N. 34 ORDINANZA 24 gennaio - 9 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente
  ad  oggetto  contributi  previdenziali  -  Ricorso in opposizione -
  Proposizione  mediante  deposito in cancelleria e non anche a mezzo
  del servizio postale - Lamentata disparita' di trattamento rispetto
  al  ricorso  in opposizione all'ordinanza-ingiunzione con incidenza
  sul diritto di difesa - Non assimilabilita' delle procedure poste a
  raffronto - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. civ., artt. 415 e 645.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.7 del 14-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Giovanni Maria FLICK;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 645 del
codice  di  procedura  civile,  promosso con ordinanza del 6 dicembre
2004  dalla  Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra
la  S.r.l.  Casa  di  cura  Villa  Chiarugi e l'I.N.P.S., iscritta al
n. 185  del  registro  ordinanze  2005  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 dicembre  2006  il  giudice
relatore dott. Alfio Finocchiaro;
    Udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'I.N.P.S.
    Ritenuto  che,  nel corso del procedimento civile originato dalla
opposizione  proposta  dalla  Casa  di cura Villa Chiarugi S.r.l., ai
sensi  dell'art. 645  del  codice  di  procedura  civile,  al decreto
ingiuntivo  emesso nei suoi confronti dal Pretore di Nocera Inferiore
sul  ricorso  dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il
pagamento di contributi previdenziali omessi relativamente al periodo
dal  1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1990, e relative sanzioni civili,
la  Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 6 dicembre
2004,   ha   sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  24  della
Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale  degli
artt. 415  e  645  del codice di procedura civile, nella parte in cui
dette norme non consentono la proposizione del ricorso in opposizione
a  decreto  ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per
crediti  aventi  ad  oggetto  contributi  omessi e relative sanzioni,
anche mediante utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del
ricorso nella cancelleria del giudice competente;
        che  il  giudice a quo premette che, nella specie, il decreto
ingiuntivo  era  stato  notificato  il 5 settembre 1992 alla societa'
ingiunta,  la  quale  aveva proposto opposizione inviando il relativo
ricorso  a  mezzo  del  servizio  postale  al cancelliere del giudice
competente,   il   quale   aveva   ricevuto  l'atto  il  25 settembre
successivo,  e,  quindi,  entro il termine perentorio di venti giorni
stabilito  dall'art. 641  del  codice  di procedura civile (nel testo
all'epoca vigente);
        che il pretore aveva dichiarato inammissibile la opposizione,
con decisione confermata dal Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva
rigettato l'appello della societa', sul rilievo che la spedizione del
ricorso  a mezzo del servizio postale non costituiva valida modalita'
di  deposito  dell'atto  stesso,  dovendo  questo  avvenire  mediante
consegna  materiale  dell'atto  a  mani  del  cancelliere, sicche' la
prescelta  modalita'  di proposizione dell'opposizione al decreto era
da  ritenersi  affetta  da  nullita'  ai sensi dell'art. 156, secondo
comma,  del codice di procedura civile, nullita' non sanata dalla pur
avvenuta iscrizione a ruolo della causa;
        che   la   soccombente   societa'  ha  proposto  ricorso  per
cassazione   sollevando,   in   memoria,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 415  del  codice  di  procedura  civile per
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
detta  norma  non  consente  l'utilizzo  del  mezzo  postale  per  la
proposizione del ricorso;
        che  il  Collegio rimettente rileva che l'art. 35 della legge
24 novembre  1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) consente agli
enti  ed  istituti  gestori  delle  forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, al fine di conseguire il pagamento dei contributi e dei
premi  non  versati  e  delle  somme  aggiuntive previste dalle leggi
vigenti    a    titolo   di   sanzione   civile,   di   emettere   la
ordinanza-ingiunzione   prevista  dall'art. 18  della  stessa  legge,
avverso  la quale puo' essere proposta opposizione innanzi al giudice
del   lavoro,  nel  termine  stabilito  dall'art. 22,  soggetta,  per
esplicita  previsione  del  quarto  comma  dell'art. 35  citato, alle
disposizioni  del  terzo comma dello stesso art. 22, secondo il quale
l'opposizione  si  propone  mediante  ricorso  al  quale  e' allegata
l'ordinanza  notificata,  nonche'  alla disposizione del quarto comma
dell'art. 23,   facoltizzante   l'opponente   a   stare  in  giudizio
personalmente;
        che,  alla  stregua  di tali richiami normativi, il giudice a
quo ritiene che la pronuncia contenuta nella sentenza n. 98 del 2004,
che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della
legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente l'utilizzo del
servizio  postale  per  la  proposizione  dell'opposizione, «riguarda
proprio,  attenendo  alle modalita' concrete di tale proposizione, la
norma  sulla proposizione del ricorso contenuta nel terzo comma dello
stesso  art. 22,  richiamato espressamente dal citato art. 35, quarto
comma,  ed  inoltre  si  fonda  anche  sulla peculiarita' della norma
attributiva   all'opponente  della  facolta'  di  stare  in  giudizio
personalmente»;
        che,  poiche'  e'  rimessa  alla  discrezionalita'  dell'ente
previdenziale che vanti crediti per contributi omessi e intenda agire
per  il  recupero  nei  confronti del debitore la scelta di avvalersi
della     speciale     procedura    che    consente    di    emettere
l'ordinanza-ingiunzione   di   cui   al  citato  art. 35,  ovvero  di
ricorrere,  come  nel  caso  di  specie,  al procedimento sommario di
ingiunzione  disciplinato  dagli  artt. 633  e seguenti del codice di
procedura  civile,  sarebbe  indubbia  la  posizione  processuale  di
maggior  favore per il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione, che -
per  effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2004
-  puo'  proporre  l'opposizione  utilizzando  il  servizio  postale,
rispetto  al  destinatario del decreto ingiuntivo, tenuto ad eseguire
il deposito secondo le ordinarie norme procedurali;
        che, infatti, quest'ultimo, dovendo accedere necessariamente,
ed  a  mezzo  di  procuratore  -  salve  le  ipotesi  eccezionali  di
consentita   difesa   personale   -  nella  cancelleria  del  giudice
competente  al  fine di effettuare la consegna materiale dell'atto di
opposizione,  si troverebbe a dover far fronte a difficolta' pratiche
ed  a  costi  economici di regola notevolmente superiori a quanto non
comporti   la   prima   ipotesi,   specialmente   laddove   il   foro
dell'opposizione   non   coincida   con   il   luogo   di   residenza
dell'opponente,   vedendo   cosi'  ostacolato  e  reso  piu'  gravoso
l'esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio;
        che,   cosi'   precisata   e   delimitata   la  questione  di
legittimita' costituzionale rispetto alla prospettazione della parte,
la Corte di cassazione ritiene non manifestamente infondato il dubbio
di    illegittimita'   costituzionale,   sotto   il   profilo   della
irragionevole  e  non  giustificata  disparita'  di trattamento nella
difesa  giudiziale  in  danno del destinatario del decreto ingiuntivo
rispetto  alla posizione del destinatario della ordinanza ingiunzione
emessa  ai  sensi  dell'art. 35  della  legge  n. 689  del  1981, per
contrasto con l'art. 3, nonche' con l'art. 24 della Costituzione;
        che  nel  giudizio  innanzi  a  questa Corte si e' costituito
l'I.N.P.S.,  che  ha  concluso  per  la  infondatezza della questione
sollevata,  rilevando,  fra  l'altro,  che  il processo del lavoro e'
regolato  da  norme  processuali peculiari, solo in parte coincidenti
con  quelle  che  disciplinano  il  procedimento  di  opposizione  ad
ordinanza-ingiunzione  e  che,  tra  l'altro, non e' data facolta' al
ricorrente  di stare in giudizio personalmente, facolta' concessa nel
giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
    Considerato  che la Corte di cassazione dubita della legittimita'
costituzionale  degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile,
nella  parte  in  cui  non  consentono la proposizione del ricorso in
opposizione  a  decreto  ingiuntivo,  emesso  su  richiesta  di  ente
previdenziale  per  crediti  aventi  ad  oggetto  contributi omessi e
relative  sanzioni,  anche  mediante utilizzo del servizio postale ai
fini   del   deposito  del  ricorso  nella  cancelleria  del  giudice
competente, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che la normativa censurata darebbe luogo, secondo il Collegio
rimettente,  ad  una  irragionevole  ed  ingiustificata disparita' di
trattamento  nella  difesa  giudiziale  in danno del destinatario del
decreto  ingiuntivo  rispetto  alla  posizione  di  chi,  per  scelta
discrezionale   dell'ente   previdenziale   creditore,   sia   invece
destinatario,   in  relazione  a  crediti  di  uguale  natura,  della
ordinanza-ingiunzione  ai  sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre
1981,  n. 689,  opponibile  con  ricorso  inviato  anche  a mezzo del
servizio  postale,  e,  pertanto,  messo  in  condizione  di maggiore
facilita'  di accesso alla tutela giudiziaria e di minore difficolta'
nell'esercizio del diritto di difesa;
        che  l'ente  previdenziale,  per  la  riscossione  di crediti
aventi  ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni - anche dopo
l'abrogazione  dell'ultimo  comma dell'art. 35 della legge n. 689 del
1981  ad opera dell'art. 37 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46  (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a
norma  dell'articolo 1  della  legge  28 settembre 1998, n. 337) - ha
possibilita'  di scegliere fra l'ordinanza-ingiunzione, nei confronti
della   quale   si   puo'   proporre  opposizione,  a  seguito  della
declaratoria  di  incostituzionalita' dell'art. 22 della stessa legge
n. 689 del 1981 (sentenza n. 98 del 2004), con ricorso che puo' anche
essere  inviato  alla  cancelleria del giudice competente a mezzo del
servizio  postale,  e  il  decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e
seguenti  del  codice  di  procedura  civile,  avverso  il  quale  e'
proponibile  l'opposizione  ex  art. 645  dello  stesso  codice,  con
osservanza delle regole del procedimento ordinario dinanzi al giudice
adito  e, quindi, anche dell'art. 415 del codice di procedura civile,
che prevede il deposito dell'atto introduttivo nella cancelleria;
        che  l'opzione  riconosciuta all'ente previdenziale fra i due
procedimenti,  per  il raggiungimento del medesimo scopo (riscossione
di  crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni),
non  impone l'adozione di identica disciplina per quanto attiene alle
modalita'  di proposizione dell'opposizione ove si tenga presente che
solo il primo, e non anche il secondo, facoltizza l'opponente a stare
in  giudizio  personalmente,  sulla base del combinato disposto degli
artt. 35, comma 4, e 23, comma 4, della legge n. 689 del 1981;
        che non e' invocabile il precedente costituito dalla sentenza
n. 98  del 2004, la quale, nel sottolineare la esigenza, di carattere
costituzionale,    che    le   norme   che   determinano   cause   di
inammissibilita' degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia
con  lo  specifico  sistema  processuale  cui  si  riferiscono  e non
frappongano   ostacoli   all'esercizio  del  diritto  di  difesa  non
giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del
processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, ha rilevato che il
procedimento  di  opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento,
quale  disciplinato  dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981,
si  caratterizza  per  una  semplicita' di forme del tutto peculiare,
all'evidenza  intesa  a  rendere  il piu' possibile agevole l'accesso
alla  tutela  giurisdizionale  nella  specifica  materia;  e  che, in
relazione  a  tale  semplificata struttura processuale, la previsione
del  necessario  accesso  dell'opponente (o del suo procuratore) alla
cancelleria   del   giudice   competente   al   fine   di  depositare
personalmente  il  ricorso  -  con  esclusione  della possibilita' di
utilizzo,  a  tale  scopo, del servizio postale, viceversa largamente
impiegato  dalla  parte  pubblica  per  le  proprie  comunicazioni  e
notifiche - e' apparsa incongrua nel suo formalismo, e percio' lesiva
del  generale canone di ragionevolezza, oltre che idonea a costituire
-  in  palese  contrasto  con la ratio legis - fattore di dissuasione
anche   di   natura  economica  dall'utilizzo  del  mezzo  di  tutela
giurisdizionale, in considerazione, tra l'altro, dei costi, del tutto
estranei  alla funzionalita' del giudizio, che l'intervento personale
puo'  comportare nei casi, certamente non infrequenti, in cui il foro
dell'opposizione   non   coincida   con   il   luogo   di   residenza
dell'opponente;
        che   non   rientra,   invece,   in  un  medesimo  quadro  di
semplificata   struttura   processuale  il  rito  del  lavoro  -  pur
caratterizzato  da una maggiore snellezza rispetto a quello ordinario
-  avuto soprattutto riguardo alla esclusione della facolta' di stare
in  giudizio  personalmente,  che,  nella  economia  della richiamata
decisione  della  Corte,  assume  un ruolo decisivo quale elemento di
semplificazione   processuale   caratterizzante   la   procedura   di
opposizione   alla   ordinanza-ingiunzione   irrogativa  di  sanzione
amministrativa (art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981);
        che  e',  quindi,  da  escludere  che  la  procedura  per  la
opposizione  a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 della legge
n. 689  del  1981  e  quella  di  opposizione a decreto ingiuntivo in
relazione  alle  somme  dovute  per  violazioni delle disposizioni in
materia  di previdenza ed assistenza obbligatoria siano assimilabili,
se non quanto alle violazioni che vi danno rispettivamente luogo, si'
da rendere irragionevole il diverso regime relativo alle modalita' di
deposito  dell'atto  introduttivo  delle rispettive controversie, che
esclude,  per la seconda, la deroga alla regola generale prevista per
la prima;
        che   l'introduzione  della  possibilita'  dell'utilizzo  del
servizio  postale  nel  processo  del  lavoro,  caratterizzato da una
struttura  processuale  piuttosto complessa, sarebbe destinata, da un
lato,  a  ripercuotersi  negativamente  sul funzionamento del sistema
processualistico  dello  stesso  rito del lavoro nel suo complesso e,
dall'altro,    determinerebbe   una   irragionevole   disparita'   di
trattamento,  costituzionalmente rilevante, fra controversie soggette
a  tale  rito,  nella  insussistenza di condizioni particolari che la
giustifichino;
        che  la  questione  va,  pertanto,  dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 415  e  645  del codice di
procedura  civile,  sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione,   dalla   Corte  di  cassazione,  sezione  lavoro,  con
l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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