti degli enti costruttori di case popolari ed
  economiche   (IACP)   -  Esperibilita'  subordinata  al  preventivo
  nulla-osta  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici  (ora Assessore
  regionale  ai lavori pubblici) - Dedotta violazione dei principi di
  uguaglianza  e  di  effettivita'  della  funzione giurisdizionale -
  Omessa  motivazione  sulla  rilevanza  della  questione - Manifesta
  inammissibilita'.
- R.d. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 80, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
Giudici:  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 80, secondo
comma,  del  regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle
disposizioni  sull'edilizia  popolare  ed  economica),  promosso  con
ordinanza   del   13 settembre   2004  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Puglia  -  Sezione distaccata di Lecce, sul ricorso
proposto  da  I.COS. S.p.A. nei confronti dell'Istituto Autonomo Case
Popolari di Brindisi, iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 2004
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie
speciale, dell'anno 2005;
    Visto l'atto di costituzione della I.COS. S.p.A;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21 novembre  2006  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Ritenuto   che,   nel   corso   di  giudizio  amministrativo  per
l'esecuzione  del  giudicato, costituito da sentenza del Tribunale di
Brindisi  di condanna dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.)
di  Brindisi  al  pagamento  a  favore  della  I.COS.  S.p.A. di lire
104.816.630,  oltre  accessori  e  spese, il Tribunale amministrativo
regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con ordinanza
13 settembre   2004,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 80,  secondo  comma,  del  regio  decreto  28 aprile  1938,
n. 1165  (Testo  unico  delle  disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica),  laddove  subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei
confronti  degli  enti  costruttori  di  case  popolari al preventivo
rilascio di nulla-osta amministrativo, per violazione dei principi di
uguaglianza  e di effettivita' della funzione giurisdizionale (art. 3
e 24 della Costituzione);
        che  il  giudice  rimettente  premette:  che la I.COS. S.p.A.
aveva  intimato  infruttuosamente precetto all'istituto debitore; che
aveva  diffidato,  senza  esito,  l'I.A.C.P.  ad  adempiere e che, in
seguito  a  cio',  aveva  proposto  ricorso  chiedendo  al giudice di
adottare  i  provvedimenti  necessari  a  dare  completa ed effettiva
attuazione alla sentenza;
        che   l'I.A.C.P.   si  era  opposto  deducendo  l'assenza  di
preventivo nulla-osta all'azione esecutiva da parte del Ministero dei
lavori pubblici (ora: Regione);
        che,  sotto  il  profilo  della rilevanza della questione, il
giudice  a  quo  osserva  che  la  norma censurata trova applicazione
indipendentemente   dall'esistenza  di  mutui  o  contributi  statali
concessi  a  favore  dell'I.A.C.P., con la conseguenza che la pretesa
esecutiva azionata, attraverso la quale il creditore puo' ottenere il
soddisfacimento delle proprie ragioni, e' realizzabile solo in quanto
quella disposizione sia rimossa dall'ordinamento;
        che,  quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  rileva  il
giudice  a  quo che il diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri   diritti   e   interessi  non  puo'  subire  significative  e
ingiustificate compressioni, come la giurisprudenza costituzionale ha
palesato,  facendo  venire  meno  le norme che si rivelassero tali da
ostacolare e rendere difficoltoso l'esercizio di quel diritto;
        che la previsione del nulla-osta ministeriale (ora regionale)
rende impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'accesso alla
tutela  giurisdizionale,  tanto  piu'  che,  in assenza di regole per
l'esercizio  del  potere  autorizzatorio, l'azione finisce per essere
subordinata  all'incontrollata discrezionalita', se non all'arbitrio,
della pubblica amministrazione;
        che il nulla-osta preventivo, peraltro, non sembra pienamente
giustificato  dalla  specificita' delle funzioni dell'ente, giacche',
se  e' vero che l'edilizia popolare costituisce «servizio pubblico di
protezione  civile»,  e'  vero  anche  che  numerosi  altri interessi
pubblici, di pari o maggiore rilevanza, sono sottoposti al rischio di
un possibile ritardo nell'espletamento della funzione;
        che,  sempre  secondo il rimettente, risulta altresi' violato
il  principio  di  uguaglianza,  per la diversa garanzia riservata ai
creditori   dell'ente  pubblico,  atteso  che,  pur  in  presenza  di
situazioni  identiche,  solo  per  alcuni si richiede il filtro della
determinazione   amministrativa  ai  fini  dell'accesso  alla  tutela
giurisdizionale;
        che  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte  si e' costituita la
I.COS.  S.p.A.,  riportandosi  a  tutti  i  propri  scritti difensivi
depositati nel giudizio a quo.
    Considerato  che  il  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Puglia,  sezione  di  Lecce, dubita della legittimita' costituzionale
dell'art. 80,  secondo  comma,  del  regio  decreto  28 aprile  1938,
n. 1165  (Testo  unico  delle  disposizioni sull'edilizia popolare ed
economica),  laddove  subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei
confronti  degli  enti  costruttori  di  case popolari, al preventivo
rilascio di nulla-osta amministrativo, per violazione dei principi di
uguaglianza  e di effettivita' della funzione giurisdizionale (art. 3
e 24 della Costituzione);
        che  il  primo  comma  del  richiamato art. 80 stabilisce che
tutti i rapporti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case
popolari  ed  economiche  mutuatari della Cassa depositi e prestiti o
dell'Amministrazione  delle  ferrovie dello Stato sono regolati dalle
norme in vigore per le opere in conto dello Stato;
        che  il successivo secondo comma aggiunge che «i creditori di
detti  enti  non possono esercitare contro i medesimi ne' proseguire,
se  iniziate,  azioni esecutive ne' promuovere procedure fallimentari
senza  il  preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici o
di  quello  per  le  comunicazioni  qualora  trattisi  di cooperative
mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato»;
        che, in presenza della chiara disposizione normativa, secondo
cui  e'  fatto  divieto  ai  creditori degli enti costruttori di case
popolari  ed  economiche,  in quanto mutuatari della Cassa depositi e
prestiti, di iniziare e proseguire azioni esecutive contro i medesimi
senza il preventivo nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, il
giudice  rimettente  si  limita ad affermare apoditticamente, ai fini
della  rilevanza  della  questione,  che  il  citato  art. 80  «trova
applicazione  [....]  indipendentemente  dall'esistenza  di  mutui  o
contributi  statali concessi in favore dell'I.A.C.P.», senza in alcun
modo  motivare  le  ragioni di tali conclusioni e senza descrivere la
fattispecie sottoposta al suo esame;
        che,  non  risultando  osservata la prescrizione dell'art. 23
della  legge  11 marzo  1953, n. 87, in forza del quale il giudice e'
tenuto  ad  indicare  nell'ordinanza  i  termini  e  i  motivi  della
rimessione,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  80, secondo comma, del regio
decreto  28 aprile  1938,  n. 1165  (Testo  unico  delle disposizioni
sull'edilizia  popolare ed economica), sollevata, in riferimento agli
artt. 3   e  24  della  Costituzione,  dal  Tribunale  amministrativo
regionale   della  Puglia,  sezione  di  Lecce,  con  l'ordinanza  in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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