N. 686 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 2006

Ordinanza  emessa  il 21 giugno 2006 dal giudice di pace di Lecce nel
procedimento  civile  promosso  da  Coppola  Daniela contro Comune di
Lecce

Circolazione  stradale - Patente a punti - Punteggio da decurtare per
  ogni  singola  violazione  -  Raddoppio qualora le violazioni siano
  commesse  entro tre anni dal rilascio della patente - Contrasto con
  il   principio   di   eguaglianza  -  Irragionevole  disparita'  di
  trattamento  sanzionatorio,  a  parita' di infrazione, in danno dei
  cittadini neopatentati.
- Codice  della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126-bis,
  comma 1, Tabella allegata.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.6 del 7-2-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    A scioglimento della propria riserva rileva quanto segue.
    Premesso  che  alla  sig.ra  Coppola Daniela veniva elevata dalla
Polizia municipale di Lecce verbale di violazione al c.d.s. n. 16991,
con  detto  verbale  si contestava la violazione degli art. 41, 146 e
126-bis c.d.s.
    In  data  12 giugno 2004 la sig.ra Coppola proponeva, con ricorso
al Prefetto di Lecce, formale opposizione avverso detto verbale.
    In  data  3  dicembre 2004 la Prefettura di Lecce, in persona del
vice  prefetto aggiunto, rigettando la predetta opposizione, emetteva
ordinanza-ingiunzione  in  data  3  dicembre  2004  n. 6885/2004.  Ed
avverso tale ordinanza-ingiunzione parte ricorrente proponeva rituale
opposizione  a  questo  ufficio  di giudice di pace. Si costituiva la
Prefettura  di Lecce attraverso l'organo accertatore comune di Lecce,
provvedendo  ad  inviare  la  documentazione  richiesta, ivi compresa
l'opposta  sanzione  amministrativa.  All'udienza del 19 ottobre 2005
parte  ricorrente  chiedeva il deferimento del presente giudizio alla
Corte   costituzionale   per   la   risoluzione   dell'eccezione   di
incostituzionalita'  dell'art. 126-bis  nella parte in cui prevede il
raddoppio della decurtazione dei punti per i neopatentati.
    All'udienza   del  12  aprile  2006,  previa  acquisizione  della
documentazione  comprovante  il rilascio della patente di guida della
ricorrente  testimoniante il periodo di abilitazione alla guida della
stessa,  la  causa  veniva  riservata  per  il deferimento alla Corte
costituzionale   sulla  sollevata  eccezione  di  incostituzionalita'
dell'art. 126-bis, comma 1.

                       Motivi della decisione

    Alla   fattispecie   in   esame   e'   applicabile   il  disposto
dell'art. 126-bis,  comma 1, (tabella allegata) del c.d.s. secondo il
quale  l'infrazione  comporta,  per  i  soggetti patentati dopo il 1°
ottobre 2003, il raddoppio dei punti decurtati sulla patente di guida
se non siano trascorsi piu' di tre anni dal rilascio.
    La  disposizione  in  esame e' evidentemente incostituzionale per
violazione dell'art. 3 della Costituzione.

                           Sulla rilevanza

    La  risoluzione  della questione di illegittimita' costituzionale
e'  rilevante  al  fini  del  giudizio  de  quo, giacche', ove questo
giudice  intendesse superare le eccezioni preliminari di nullita' del
verbale provvedimento impugnato entrando, quindi, nel merito, sarebbe
tenuto ad applicare la normativa in esame confermando, eventualmente,
la sanzione accessoria applicata dal Corpo di p.m.

                  Sulla non manifesta infondatezza

    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  si  appalesa, ad
avviso   di   questo   giudice;   non  manifestamente  infondata.  In
particolare,  l'art. 3  della Costituzione pone uno dei capisaldi del
nostro  Ordinamento  democratico  sancendo  il  diritto  (e principio
fondamentale)  di  uguaglianza  (formale  e  sostanziale). Secondo la
disposizione  Costituzionale,  non  e' ammessa ne' ammissibile alcuna
distinzione  (davanti  alla  legge)  fondata  sul sesso, sulla razza,
sulla  lingua,  sul  credo religioso, sulle opinioni politiche, sulle
condizioni personali e sociali.
    Orbene  la  disposizione  in  esame prevede che la giovane eta' e
l'anno di conseguimento della patente di guida costituiscano elemento
discriminatorio  al fini della applicazione della sanzione accessoria
creando  una  irragionevole  disparita'  di trattamento tra colpevoli
delle medesime infrazioni.
    L'eta'  e  l'anno  di conseguimento dello status di patentato non
possono   costituire   elemento   discriminatorio   tale   da  creare
ingiustificate,  illogiche  e conclamate disuguaglianze tra colpevoli
delle  medesime  infrazioni, nonche' irrazionali scelte sanzionatorie
tra  categorie  di persone (cfr. Corte cost. n. 218/1974; Corte cost.
n. 26/1979, n. 103/182 e 409/1989).
    Tale  e',  ad  avviso  dello  scrivente,  la  disciplina  dettata
dall'art. 126-bis del c.d.s.
    La disposizione in esame introducendo siffatta discriminazione ha
varcato  il limite indefettibile tracciato dalla Corte costituzionale
nelle   sopra   menzionate   sentenze   ovvero   che   «il  principio
d'uguaglianza,  di  cui  all'art. 3, primo comma, Cost., esige che la
pena  sia  proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in
modo  che  il  sistema  sanzionatorio  adempia,  nel  contempo,  alla
funzione  di  difesa  sociale  ed  a quella di tutela delle posizioni
individuali;  ed  ha  aggiunto che le valutazioni all'uopo necessarie
rientrano  nell'ambito  del  potere discrezionale del legislatore, il
cui   esercizio   puo'  essere  censurato,  sotto  il  profilo  della
legittimita'  costituzionale,  soltanto nei casi in cui non sia stato
rispettato il limite della ragionevolezza» (Corte cost. n. 409/1989).
    Nel caso in esame, la disposizione censurata risulta in contrasto
con  il  parametro  di  cui  all'art. 3  Cost.  per  le ragioni sopra
esposte.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 126-bis del c.d.s., comma 1, Tabella A, nella parte
in  cui  dispone che «Per le patenti rilasciate successivamente al 1°
ottobre  2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente
di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella,
per  ogni  singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni
siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio».
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  della disposizione citata per manifesta
violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale.
    Ordina   che  a  cura  della  cancelleria  copia  della  presente
ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone,  altresi',  che  venga  data comunicazione, a cura della
cancelleria  di  questo  ufficio,  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati ed al Presidente del Senato.
    Sospende il giudizio in corso.
        Lecce, addi' 21 giugno 2006
                   Il giudice di pace: Giustizieri
07C0108