N. 19 ORDINANZA 10 - 26 gennaio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili
  destinati    esclusivamente    allo    svolgimento   di   attivita'
  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  didattiche,  ricettive,
  culturali, ricreative, sportive, di religione e di culto - Facolta'
  per  i  Comuni di stabilire che l'esenzione dall'I.C.I. spetti alla
  sola  condizione  che  detti  immobili, oltre che utilizzati, siano
  anche  posseduti  dall'ente non commerciale utilizzatore - Ritenuta
  violazione  dei  principi di ragionevolezza, di riserva di legge in
  materia   di   prestazioni  patrimoniali  imposte  e  di  capacita'
  contributiva  nonche'  prospettato  vizio  di  eccesso  di delega -
  Questioni   identiche   ad  altra  gia'  dichiarata  manifestamente
  infondata - Manifesta infondatezza.
- D.Lgs.  15 dicembre  1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera c), in
  relazione  all'art. 7,  comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 dicembre
  1992, n. 504.
- Costituzione, artt. 3, 23, 53, 76 e 77.
(GU n.5 del 31-1-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 59, comma 1,
lettera c),   del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), in relazione
all'art. 7  comma 1,  lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4  della  legge  23 ottobre 1991, n. 421), promossi con
due  ordinanze  del  30 maggio  2005  dalla  Corte  di cassazione sui
ricorsi promossi dal Comune di Sassuolo contro l'Immobiliare Sportiva
Sassolese  s.p.a.,  iscritte  ai nn. 282 e 283 del registro ordinanze
2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Franco Gallo;
    Ritenuto  che  la  Corte  di cassazione, nel corso di due giudizi
riguardanti  altrettanti avvisi di rettifica della dichiarazione resa
ai  fini  dell'ICI  per  gli  anni 1995  e 1996, emessi dal Comune di
Sassuolo per due unita' immobiliari di proprieta' di una societa' per
azioni,  ha  sollevato,  con  due  ordinanze  di  identico contenuto,
depositate    il    30 maggio   2005,   questione   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 59,   comma 1,   lettera c),  del  decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali),  in  relazione all'art. 7 comma 1,
lettera i),   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4  della legge 23 ottobre 1991, n. 421), per violazione
degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione;
        che  il  giudice  a quo premette che: a) gli immobili oggetto
dell'avviso  di  rettifica  erano  stati  concessi in locazione dalla
societa'  per  azioni  proprietaria  a un ente non commerciale (nella
specie,  un'associazione  sportiva)  e dallo stesso utilizzati; b) la
locatrice  non  aveva  corrisposto  l'ICI,  ritenendo  sussistenti  i
presupposti  cui  il  citato  art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs.
n. 504 del 1992 subordina l'esenzione da tale imposta;
        che,  osserva  il  rimettente, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
del  d.lgs.  n. 504  del 1992 (nel testo applicabile ratione temporis
nel  giudizio  principale),  soggetti  passivi  dell'imposta  sono il
«proprietario  di  immobili  di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il
titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi», e,
in  base  al richiamato art. 1, comma 2, «presupposto dell'imposta e'
il  possesso  di  fabbricati,  di  aree  fabbricabili  e  di  terreni
agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati,
ivi  compresi  quelli  strumentali o alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa»;
        che,  prosegue  la  Corte  rimettente,  ai sensi dell'art. 7,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, sono esenti dall'ICI
«gli  immobili  utilizzati  dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettera c),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
d.P.R.  22 dicembre  1986,  n. 917, e successive modificazioni» (enti
pubblici  e  privati diversi dalle societa', residenti nel territorio
dello  Stato,  che  non  hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale
l'esercizio di attivita' commerciali), «destinati esclusivamente allo
svolgimento  di  attivita'  assistenziali,  previdenziali, sanitarie,
didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive, nonche'
delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222»;
        che, secondo il giudice a quo, alla stregua di tale normativa
-  e  come  affermato  in  precedenti  pronunce dalla stessa Corte di
cassazione  -,  l'esenzione  e' prevista solo a favore degli enti non
commerciali  di  cui  all'art. 87,  comma 1,  lettera c),  del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a condizione
che  essi utilizzino direttamente l'immobile per lo svolgimento delle
menzionate attivita';
        che,  in  tale contesto, e' intervenuto il censurato art. 59,
comma 1,  lettera c),  del  d.lgs.  n. 446 del 1997, il quale prevede
che,  a decorrere dal 1° gennaio 1998, i comuni possono stabilire che
la  suddetta  esenzione  «si  applica  soltanto  ai  fabbricati  e  a
condizione   che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche
posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore»;
        che,  ad avviso del giudice a quo, questa disposizione impone
di  interpretare  la norma di agevolazione, nel senso che l'esenzione
spetta  al  soggetto  passivo  dell'imposta  alla sola condizione che
l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente non commerciale per
lo   svolgimento   delle  attivita'  previste  dall'art. 7,  comma 1,
lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992;
        che  la  «rilettura»  di  quest'ultima  disposizione, imposta
dall'art. 59,  comma 1,  lettera c),  del  d.lgs.  n. 446  del  1997,
sarebbe   tuttavia   irragionevole   e,  percio',  costituzionalmente
illegittima  in  riferimento  agli  artt. 3  e  53  Cost.,  in quanto
l'esenzione, nel caso di locazione di immobile, verrebbe riconosciuta
anche  a  soggetti  passivi  dell'imposta  che  non solo non svolgono
direttamente   le   attivita'  dalla  norma  ritenute  meritevoli  di
agevolazione,  ma percepiscono anche un canone dal conduttore e cosi'
manifestano una specifica capacita' economica;
        che  sarebbe,  inoltre, violato l'art. 23 Cost., in quanto il
potere   di   restringere  o  ampliare  la  portata  delle  esenzioni
dall'imposta,  riconosciuto  ai  comuni  dal citato art. 59, comma 1,
lettera c),  del d.lgs. n. 446 del 1997, non rispetterebbe la riserva
di legge in materia di prestazioni imposte;
        che risulterebbero violati anche gli artt. 76 e 77 Cost., per
eccesso  di  delega,  perche'  con  l'art. 3,  comma 143, della legge
23 dicembre   1996,   n. 662,   il   Governo  era  stato  delegato  a
semplificare   e  razionalizzare  gli  adempimenti  dei  contribuenti
nonche'  a  regolamentare  le  fonti delle entrate locali, per quanto
attiene  alle  fattispecie  imponibili  e ai soggetti passivi, ma non
anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;
        che,  in entrambi i giudizi, e' intervenuto il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  quale  ha  chiesto  che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata;
        che  la  difesa  erariale, nel richiamare le difese svolte in
altro  giudizio  avente ad oggetto la medesima questione (r.o. n. 556
del   2005),   nega,  in  particolare,  la  natura  interpretativa  e
l'efficacia  retroattiva  della  norma  censurata,  perche' questa si
limiterebbe  a  consentire agli enti locali di applicare l'esenzione,
per  il  futuro,  ai soli fabbricati e, per il resto, a confermare la
condizione,  gia'  richiesta  dal  diritto  vivente, che i fabbricati
stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano anche posseduti dall'ente non
commerciale utilizzatore.
    Considerato  che,  con  due  ordinanze  di identico contenuto, la
Corte di cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e
77  della  Costituzione,  della  legittimita'  dell'art. 59, comma 1,
lettera c),   del   decreto   legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446
(Istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali), in relazione
all'art. 7,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421);
        che,  ad  avviso del giudice a quo, il dubbio di legittimita'
deriva  dal  fatto che il censurato art. 59, comma 1, lettera c), del
d.lgs.  n. 446  del  1997,  nel prevedere la facolta' per i comuni di
stabilire che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del
d.lgs.  n. 504  del  1992  «si  applica  soltanto  ai  fabbricati e a
condizione   che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche
posseduti  dall'ente  non  commerciale  utilizzatore»,  imporrebbe di
mutare  l'interpretazione  precedentemente data dalla stessa Corte di
cassazione al citato art. 7, secondo la quale l'esenzione spetta solo
se  il  soggetto  passivo  di  imposta abbia natura non commerciale e
utilizzi  direttamente l'immobile in una delle attivita' previste dal
medesimo articolo (attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive, nonche'
attivita'  di cui all'art. 16, lettera a, della legge 20 maggio 1985,
n. 222);
        che    infatti,    secondo    la   Corte   rimettente,   tale
interpretazione  restrittiva  sarebbe impedita dall'art. 59, comma 1,
lettera c),  del  d.lgs.  n. 446 del 1997, il quale avrebbe natura di
interpretazione  autentica della suddetta disposizione agevolativa e,
quindi,  imporrebbe  di  intendere  quest'ultima nel senso che, per i
periodi  di  imposta  anteriori  all'entrata  in  vigore  della norma
interpretativa,  l'esenzione spetta al soggetto passivo dell'ICI alla
sola condizione che l'immobile sia direttamente utilizzato da un ente
non  commerciale  per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato
art. 7  e,  pertanto,  anche nel caso in cui - come nella specie - il
soggetto  passivo  dell'imposta  (sia  esso un ente commerciale o no)
abbia locato l'immobile ad un ente non commerciale per lo svolgimento
di dette attivita';
        che,  sempre  secondo  il  giudice  a quo, l'art. 7, comma 1,
lettera i),   del   d.lgs.  n. 504  del  1992,  cosi'  autenticamente
interpretato  dal  sopravvenuto  art. 59,  comma 1,  lettera c),  del
d.lgs.  n. 446  del 1997, violerebbe gli artt. 3 e 53 Cost., perche',
nel caso di locazione del bene, l'esenzione dall'ICI viene attribuita
al  proprietario  dell'immobile  sulla base di requisiti che egli non
possiede,  in  quanto  non  solo  non  espleta direttamente una delle
attivita'  ritenute meritorie dalla norma di esenzione, ma percepisce
anche  un  canone  dal  conduttore  e  cosi'  manifesta una specifica
capacita' contributiva;
        che  inoltre  l'art. 59,  comma 1, lettera c), attribuendo ai
comuni  il  potere  «di  restringere  o  ampliare  la  portata  delle
esenzioni dall'imposta», violerebbe la riserva di legge in materia di
prestazioni imposte prevista dall'art. 23 Cost., nonche' gli artt. 76
e  77  Cost., per eccesso di delega, perche' con l'art. 3, comma 143,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a
semplificare   e  razionalizzare  gli  adempimenti  dei  contribuenti
nonche'  a  regolamentare  le  fonti delle entrate locali, per quanto
attiene  alle  fattispecie  imponibili  e ai soggetti passivi, ma non
anche a dettare deroghe all'applicazione dell'ICI;
        che  deve  essere  preliminarmente  disposta  la riunione dei
giudizi, aventi ad oggetto la medesima questione;
        che identica questione sollevata dalla Corte di cassazione e'
gia'  stata  dichiarata  manifestamente infondata da questa Corte con
ordinanza n. 429 del 2006;
        che  con  tale pronuncia e' stata affermata la erroneita' del
duplice  presupposto  interpretativo  dal  quale  muoveva  il giudice
rimettente,  e  cioe'  che l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs.
n. 446  del  1997  avrebbe  introdotto  una  norma di interpretazione
autentica  e  che  detta  norma  avrebbe imposto, per il passato, una
interpretazione  dell'art. 7,  comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504
del  1992 diversa da quella adottata dalla Corte di cassazione (Cass.
n. 18549 del 2003; n. 4645 del 2005);
        che  infatti,  come rilevato nella citata ordinanza di questa
Corte,  l'art. 59,  comma 1,  lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997,
prevedendo  che  l'esenzione  dall'ICI  spetta  per  i  fabbricati  a
condizione   che  gli  stessi,  oltre  che  utilizzati,  siano  anche
posseduti   dall'ente   non   commerciale  utilizzatore,  attribuisce
all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 lo stesso
significato  riconosciutogli  dalla  richiamata  giurisprudenza della
Corte di cassazione e, quindi, non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi dell'esenzione;
        che,  non risultando prospettate censure ulteriori rispetto a
quelle  gia'  esaminate  nella  citata ordinanza, le questioni devono
essere dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 59,  comma 1, lettera c), del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina  dei  tributi  locali),  in relazione all'art. 7, comma 1,
lettera i),   del   decreto   legislativo  30 dicembre  1992,  n. 504
(Riordino   della   finanza   degli   enti   territoriali,   a  norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1991, n. 421), sollevate dalla
Corte  di  cassazione,  in  riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77
della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0092