N. 32 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 aprile 2006
Ordinanza emessa il 26 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dal tribunale di Avellino nel procedimento civile promosso da Argenziano Claudio contro Sacol S.r.l. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale - Istanza di immediata fissazione d'udienza da parte del convenuto - Preclusione della facolta' dell'attore di depositare memoria di replica - Disparita' di tutela delle posizioni delle parti - Alterazione della parita' delle armi (segnatamente ove il convenuto abbia introdotto fatti nuovi nella comparsa di risposta) - Contrasto con il principio di eguaglianza - Limitazione del diritto di difesa e del contraddittorio. - Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 8, comma 2, lett. c). - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.8 del 21-2-2007 )
IL TRIBUNALE DI AVELLINO Riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2792 degli affari contenziosi civili dell'anno 2004 avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare e vertente: tra Argenziano Claudio elettivamente domiciliato in Avellino alla via Dante n. 16 presso, lo studio dell'avv. Modestino Acone che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv. Andrea Abbamonte e Mauro Fierro del foro di Napoli, attore; e Sacol S.r.l. in persona degli amministratori pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Michele Sandulli e dall'avv. Leonida Gabrieli e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via Iannaccone n. 3, convenuta. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2004 Claudio Argenziano ha chiesto al Tribunale di Avellino di accertare e dichiarare che la delibera adottata dall'assemblea dei soci della Sacol S.r.l. in data 18 maggio 2004 concernente la determinazione del compenso degli amministratori per l'anno 2004 da ritenersi illegittima per le ragioni indicate nell'atto di citazione e ha chiesto il suo annullamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 e ss. c.c. con condanna della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario del procedimento. Si costituiva la societa' convenuta che contestava la fondatezza dell'avversa domanda per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite preannunciando la volonta' di avvalersi della facolta' di' notificare l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, comma 2, lettera C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Con istanza depositata il 24 settembre 2004 la societa' convenuta ex art. 8, comma 2, lett. C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 chiedeva al tribunale di provvedere alla designazione del giudice e alla fissazione di udienza ex art. 12 d.lgs. 17 gennaio 2003 riproponendo le medesime conclusioni gia' formulate nella comparsa di costituzione e risposta. L'attore in data 29 settembre 2004 depositava memoria di replica deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 5/2003 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e chiedendo, quindi, di ritenere ammissibile la memoria di replica e, in subordine, chiedendo la rimessione in termini al fine di esibire nuovi documenti e di svolgere nuove deduzioni. Con provvedimento del giudice relatore del 12-15 novembre 2004 veniva dichiarata l'inammissibilita' della memoria di replica depositata da parte attrice, disposta la rimessione in termini della stessa per il deposito di nuova documentazione e fissata l'udienza collegiale del 2 dicembre 2004 di comparizione delle parti per il libero interrogatorio, il tentativo di conciliazione con invito a depositare almeno 5 giorni prima della predetta udienza memorie conclusionali. Indi, le parti depositavano le memorie conclusionali nelle quali, l'attore rinnovava la sollecitazione al Collegio perche' sollevasse questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c) d.lgs. 5/2003 e formulava le proprie conclusioni di merito e la convenuta formulava le proprie conclusioni. All' udienza del 2 dicembre 2004 le parti si riportavano ai propri scritti e il tribunale, previa conferma del decreto del giudice relatore, riservava la causa in decisione. Motivi della decisione L'attore ha sollecitato il tribunale, nella memoria di replica depositata in data 29 settembre 2004, a sollevare questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 5/2003 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione deducendo che detta norma nell'interpretazione seguita dal tribunale di cui al decreto di fissazione di udienza del 15 novembre 2004, sarebbe chiaramente contraria ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il tribunale ritiene la questione non manifestamente infondata. Invero, la previsione di cui al comb. disp. degli artt. 4, comma 2 del d.lgs. n. 5/2003 e dell'art. 8, comma 2, lett. c) della predetta legge secondo cui, qualora sia notificata istanza di fissazione di udienza nessun nuovo termine puo' essere assegnato all'attore per il deposito di memorie di repliche, di modo che e' consentito alla parte convenuta di impedire alla parte attrice di usufruire del termine di trenta giorni per presentare la propria memoria di replica, non appare garantire una effettiva parita' di tutela delle posizioni contrastanti di attore e convenuto. Invero, con la presentazione dell'istanza di immediata fissazione di udienza si impedisce all'attore di precisare o modificare le domande (nel termine fissato dal convenuto e comunque in quello di trenta giorni secondo quanto previsto dagli artt. 4, commi 2 e 6) che restano in tal modo cristallizzate nel modo in cui questi le aveva formulate prima di conoscere le eccezioni di controparte. Tale disparita' appare, poi, aggravata oltre che dalla previsione di cui all'art. 10, comma 2, d.lgs. cit. anche dalla introduzione del comma 2-bis del medesimo art. 10 (dovuta al decreto n. 310 del 28 dicembre 2004) che stabilisce che «la notifica dell'istanza di fissazione di udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati». In altri termini, l'istanza di immediata fissazione di udienza sarebbe rispettosa del principio di «parita' delle armi» solo laddove il convenuto si limitasse ad una generica negazione delle deduzioni avverse che non necessita di alcuna replica, mentre risulterebbe violato il suddetto principio qualora si ritenesse proponibile un'istanza di fissazione di udienza unitamente a una comparsa di risposta con l'introduzione di fatti nuovi, l'attore si troverebbe a dover prestare acquiescenza alle nuove deduzioni di controparte senza poter nulla replicare. Invero, la possibilita' della parte di poter replicare appare espressione dei principi costituzionali di' eguaglianza di cui all'art. 3 della Cost., di difesa di cui all'art. 24 Cost. e del contraddittorio per cui non puo' consentirsi al convenuto di precludere all'attore l'esercizio di tali diritti. La questione appare altresi', rilevante atteso che, nel caso di specie, dal suo accoglimento deriverebbe la possibilita' di ritenere ammissibile la memoria di replica depositata dall'attore in data 29 settembre 2004 nella quale questi formula le proprie deduzioni difensive avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 17.3 del nuovo Statuto sociale della Sacol S.r.l. (adottata in data 23 giugno 2004 dopo l'instaurazione del giudizio) in base alla quale in tema di compenso agli amministratori e' stato previsto che «poiche' possono essere amministratori solo i soci, non ricorre alcun conflitto di interessi quanto alla determinazione del compenso decisa o deliberata anche dai soci che rivestono detta carica» che, in caso contrario, non potrebbe in alcun modo essere tenuta in considerazione. Stante, quindi, la rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalita' sopra illustrato, si impone la sospensione del presente processo e la trasmissione degli atti alla Corte di costituzionalita' con gli adempimenti di rito indicati in dispositivo.
P. Q. M. Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 5/2003 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui preclude la possibilita' all'attore di depositare una memoria di replica a seguito della istanza di fissazione di udienza da parte del convenuto. Dispone la sospensione del giudizio. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata nel testo integrale alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata, sempre nel testo integrale, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la trasmissione di tutti gli atti alla Corte costituzionale con la prova di tutte le notificazioni e comunicazioni dovute. Avellino, addi' 6 aprile 2006 Il Presidente: Pellecchia 07C0177