N. 17 ORDINANZA 10 - 26 gennaio 2007

Giudizio   sull'ammissibilita'   del   ricorso   per   conflitto   di
attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -  Immunita'  parlamentari  -  Procedimento  penale  per
  diffamazione a mezzo stampa a carico di un senatore - Deliberazione
  di  insindacabilita'  delle opinioni espresse adottata dalla Camera
  di  appartenenza - Ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri
  dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari presso
  il  Tribunale  di  Milano - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed
  oggettivo  per  l'instaurazione  del conflitto - Ammissibilita' del
  ricorso - Comunicazioni e notificazioni conseguenti.
- Deliberazione del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2006.
- Costituzione,  art. 68,  primo  comma;  legge 11 marzo 1953, n. 87,
  art. 37.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Alfonso  QUARANTA,  Alfio  FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano  SILVESTRI,  Sabino  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
18 gennaio   2006,   relativa   alla   insindacabilita',   ai   sensi
dell'articolo 68,  primo  comma,  della  Costituzione, delle opinioni
espresse  dal senatore Raffaele Jannuzzi nei confronti dei magistrati
Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte, promosso con ricorso del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, depositato
in  cancelleria  il  22 luglio 2006 ed iscritto al n. 18 del registro
conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilita';
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per le indagini preliminari presso il
Tribunale  di  Milano,  con  ordinanza  3 luglio  2006,  pervenuta il
22 luglio  2006,  ha  promosso  conflitto  di attribuzione tra poteri
dello  Stato  nei  confronti del Senato della Repubblica in relazione
alla delibera adottata nella seduta del 18 gennaio 2006, con la quale
e'  stato  dichiarato  che  i  fatti per i quali il senatore Raffaele
Jannuzzi  e'  sottoposto  a procedimento penale per il delitto di cui
agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47  (Disposizioni  sulla  stampa),  concernono  opinioni  espresse
nell'esercizio    delle   funzioni   parlamentari   e   sono   quindi
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che   il   giudice  rimettente  riferisce  di  procedere  nei
confronti  del  sen.  Jannuzzi  per  il reato di diffamazione a mezzo
stampa  «per  aver,  nella sua qualita' di autore dell'articolo sotto
descritto,  offeso la reputazione di Gian Carlo Caselli e di Guido Lo
Forte   con   la  pubblicazione  sul  quotidiano  "Il  Giornale"  del
7 novembre  2004  dell'articolo intitolato "Mafia, 13 anni di scontri
tra  PM  e  Carabinieri"  riportando in narrativa fatti non veritieri
e comunque  offensivi  per  la loro formulazione e per il contesto in
cui sono stati inseriti. Delitto aggravato dall'attribuzione di fatti
determinati (...)»;
        che  il  giudice  milanese,  preso  atto  della  delibera  di
insindacabilita'   sopraggiunta   nelle   more  del  procedimento,  e
richiamata  la  giurisprudenza  costituzionale  -  in  particolare la
sentenza  n. 120  del 2004 - ritiene che le dichiarazioni incriminate
non  siano  espressive  di  attivita'  parlamentare  e che dunque non
possano ritenersi coperte dalla prerogativa di cui all'art. 68, primo
comma, Cost.;
        che  il  ricorrente,  in particolare, ritiene inconferente il
riferimento  operato  dalla  Giunta  per le elezioni del Senato a due
atti  di  iniziativa  del  sen.  Jannuzzi - una proposta di legge per
l'istituzione  di  una  Commissione  bicamerale  di  inchiesta  sulla
gestione dei collaboratori di giustizia (d.d.l. n. 2292 depositato il
25  giugno 2003) ed una proposta di istituzione di una commissione di
inchiesta   (documento   XXII   -   n. 25:   «Proposta  di  inchiesta
parlamentare  del Senato sulla gestione di coloro che collaborano con
la  giustizia»)  depositata  il  19 febbraio  2004  dal  momento  che
mancherebbe  il  presupposto  della contestualita' cronologica tra le
iniziative  parlamentari  e le dichiarazioni incriminate risalendo le
prime,  al  piu' tardi, al febbraio 2004, mentre le seconde sarebbero
state manifestate il 7 novembre 2004;
        che  ad  avviso  del giudice rimettente, inoltre, mancherebbe
«il  nesso di riferibilita' in astratto» delle dichiarazioni rese dal
senatore ai lavori parlamentari, «non essendo possibile discernere le
opinioni  dello Jannuzzi riconducibili alla libera manifestazione del
pensiero   da   quelle  che  riguardano  l'esercizio  della  funzione
parlamentare»;
        che, pertanto, il giudice ritiene illegittima la delibera del
Senato  del 18 gennaio 2006 e chiede a questa Corte di dichiarare che
non  spettava al Senato la valutazione della condotta addebitabile al
sen.    Jannuzzi,   in   quanto   estranea   all'art. 68   Cost.   e,
conseguentemente, di annullare la suddetta delibera.
    Considerato  che  la  Corte, in questa fase, e' chiamata ai sensi
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  valutare  esclusivamente,  in  assenza  di  contraddittorio tra le
parti,  se  il  promosso  conflitto  di attribuzione sia ammissibile,
sussistendone  i  prescritti  requisiti  di  carattere  soggettivo ed
oggettivo, restando impregiudicata ogni definitiva decisione anche in
ordine all'ammissibilita';
        che,  sotto il profilo soggettivo, il Giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Milano e' legittimato a sollevare il
conflitto,   in   quanto  organo  giurisdizionale,  in  posizione  di
indipendenza  costituzionalmente  garantita,  competente a dichiarare
definitivamente,  nell'esercizio  delle  funzioni  attribuitegli,  la
volonta' del potere cui appartiene;
        che  analoga  legittimazione  ad  essere  parte del conflitto
sussiste  per il Senato della Repubblica, in quanto organo competente
a   dichiarare   in  modo  definitivo  la  volonta'  del  potere  che
rappresenta  in  merito  alla  ricorrenza dell'immunita' riconosciuta
dall'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  in  relazione  al  profilo  oggettivo del conflitto, il
ricorrente   denuncia   la   menomazione   della   propria  sfera  di
attribuzione,   garantita  da  norme  costituzionali,  attraverso  la
deliberazione,  asseritamente illegittima, che i fatti per i quali e'
processo  sarebbero insindacabili in applicazione dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
        che,   infine,  dal  ricorso  si  rilevano  le  «ragioni  del
conflitto»  e «le norme costituzionali che regolano la materia», come
stabilito  dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato
della Repubblica con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;
    Dispone:
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della  presente  ordinanza  al  ricorrente  giudice  per  le indagini
preliminari del Tribunale di Milano;
        b) che  l'atto  introduttivo  e  la  presente ordinanza siano
notificati  al  Senato della Repubblica, a cura del ricorrente, entro
il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a),
per  essere  poi depositati nella cancelleria di questa Corte, con la
prova  dell'avvenuta  notifica,  entro  il  termine  di  venti giorni
previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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