N. 38 SENTENZA 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Giudizio   di   legittimita'   costituzionale  in  via  principale  -
  Impugnazione  di  delibera  legislativa  della  Regione Siciliana -
  Omessa   pubblicazione   della   stessa   -   Rilevanza   ai   fini
  dell'ammissibilita' del ricorso - Esclusione.
- Delibera   legislativa   della   Regione  Siciliana,  approvata  il
  20 gennaio  2006, artt. 1, nella parte in cui sostituisce i commi 4
  e  5  dell'art. 4  della legge della Regione Siciliana 1° settembre
  1997, n. 33, 2, commi 1, 2 e 3, e 3.
Caccia  -  Regione  Siciliana  - Operazioni e interventi di controllo
  della   fauna   selvatica,   ivi  compresi  quelli  di  cattura  ed
  abbattimento       -      Attribuzione,      alle      ripartizioni
  faunistico-venatorie,  mediante  proprio  personale, dipendenti del
  Corpo  delle  guardie  forestali,  guardie addette ai parchi o alle
  riserve   ed   altri   agenti   venatori  dipendenti  da  pubbliche
  amministrazioni  -  Mancata  previsione,  per  i soggetti coinvolti
  negli interventi, del possesso di licenza per l'esercizio venatorio
  -  Ricorso  del  Commissario dello Stato per la Regione Siciliana -
  Denunciata   violazione  del  principio  di  buon  andamento  della
  pubblica  amministrazione  -  Questione  sollevata sulla base di un
  erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza.
- Delibera  legislativa  della  Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 1, nella parte in cui
  sostituisce  i  commi 4  e  5 dell'art. 4 della legge della Regione
  Siciliana 1° settembre 1997, n. 33.
- Costituzione, art. 97.
Impiego  pubblico  - Regione Siciliana - Personale del ruolo speciale
  transitorio  istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi
  della  legge  regionale  n. 53  del  1985 - Estensione dei benefici
  previdenziali   previsti   dalle  leggi  regionali  -  Ricorso  del
  Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  Siciliana - Denunciata
  lesione  della sfera di competenza statale in materia di previdenza
  -  Mancanza  di motivazione in ordine alla evocazione del parametro
  costituzionale  in luogo di quello statutario - Censure generiche e
  indeterminate - Inammissibilita' della questione.
- Delibera  legislativa  della Regione Siciliana del 20 gennaio 2006,
  (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera o).
Impiego  pubblico  -  Regione  Siciliana  -  Personale  dell'area  di
  emergenza dell'azienda ospedaliera universitaria policlinico «Paolo
  Giaccone» di Palermo - Rideterminazione provvisoria della dotazione
  organica  in  misura  pari  al  numero  degli addetti utilizzati al
  31 dicembre  2002  - Attivazione delle procedure selettive mediante
  pubblico  concorso  in  applicazione  della normativa vigente per i
  dirigenti  medici  del S.S.N. - Ricorso del Commissario dello Stato
  per  la Regione Siciliana - Dedotta riproposizione del contenuto di
  una   precedente  disposizione,  gia'  oggetto  di  impugnazione  -
  Motivazione delle censure per relationem ad un precedente ricorso -
  Inammissibilita' della questione.
- Delibera  legislativa  della  Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 51, 81, comma quarto, e 97.
Bilancio  e contabilita' pubblica - Regione Siciliana - Contratti per
  acquisto  e fornitura di servizi da parte degli enti locali e della
  Regione stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel
  triennio  2006-2008  - Possibilita' di rinnovo per una sola volta e
  per  un  periodo non superiore a due anni - Ricorso del Commissario
  dello  Stato  per  la  Regione Siciliana - Lamentata violazione dei
  principi   di   imparzialita'   e  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione   -  Censure  prive  di  elementi  argomentativi  -
  Inammissibilita' della questione.
- Delibera  legislativa  della  Regione Siciliana del 20 gennaio 2006
  (Disegno di legge n. 1095, stralcio XI), art. 3.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli articoli 1, nella
parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della
Regione  siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione,
la   tutela   e   l'incremento   della   fauna  selvatica  e  per  la
regolamentazione  del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo  e  forestale),  2,  commi 1,  2  e  3,  e  3 della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
20 gennaio  2006  (disegno  di  legge  n. 1095, stralcio XI), recante
«Riproposizione   di  norme  in  materia  di  controllo  della  fauna
selvatica,  di  personale  e  di  acquisto  e  forniture di servizi»,
promosso  con  ricorso  del  Commissario  dello  Stato per la Regione
siciliana,  notificato  il 27 gennaio 2006, depositato in cancelleria
il 4 febbraio 2006 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 2006.
    Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 gennaio  2007  il  giudice
relatore Alfonso Quaranta;
    Udito  l'avvocato  dello Stato Giuseppe Fiengo per il Commissario
dello  Stato  per la Regione siciliana e gli avvocati Sergio Abbate e
Paolo Chiapparone per la Regione siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Il  Commissario  dello Stato per la Regione siciliana, con
ricorso   notificato  il  27 gennaio  2006  e  depositato  presso  la
cancelleria  della  Corte  il  successivo  4  febbraio,  ha  promosso
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006
(disegno  di  legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di
norme  in  materia di controllo della fauna selvatica, di personale e
di acquisto e forniture di servizi», con riguardo agli artt. 1, nella
parte in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4 della legge della
Regione  siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme per la protezione,
la   tutela   e   l'incremento   della   fauna  selvatica  e  per  la
regolamentazione  del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore
agricolo  e  forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3, per violazione degli
articoli 3,   51,   81,  quarto  comma,  97  e  117,  secondo  comma,
lettera o), della Costituzione.
    1.1. - Il ricorrente premette che le disposizioni impugnate erano
gia'  contenute  nella  delibera legislativa approvata dall'Assemblea
regionale  siciliana  il  7 dicembre  2005 (disegno di legge n. 1084)
recante  «Misure  finanziarie  urgenti e variazioni al bilancio della
Regione  per  l'esercizio  finanziario 2005. Disposizioni varie», che
esse  avevano costituito oggetto di impugnazione per violazione degli
articoli 3,  9,  51,  81,  quarto  comma,  97  e  117, secondo comma,
lettera o),  della Costituzione, nonche' per interferenza «in materia
di   diritto   penale»,   e   che   in   ordine   alle  questioni  di
costituzionalita'  cosi'  sottoposte  all'esame della Corte, e' stata
dichiarata  la  cessazione  della  materia del contendere, in quanto,
successivamente   alla   proposizione   del   ricorso,   in  sede  di
promulgazione erano state omesse le disposizioni impugnate (ordinanza
n. 204 del 2006).
    2.  -  L'art. 1  della  impugnata  delibera  legislativa  e'  ora
ritenuto   costituzionalmente   illegittimo,   nella   parte  in  cui
sostituisce  i  commi 4  e  5,  dell'art. 4 della legge della Regione
siciliana n. 33 del 1997.
    Il  ricorrente deduce che i predetti commi 4 e 5 consentono «alle
ripartizioni   faunistico-venatorie  di  attuare  gli  interventi  di
controllo  della  fauna  selvatica compresi quelli di abbattimento, a
mezzo  anche  delle  guardie  addette  ai  parchi  o  alle  riserve o
avvalendosi  dei proprietari e dei conduttori dei fondi, omettendo di
prescrivere   che   essi   posseggano   la  licenza  per  l'esercizio
venatorio».
    Il  Commissario  dello Stato ritiene, quindi, che le disposizioni
impugnate   costituiscono   un   palese   vulnus   all'art. 97  della
Costituzione,  in  quanto  non  tengono  in  debito  conto  la tutela
dell'incolumita'  pubblica,  laddove  affidano  la  realizzazione dei
piani  di  abbattimento  anche  a  soggetti  di  cui  non  sia  stato
verificato,  con il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio,
il  possesso  delle  conoscenze  e  delle  capacita'  tecniche per il
maneggio  delle  armi, «contrariamente a quanto disposto dallo stesso
quinto  comma  per le guardie volontarie di associazioni venatorie ed
ambientaliste».
    2.1.  -  Anche  i  commi 1 e 2 dell'art. 2 contengono, secondo il
ricorrente,  disposizioni  inserite  nel  disegno  di legge n. 1084 -
art. 19,  commi 4 e 25 - gia' impugnate per violazione dell'art. 117,
secondo  comma,  lettera o),  della Costituzione, ed omesse nel testo
della delibera legislativa promulgata (v. precedente punto 1.1.).
    Per  il  Commissario dello Stato, dette norme estendono il regime
previdenziale,  di  cui  alla  legge della Regione siciliana 9 maggio
1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 ottobre
1985,   n. 41,   recante   «Nuove   norme   per  il  personale  della
Amministrazione  regionale» e altre norme per il personale comandato,
dell'occupazione   giovanile  e  i  precari  delle  unita'  sanitarie
locali),  a  nuove  categorie  di dipendenti, comportando, quindi, un
maggiore  onere  finanziario,  allo  stato  non  quantificabile,  che
maturera'  al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno del
piu'  favorevole  trattamento pensionistico che grava interamente sul
bilancio della Regione.
    2.2.  -  Il censurato comma 3 dell'art. 2, a sua volta, riproduce
la norma di cui all'art. 19, comma 26, del gia' richiamato disegno di
legge n. 1084, anch'essa gia' impugnata per violazione degli artt. 3,
51,  81,  quarto  comma,  e  97  della Costituzione, ed esclusa dalla
delibera legislativa promulgata.
    Il   ricorrente,   a   sostegno   della   dedotta  illegittimita'
costituzionale,   rinvia  alle  argomentazioni  gia'  svolte  con  la
precedente impugnazione.
    2.3.  -  Da  ultimo,  il Commissario dello Stato impugna l'art. 3
della  delibera  legislativa, per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
    La  disposizione  denunciata  prevede l'eventuale prosecuzione di
rapporti  contrattuali  per la fornitura di beni e servizi, in deroga
alle  ordinarie  procedure stabilite anche in ossequio alla normativa
comunitaria,  determinandosi  cosi'  una lesione dei principi di buon
andamento e di imparzialita' della pubblica amministrazione.
    3.  -  Con  atto  depositato  il  20 febbraio  2006,  la  Regione
siciliana, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilita' o,
comunque,    la    manifesta    infondatezza   delle   questioni   di
costituzionalita',  osservando  che  le  censure  proposte  non  sono
sufficientemente motivate.
    3.1.  -  In  particolare,  con riguardo all'art. 1 della delibera
legislativa  impugnata,  la  resistente  rileva l'inconferenza, quale
parametro  costituzionale, dell'art. 97 della Costituzione, in quanto
la  tutela  dell'incolumita'  pubblica sarebbe, semmai, riconducibile
alla   materia   «sicurezza»  di  cui  all'art. 117,  secondo  comma,
lettera h), della Costituzione.
    La  difesa  della  Regione  osserva,  poi,  come  le disposizioni
sospettate di illegittimita' costituzionale attengano ad un'attivita'
non  svolta per fini venatori (si richiama, in proposito, la sentenza
della  Corte costituzionale n. 392 del 2005), perche' «l'abbattimento
di  fauna  nociva  (...)  risulta  previsto soltanto a fini di tutela
dell'ecosistema». Le ripartizioni faunistico-venatorie «si avvalgono,
quindi, di tutte le categorie di persone indicate nei commi 4 e 5 per
le  operazioni  e  gli interventi di controllo della fauna selvatica,
ivi  compresi  quelli  solo  eventuali  di  cattura  e  abbattimento,
risultando  evidente che, soltanto per quest'ultimo tipo di attivita'
le  persone  che  vi  provvederanno  dovranno  necessariamente essere
munite della licenza per l'esercizio venatorio».
    3.2.  -  In  ordine  alla  impugnazione dell'art. 2, commi 1 e 2,
della  stessa delibera, la Regione deduce che tali disposizioni - con
le  quali viene estesa l'applicazione della legge regionale n. 21 del
1986  -  attengono  alla  materia «stato giuridico ed economico degli
impiegati  e  funzionari della Regione», attribuita alla legislazione
primaria  della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 14, lettera q),
dello statuto di autonomia (regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»).
    La  resistente  sostiene, al riguardo, che si tratta di norme che
consentono l'applicazione del regime previdenziale, di cui alla legge
della   Regione   siciliana 23 febbraio  1962,  n. 2  (Norme  per  il
trattamento  di  quiescenza,  previdenza  ed assistenza del personale
della   Regione),   ad   altre   categorie  di  personale  regionale,
inizialmente  non  rientrante  in detta previsione, sino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  regionale  29 dicembre 2003, n. 21
(Disposizioni  programmatiche  e  finanziarie  per  l'anno 2004),  la
quale, all'art. 20, ha disposto che, «a decorrere dal 1° gennaio 2004
i  trattamenti  di  quiescenza del personale in servizio destinatario
delle  disposizioni  di  cui  ai  commi 2 e 3 dell'articolo 10» della
legge  regionale  n. 21  del  1986  fossero  disciplinati dalle norme
relative al sistema previdenziale statale.
    Aggiunge,  poi,  che  analoga  questione,  proposta  con riguardo
all'art. 1,  comma 5,  della legge approvata dall'Assemblea regionale
siciliana  il  16 maggio  1995 (Disposizioni concernenti il personale
regionale  e degli enti locali. Processi di mobilita' degli operatori
della   formazione   professionale.  Garanzie  occupazionali  per  il
personale  dei  consorzi  bonifica  e  dell'ESA.  Alloggi delle forze
dell'ordine.  Rinvio  elezioni  consigli circoscrizionali. Disciplina
transitoria  della caccia. Provvedimenti in favore delle ditte STAT e
Camarda e Drago), e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con
la sentenza n. 127 del 1996.
    3.3.  -  La  Regione eccepisce, inoltre, l'inammissibilita' delle
censure  relative all'art. 2, comma 3, della delibera legislativa, in
quanto il ricorrente, dopo aver enunciato le norme costituzionali che
si  assumono  violate, ha richiamato per relationem le argomentazioni
formulate  in  un  precedente  diverso  ricorso  (sono  richiamate in
proposito  -  con  riferimento,  peraltro, a giudizi incidentali - la
sentenza  n. 198  del 1982 e le ordinanze n. 59 del 2004 e n. 335 del
2003).  Per  la difesa regionale, comunque, la disposizione impugnata
non  e' lesiva di principi costituzionali, in quanto mira a sopperire
ad  una  particolare  situazione di carenza di personale dell'area di
emergenza  del Policlinico di Palermo, consentendo la copertura di un
numero  di  posti  limitato, nel massimo, alle unita' gia' utilizzate
alla  data del 31 dicembre 2002, senza, tuttavia, obbligare l'azienda
all'espletamento di tali procedure.
    3.4.  -  Ad  avviso  della  difesa  regionale,  anche  le censure
proposte  avverso  l'art. 3  della medesima delibera legislativa sono
infondate,  in quanto le direttive comunitarie che pongono il divieto
di  rinnovazione  dei  contratti  sono  volte a tutelare il regime di
libera concorrenza fra le imprese.
    Tale  tutela  non  puo'  essere «concepita, ragionevolmente», nel
senso  di  inibire  alla pubblica amministrazione il conseguimento di
economie  ottenibili  con  la  rinnovazione dei contratti in scadenza
allorche'   questi,  come  nel  caso  della  norma  impugnata,  siano
aggiudicati  con  pubbliche  gare  e  sia  praticata una riduzione di
almeno il 3 per cento rispetto al prezzo gia' convenuto.
    La  norma  impugnata, pertanto, ad avviso della Regione, non puo'
ritenersi  distorsiva  del  mercato  e  della  libera  concorrenza e,
quindi,  in  contrasto con la normativa comunitaria e con gli evocati
parametri costituzionali.
    Di  conseguenza,  il  legislatore  regionale si e' legittimamente
discostato  da  quanto  previsto  dall'art. 23  della legge 18 aprile
2005,  n. 62  (Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   comunita'   europee.   Legge
comunitaria  2004)  per  i  contratti di fornitura di beni e servizi,
consentendo  la rinnovazione per un limitato tempo massimo (due anni)
di  quei  contratti  nei  quali  consensualmente  e sensibilmente sia
prevista  la  riduzione del prezzo delle forniture, con vantaggio per
l'amministrazione.
    4.  -  In prossimita' dell'udienza pubblica, la Regione siciliana
ha  depositato  memoria  con  la  quale  ha  ribadito  l'eccezione di
inammissibilita'   del  ricorso  per  la  genericita'  delle  censure
formulate e, nel merito, ha svolto le seguenti argomentazioni.
    4.1.   -   In   riferimento  all'impugnazione  dell'art. 1  della
delibera,  nella  parte  in  cui  questa  sostituisce  i  commi 4 e 5
dell'art. 4  della legge regionale n. 33 del 1997, la Regione osserva
che   l'espressione   «purche'  munite  di  licenza  per  l'esercizio
venatorio»,  contenuta  nel  suddetto comma 5, e' dovuta ad un errore
«atteso  che  il  participio  andrebbe  coniugato in «muniti»» e che,
comunque,  la  stessa  deve  essere  interpretata  in modo conforme a
Costituzione.
    La  norma,  quindi,  non puo' che essere letta in coerenza con la
disciplina statale che regola l'autorizzazione all'uso delle armi.
    4.2.   -   Con  riguardo  alle  censure  proposte  nei  confronti
dell'art. 2,  commi 1  e  2,  della  medesima delibera, la resistente
prospetta   che   l'entrata  in  vigore  della  riforma  del  sistema
pensionistico  regionale, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale
n. 21  del  2003, ha costituito occasione per uniformare la posizione
previdenziale   di   tutto  il  personale  regionale,  eliminando  la
differenza  di  trattamento «fra quello assunto prima e dopo la legge
regionale n. 21 del 1986».
    La disciplina impugnata, quindi, oltre a semplificare la gestione
delle posizioni previdenziali dei dipendenti, obbedisce ad una logica
di  equita'  e di giustizia che non contraddice i principi statali di
riforma  previdenziale,  che dal 1° gennaio 2004 trovano applicazione
generale.
    4.3.  -  La  difesa  regionale  sostiene,  poi,  la  legittimita'
dell'art. 2,  comma 3,  della stessa delibera, in quanto la norma non
dispone  alcuna  necessaria  assunzione  di  personale,  ma  fa salva
l'autonomia  organizzativa  dell'Azienda  sanitaria,  consentendo  la
copertura di un numero di posti limitato, nel massimo, alle unita' di
personale  gia'  utilizzato alla data del 31 dicembre 2002 per l'area
di emergenza del Policlinico di Palermo.
    4.4.  -  Infine,  in  ordine  all'impugnazione  dell'art. 3 della
delibera,  la  Regione  afferma  che  la  garanzia  di  tutela  della
concorrenza non puo' essere intesa come valore assoluto e preminente,
tanto  da  costringere  l'amministrazione,  in  ogni  caso, a gare di
evidenza  pubblica,  anche  laddove  sussistano condizioni di rinnovo
vantaggiose  e sia stata gia' garantita, attraverso pubblica gara, la
scelta del contraente.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana promuove
questione  di  legittimita' costituzionale della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006
(disegno  di  legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di
norme  in  materia di controllo della fauna selvatica, di personale e
di  acquisto e forniture di servizi», censurando, in particolare, gli
artt. 1,  nella  parte  in cui sostituisce i commi 4 e 5, dell'art. 4
della  legge  della Regione siciliana 1° settembre 1997, n. 33 (Norme
per  la  protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e
per  la  regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il
settore agricolo e forestale), 2, commi 1, 2 e 3, e 3, per violazione
degli  articoli 3,  51,  81,  quarto  comma, 97 e 117, secondo comma,
lettera o), della Costituzione.
    Le  disposizioni  denunciate,  gia' contenute negli artt. 17, 19,
commi 4,  25  e  26,  nonche'  nell'art. 21,  comma 5, della delibera
legislativa   approvata   dall'Assemblea   regionale   siciliana   il
7 dicembre   2005   (disegno   di  legge  n. 1084),  recante  «Misure
finanziarie  urgenti  e  variazioni  al  bilancio  della  Regione per
l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie», erano state omesse
in  sede  di  promulgazione;  sicche',  questa Corte, con l'ordinanza
n. 204  del  2006, ha dichiarato cessata la materia del contendere in
ordine  al  ricorso proposto, in merito, dal Commissario dello Stato.
Peraltro,  a  giudizio del ricorrente, le nuove disposizioni previste
dalla  delibera legislativa approvata il 20 gennaio 2006, continuano,
per  taluni  aspetti,  a  presentare  vizi  di costituzionalita', che
giustificano la reiterazione della loro impugnazione in questa sede.
    In  via  preliminare,  va  osservato  che  la  circostanza (fatta
presente  in  udienza  dalla  difesa  della Regione) secondo cui - in
attesa  della  pronuncia  di  questa Corte - la Regione stessa non ha
dato corso, con la necessaria pubblicazione, alla delibera oggetto di
impugnazione,   deve   ritenersi   irrilevante   agli  effetti  della
ammissibilita'  del  ricorso.  Diversa e', infatti, l'ipotesi, che ha
formato  piu'  volte oggetto di esame, nella quale tale pubblicazione
sia  stata  effettuata,  ma  con  omissione  delle  norme che abbiano
costituito  oggetto del ricorso da parte del Commissario dello Stato,
con   conseguente   declaratoria  di  cessazione  della  materia  del
contendere  sul  ricorso medesimo (cfr., da ultimo, ordinanze n. 410,
n. 404 e n. 389 del 2006).
    2.  - La prima questione di legittimita' costituzionale, promossa
con  il ricorso in esame, investe l'art. 1 della delibera legislativa
impugnata,  il  quale  sostituisce i commi da 4 a 7 dell'art. 4 della
legge regionale n. 33 del 1997.
    2.1.  - Il ricorrente deduce la illegittimita' costituzionale dei
nuovi  commi 4 e 5 del richiamato art. 4, che, rispettivamente, cosi'
dispongono:
        «le  operazioni  e  gli  interventi  di controllo della fauna
selvatica,  ivi  compresi  quelli  di cattura e di abbattimento, sono
attuati  dalle  ripartizioni faunistico-venatorie che vi provvedono a
mezzo  di  proprio  personale,  di dipendenti del Corpo delle guardie
forestali,  delle guardie addette ai parchi o alle riserve e di altri
agenti venatori dipendenti da pubbliche amministrazioni»;
        «le   ripartizioni   faunistico-venatorie   possono  altresi'
avvalersi  dei  proprietari  e  dei conduttori dei fondi sui quali si
attuano  gli  interventi  delle  guardie  volontarie  di associazioni
venatorie  ed  ambientaliste, riconosciute in sede regionale, purche'
munite di licenza per l'esercizio venatorio».
    E' con riguardo, dunque, a tali disposizioni che e' delimitato il
thema  decidendum,  tenuto  conto  delle  censure  e  delle  relative
argomentazioni proposte dal ricorrente.
    2.2.  -  Nel  ricorso  si  sostiene che le disposizioni impugnate
lederebbero  l'art. 97  della  Costituzione, in quanto non terrebbero
conto  dell'esigenza  di  tutela  dell'incolumita'  pubblica, laddove
affidano  la  realizzazione  dei  piani  di  abbattimento della fauna
selvatica  anche  a  soggetti di cui non sia stato verificato, con il
rilascio  della  licenza per l'esercizio venatorio, il possesso delle
conoscenze  e  delle  capacita'  tecniche per il maneggio delle armi.
Cio',  a  differenza  di quanto stabilito dallo stesso comma 5 per le
guardie volontarie di associazioni venatorie ed ambientaliste.
    2.3.  - La questione - a prescindere dal rilievo che il parametro
evocato  non  e'  conferente  con  il  tema  della sicurezza - non e'
fondata,  per  l'assorbente  considerazione  che  essa  si basa su un
erroneo presupposto interpretativo.
    E'  pur vero che le norme censurate, nel prevedere che i soggetti
ivi  indicati  possono  partecipare all'attuazione delle operazioni e
degli  interventi di controllo della fauna selvatica, compresi quelli
di  cattura  ed abbattimento, non specificano espressamente che tutti
gli  interessati  debbano  essere  muniti  delle  autorizzazioni  per
l'esercizio  venatorio; tuttavia, non appare dubbio che la necessita'
del    possesso    di    tale   requisito   e'   implicitamente,   ma
inequivocabilmente,  richiesto dalla natura stessa dell'attivita' che
essi  sono  chiamati  a  svolgere.  Ne'  rileva la circostanza che il
comma 5 del medesimo articolo, per altra categoria di soggetti, abbia
espressamente  previsto il requisito in questione. Cio' non comporta,
infatti, che i diversi soggetti contemplati tanto nel comma 4, quanto
nel comma 5, siano esonerati dal possesso del requisito medesimo.
    Va osservato, in proposito, che la legge 11 febbraio 1992, n. 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio), alla quale l'art. 49 della legge regionale n. 33
del  1997  espressamente rinvia «per tutto quanto non previsto», e le
ulteriori  disposizioni  contenute  nella  richiamata legge regionale
n. 33  del 1997, nello stabilire che la caccia puo' essere esercitata
solo  da  chi  abbia  le  relative autorizzazioni, fanno applicazione
specifica,   in  ragione  delle  peculiari  competenze  e  conoscenze
richieste  per conseguire le autorizzazioni medesime, di un principio
generale dell'ordinamento.
    E'  evidente,  quindi,  che  anche  laddove  l'uso  dei mezzi per
l'esercizio  della caccia non tende a realizzare fini venatori, ma di
tutela   dell'ecosistema,  persistono  quelle  esigenze  che  proprio
l'articolato   procedimento   per   il  rilascio  della  licenza  per
l'esercizio venatorio consente di soddisfare.
    Pertanto,  tutti  i soggetti appartenenti alle categorie previste
dai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 33 del 1997,
come  modificati dall'art. 1 della delibera legislativa in esame, per
effettuare   operazioni   o   interventi  di  controllo  della  fauna
selvatica,  come  l'abbattimento,  che richiedano l'uso dei mezzi per
l'attivita'  venatoria,  devono  necessariamente  essere muniti delle
prescritte  autorizzazioni  e, in particolare, della licenza di porto
di fucile per uso di caccia.
    Di  conseguenza,  le  norme  impugnate,  cosi'  interpretate,  si
sottraggono    alla    prospettata    censura    di    illegittimita'
costituzionale.
    3.  -  Quanto  all'art. 2,  commi 1  e  2,  della stessa delibera
legislativa,  ad avviso del ricorrente, essi violerebbero l'art. 117,
secondo  comma,  lettera o), della Costituzione, che attribuisce allo
Stato  competenza  legislativa  esclusiva  nella  materia «previdenza
sociale».
    Le   impugnate   disposizioni,  estendendo  il  regime  giuridico
«previgente  a  quello  statale»,  valevole  per  la  generalita' dei
dipendenti  regionali  a decorrere dall'entrata in vigore della legge
regionale  9 maggio  1986, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale  29 ottobre  1985,  n. 41,  recante  «Nuove  norme  per  il
personale  della  Amministrazione  regionale»  e  altre  norme per il
personale  comandato,  dell'occupazione  giovanile  e i precari delle
unita'   sanitarie   locali),   a   nuove  categorie  di  dipendenti,
comporterebbero  «un maggior nuovo onere, in atto non quantificabile,
che  maturera' al momento in cui i soggetti interessati si avvarranno
del  piu'  favorevole trattamento pensionistico che grava interamente
sul bilancio della Regione».
    3.1.   -   La  questione  e'  inammissibile  per  due  ordini  di
considerazioni, ognuno dei quali, peraltro, ha carattere esaustivo.
    In  primo luogo, il ricorrente omette del tutto di specificare le
ragioni  per  cui,  pur  trattandosi dell'impugnativa di una delibera
legislativa   della   Regione   siciliana,   dovrebbe   prendersi  in
considerazione  il  suddetto  parametro  costituzionale  in  luogo di
quello  ricavabile  dal relativo statuto speciale. E va osservato, in
proposito,  che,  nelle  sue  difese, la Regione ha invocato la norma
contenuta nell'art. 14, lettera q), dello statuto di autonomia (regio
decreto  legislativo  15 maggio  1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale  26 febbraio  1948,  n. 2, recante «Approvazione dello
statuto  della  Regione  siciliana»),  che  attribuisce  alla propria
competenza  legislativa  primaria  la  materia  «stato  giuridico  ed
economico degli impiegati e funzionari della Regione». Il Commissario
dello  Stato  avrebbe dovuto spiegare, quanto meno, in quale rapporto
si  pongono  i  parametri costituzionali desumibili, rispettivamente,
dal  suddetto statuto e dalla Costituzione. Orbene, in conformita' ad
un  consolidato  indirizzo  di  questa  Corte  (ex plurimis, sentenze
n. 202 del 2005, n. 65 del 2005, n. 8 del 2004 e n. 213 del 2003), la
mancanza  di  una  tale valutazione comporta l'inammissibilita' della
questione nei termini in cui e' stata formulata nel ricorso.
    In secondo luogo, la censura di violazione dell'art. 117, secondo
comma,   lettera o),   della  Costituzione  si  presenta  affetta  da
genericita'  ed indeterminatezza, dal momento che il ricorrente si e'
sostanzialmente  limitato  ad indicare il parametro che sarebbe stato
violato,   omettendo,   pero',   di   specificare   le   ragioni  che
militerebbero a favore della tesi della illegittimita' costituzionale
della disposizione impugnata.
    La  mancata  esplicitazione  delle  argomentazioni, anche minime,
atte  a  suffragare  la censura proposta e' causa di inammissibilita'
della  questione  di costituzionalita' sollevata. In tal senso, e' la
costante  giurisprudenza  di  questa  Corte, la quale, di recente, ha
ribadito  (sentenza n. 233 del 2006) che il ricorso in via principale
non  solo deve identificare esattamente la questione nei suoi termini
specifici,   indicando   le  norme  costituzionali  e  ordinarie,  la
definizione  del  cui  rapporto  di compatibilita' o incompatibilita'
costituisce  l'oggetto  della questione di costituzionalita', ma deve
anche  contenere  una  seppur  sintetica  argomentazione di merito, a
sostegno    della   richiesta   declaratoria   d'incostituzionalita',
sussistendo  l'esigenza  di  un'adeguata  (e non meramente assertiva)
motivazione  delle  ragioni  dell'impugnativa in termini perfino piu'
pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali.
    4. - Il comma 3 dell'art. 2 della delibera legislativa impugnata,
riproduce  la  norma  di  cui all'art. 19, comma 26, della richiamata
delibera   7 dicembre  2005,  gia'  impugnata  per  violazione  degli
artt. 3,  51, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, ed omessa in
sede di promulgazione.
    La  nuova  norma  ridetermina  la dotazione organica dell'area di
emergenza  dell'Azienda  ospedaliera universitaria Policlinico «Paolo
Giaccone» di Palermo.
    Il    ricorrente,    a    sostegno    del    dedotto   vizio   di
incostituzionalita',   dopo   aver  enunciato  i  suddetti  parametri
costituzionali,  rinvia,  per  la  motivazione  delle  censure,  alle
argomentazioni  gia'  indicate  nella  precedente impugnazione, sulla
quale  e' intervenuta la declaratoria di cessazione della materia del
contendere (ordinanza n. 204 del 2006).
    4.1.  -  La  questione  e'  inammissibile, in quanto motivata per
relationem,  atteso  che  anche  nei  giudizi  in  via  principale e'
imprescindibile   l'autonoma   esplicazione  delle  ragioni  poste  a
sostegno  della  dedotta  illegittimita'  costituzionale  delle norme
impugnate.  La  costante  giurisprudenza  costituzionale ha, infatti,
affermato  il  principio  della  necessaria autosufficienza dell'atto
introduttivo  del giudizio innanzi a questa Corte, nel senso che tale
atto,  sia  esso  un  ricorso  principale  ovvero  per conflitto o un
provvedimento  giudiziario  con  cui  venga  sollevata  una questione
incidentale  di costituzionalita', deve contenere - in via autonoma -
tutti  gli  elementi  che  possano consentire alla Corte l'esame e la
valutazione  delle  censure  proposte  (da  ultimo,  con  particolare
riferimento alla necessita' che il ricorso in via principale contenga
una  seppur  sintetica  argomentazione  di  merito,  a sostegno della
richiesta  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale, sentenze
n. 364 e n. 139 del 2006).
    5. - E', infine, sospettato di illegittimita' costituzionale, per
violazione  degli  artt. 3  e  97  della Costituzione, l'art. 3 della
delibera  legislativa  impugnata,  che  riproduce l'art. 21, comma 5,
della delibera legislativa del 7 dicembre 2005.
    La  disposizione  censurata  prevede la possibilita' del rinnovo,
per  una  sola  volta  e  per  un periodo non superiore a due anni, a
fronte  di  una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento,
dei contratti per acquisti e forniture di servizi da parte degli enti
locali  e  della Regione, stipulati a seguito di esperimento di gara,
in  scadenza  nel  triennio  2006-2008.  Secondo  il ricorrente, tale
disciplina,  in  deroga  alle ordinarie procedure, stabilite anche in
ossequio  alla  normativa comunitaria, determinerebbe una lesione dei
principi   di  buon  andamento  e  di  imparzialita'  della  pubblica
amministrazione.
    5.1.  - Anche tale questione e' inammissibile, in quanto sfornita
di  elementi  minimi  argomentativi  (ex plurimis, sentenze n. 29 del
2006  e n. 176 del 2004), laddove si consideri che il ricorrente, nel
prospettare genericamente il carattere derogatorio della disposizione
denunciata, si limita a enunciare le disposizioni di cui agli artt. 3
e 97 della Carta fondamentale, che sarebbero state violate.
    Va,  al  riguardo,  rilevato  come  questa  Corte  abbia, invece,
ritenuto   che   le   disposizioni  statali  di  principio  contenute
nell'art. 113  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relative alle
modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di
rilevanza  economica,  sono  riconducibili  alla potesta' legislativa
esclusiva  dello  Stato  nella materia «tutela della concorrenza», in
quanto   disciplinano   tale   ambito   secondo  un  sistema  teso  a
salvaguardare  la  concorrenzialita'  del mercato (sentenza n. 29 del
2006).  Il  ricorrente, pero', non ha neppure richiamato il parametro
costituzionale  di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 2,  commi 1 e 2, della delibera legislativa
approvata  dall'Assemblea  regionale  siciliana  il  20 gennaio  2006
(disegno  di  legge n. 1095, stralcio XI), recante «Riproposizione di
norme  in  materia di controllo della fauna selvatica, di personale e
di   acquisto  e  forniture  di  servizi»  promossa,  in  riferimento
all'articolo 117,  secondo comma, lettera o), della Costituzione, dal
Commissario  dello  Stato  per la Regione siciliana con il ricorso di
cui in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 2,   comma 3,   della   suddetta  delibera
legislativa,  promossa in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto
comma,  e  97  della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la
Regione siciliana con il ricorso di cui in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 3   della  medesima  delibera  legislativa
promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal
Commissario  dello  Stato  per la Regione siciliana con il ricorso di
cui in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1  della  stessa  delibera  legislativa, nella parte in cui
sostituisce  i  commi 4  e  5  dell'art. 4  della legge della Regione
siciliana 1° settembre  1997,  n. 33  (Norme  per  la  protezione, la
tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione
del  prelievo  venatorio.  Disposizioni  per  il  settore  agricolo e
forestale),  promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione,
dal  Commissario  dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso
di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                        Il Presidente: Flick
                       Il redattore: Quaranta
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0189