N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2006

Ordinanza   emessa   il   26 aprile   2006   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  17 gennaio  2007)  dal  tribunale di Avellino nel
procedimento  civile  promosso  da  Argenziano  Claudio  contro Sacol
S.r.l.

Societa'  -  Controversie  in  materia  di  diritto  societario  e di
  intermediazione  finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in
  composizione collegiale - Istanza di immediata fissazione d'udienza
  da  parte del convenuto - Preclusione della facolta' dell'attore di
  depositare   memoria  di  replica  -  Disparita'  di  tutela  delle
  posizioni  delle  parti  -  Alterazione  della  parita'  delle armi
  (segnatamente  ove  il convenuto abbia introdotto fatti nuovi nella
  comparsa di risposta) - Contrasto con il principio di eguaglianza -
  Limitazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
- Decreto   legislativo   17 gennaio  2003,  n. 5,  art. 8,  comma 2,
  lett. c).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(GU n.8 del 21-2-2007 )
                      IL TRIBUNALE DI AVELLINO

    Riunito  in  Camera  di  consiglio  ha  pronunciato  la  seguente
ordinanza  nella  causa  civile  iscritta  al  n. 2792  degli  affari
contenziosi  civili  dell'anno 2004 avente ad oggetto: impugnativa di
delibera assembleare e vertente:
        tra  Argenziano Claudio elettivamente domiciliato in Avellino
alla  via Dante n. 16 presso, lo studio dell'avv. Modestino Acone che
lo  rappresenta  e  difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.
Andrea Abbamonte e Mauro Fierro del foro di Napoli, attore;
        e  Sacol  S.r.l. in persona degli amministratori pro tempore,
rappresentati  e  difesi dall'avv. prof. Michele Sandulli e dall'avv.
Leonida  Gabrieli  e con questi elettivamente domiciliata in Avellino
alla via Iannaccone n. 3, convenuta.

                      Svolgimento del processo

    Con  atto  di  citazione  notificato  il  18  giugno 2004 Claudio
Argenziano  ha  chiesto  al  Tribunale  di  Avellino  di  accertare e
dichiarare  che  la  delibera  adottata dall'assemblea dei soci della
Sacol S.r.l. in data 18 maggio 2004 concernente la determinazione del
compenso   degli   amministratori   per   l'anno 2004   da  ritenersi
illegittima  per  le  ragioni  indicate  nell'atto  di citazione e ha
chiesto  il  suo  annullamento  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui
all'art. 2377 e ss. c.c. con condanna della convenuta al pagamento di
spese, diritti ed onorario del procedimento.
    Si  costituiva la societa' convenuta che contestava la fondatezza
dell'avversa   domanda   per   i  motivi  di  cui  alla  comparsa  di
costituzione  e  risposta  e  ne  chiedeva il rigetto con vittoria di
spese  e  competenze  di lite preannunciando la volonta' di avvalersi
della  facolta'  di' notificare l'istanza di fissazione di udienza ex
art. 8, comma 2, lettera C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.
    Con istanza depositata il 24 settembre 2004 la societa' convenuta
ex  art.  8, comma 2, lett. C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 chiedeva
al  tribunale  di  provvedere  alla  designazione  del giudice e alla
fissazione  di udienza ex art. 12 d.lgs. 17 gennaio 2003 riproponendo
le medesime conclusioni gia' formulate nella comparsa di costituzione
e risposta.
    L'attore  in data 29 settembre 2004 depositava memoria di replica
deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett.
c,  d.lgs.  n. 5/2003  con  riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
Costituzione  e chiedendo, quindi, di ritenere ammissibile la memoria
di  replica  e,  in  subordine, chiedendo la rimessione in termini al
fine di esibire nuovi documenti e di svolgere nuove deduzioni.
    Con  provvedimento  del  giudice relatore del 12-15 novembre 2004
veniva   dichiarata   l'inammissibilita'  della  memoria  di  replica
depositata  da parte attrice, disposta la rimessione in termini della
stessa  per  il  deposito di nuova documentazione e fissata l'udienza
collegiale  del  2  dicembre  2004 di comparizione delle parti per il
libero  interrogatorio,  il  tentativo  di conciliazione con invito a
depositare  almeno  5  giorni  prima  della  predetta udienza memorie
conclusionali.
    Indi, le parti depositavano le memorie conclusionali nelle quali,
l'attore  rinnovava  la sollecitazione al Collegio perche' sollevasse
questione  incidentale  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 8,
comma 2, lett. c) d.lgs. 5/2003 e formulava le proprie conclusioni di
merito e la convenuta formulava le proprie conclusioni.
    All'  udienza  del  2  dicembre  2004  le parti si riportavano ai
propri  scritti  e  il  tribunale,  previa  conferma  del decreto del
giudice relatore, riservava la causa in decisione.

                       Motivi della decisione

    L'attore  ha  sollecitato  il tribunale, nella memoria di replica
depositata   in   data  29  settembre  2004,  a  sollevare  questione
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  8, comma 2,
lett.  c),  d.lgs.  n. 5/2003 con riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione  deducendo  che detta norma nell'interpretazione seguita
dal  tribunale  di  cui  al  decreto  di fissazione di udienza del 15
novembre    2004,   sarebbe   chiaramente   contraria   ai   principi
costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Il tribunale ritiene la questione non manifestamente infondata.
    Invero,  la previsione di cui al comb. disp. degli artt. 4, comma
2  del  d.lgs.  n. 5/2003  e  dell'art.  8,  comma  2, lett. c) della
predetta  legge  secondo  cui,  qualora  sia  notificata  istanza  di
fissazione  di  udienza  nessun  nuovo  termine puo' essere assegnato
all'attore  per  il  deposito  di memorie di repliche, di modo che e'
consentito  alla  parte  convenuta  di impedire alla parte attrice di
usufruire  del  termine  di  trenta  giorni per presentare la propria
memoria  di  replica,  non  appare garantire una effettiva parita' di
tutela delle posizioni contrastanti di attore e convenuto.
    Invero, con la presentazione dell'istanza di immediata fissazione
di  udienza  si  impedisce  all'attore  di  precisare o modificare le
domande  (nel  termine  fissato dal convenuto e comunque in quello di
trenta giorni secondo quanto previsto dagli artt. 4, commi 2 e 6) che
restano  in  tal  modo cristallizzate nel modo in cui questi le aveva
formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte.
    Tale disparita' appare, poi, aggravata oltre che dalla previsione
di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. cit. anche dalla introduzione del
comma 2-bis  del  medesimo  art.  10 (dovuta al decreto n. 310 del 28
dicembre  2004)  che  stabilisce  che  «la  notifica  dell'istanza di
fissazione  di udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed
in precedenza non specificamente contestati».
    In  altri  termini,  l'istanza di immediata fissazione di udienza
sarebbe rispettosa del principio di «parita' delle armi» solo laddove
il  convenuto  si limitasse ad una generica negazione delle deduzioni
avverse  che  non  necessita  di  alcuna replica, mentre risulterebbe
violato  il  suddetto  principio  qualora  si  ritenesse  proponibile
un'istanza  di  fissazione  di  udienza  unitamente a una comparsa di
risposta  con l'introduzione di fatti nuovi, l'attore si troverebbe a
dover prestare acquiescenza alle nuove deduzioni di controparte senza
poter nulla replicare.
    Invero,  la  possibilita'  della  parte di poter replicare appare
espressione  dei  principi  costituzionali  di'  eguaglianza  di  cui
all'art.  3  della  Cost.,  di  difesa di cui all'art. 24 Cost. e del
contraddittorio   per  cui  non  puo'  consentirsi  al  convenuto  di
precludere all'attore l'esercizio di tali diritti.
    La  questione  appare altresi', rilevante atteso che, nel caso di
specie,  dal suo accoglimento deriverebbe la possibilita' di ritenere
ammissibile  la  memoria di replica depositata dall'attore in data 29
settembre  2004  nella  quale  questi  formula  le  proprie deduzioni
difensive  avuto  riguardo  alla  previsione di cui all'art. 17.3 del
nuovo  Statuto sociale della Sacol S.r.l. (adottata in data 23 giugno
2004 dopo l'instaurazione del giudizio) in base alla quale in tema di
compenso  agli  amministratori e' stato previsto che «poiche' possono
essere  amministratori  solo  i  soci, non ricorre alcun conflitto di
interessi quanto alla determinazione del compenso decisa o deliberata
anche  dai  soci  che rivestono detta carica» che, in caso contrario,
non potrebbe in alcun modo essere tenuta in considerazione.
    Stante,  quindi,  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza del
dubbio   di   costituzionalita'   sopra   illustrato,  si  impone  la
sospensione  del  presente processo e la trasmissione degli atti alla
Corte  di  costituzionalita'  con gli adempimenti di rito indicati in
dispositivo.
                              P. Q. M.
    Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  comma 2, lett. c) d.lgs.
n. 5/2003  con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella
parte  in  cui  preclude la possibilita' all'attore di depositare una
memoria  di  replica a seguito della istanza di fissazione di udienza
da parte del convenuto.
    Dispone la sospensione del giudizio.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata   nel  testo  integrale  alle  parti,  al  Presidente  del
Consiglio  dei ministri e sia comunicata, sempre nel testo integrale,
ai   Presidenti   della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della
Repubblica.
    Dispone   la   trasmissione   di   tutti   gli  atti  alla  Corte
costituzionale con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni
dovute.
      Avellino, addi' 6 aprile 2006
                      Il Presidente: Pellecchia
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