N. 41 ORDINANZA 5 - 20 febbraio 2007
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. Sanita' pubblica - Stanziamenti previsti per il Ministero della Salute dalla legge finanziaria 2006 - Decreto ministeriale concernente l'individuazione dei soggetti destinatari - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata lesione dei principi di sussidiarieta', di eguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta revoca del decreto impugnato, rimasto, medio tempore, inapplicato - Cessazione della materia del contendere. - Decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006. - Costituzione, artt. 3, 97 e 118, primo comma, in relazione al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12-bis.(GU n.9 del 28-2-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 22 maggio 2006, depositato in cancelleria il 9 giugno 2006 ed iscritto al n. 10 del registro conflitti tra enti 2006. Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro; Udito l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la Regione Emilia-Romagna. Ritenuto che, con ricorso notificato in data 22 maggio 2006, depositato il successivo 9 giugno, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006, recante «Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute»; che, secondo la ricorrente, il predetto atto, nella parte in cui individua nove programmi di ricerca sanitaria (in riferimento all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni) e nove enti capifila, cui e' destinato uno stanziamento di 100 milioni di euro disposto, in favore del Ministero della salute, dall'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), violerebbe l'art. 118, primo comma, della Costituzione «in relazione all'art. 12-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 testo vigente e al principio di leale collaborazione», in quanto concentra tutte le ingenti somme stanziate dalla legge finanziaria, oltre che sull'ente nazionale Istituto superiore di sanita', su otto istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pubblici e privati, insistenti nel territorio di due sole Regioni e, tuttavia, e' stato adottato dal Ministro della salute in assenza di qualsiasi confronto con le Regioni, in tal modo violando i moduli della leale collaborazione, indispensabili nelle materie in cui si determina, come nella specie, un intreccio di competenze tra Stato e Regioni, e, peraltro, manca di una motivazione specifica anche in ordine ai criteri di individuazione dei destinatari delle risorse; che il medesimo d.m. 23 febbraio 2006 contrasterebbe, altresi', con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto, essendo stato adottato senza alcuna forma di collaborazione con le Regioni, avrebbe impedito che la scelta degli enti capifila avvenisse attraverso un procedimento di selezione motivato e percio' piu' trasparente, in aderenza ai principi di buon andamento ed imparzialita' dell'amministrazione; che, pertanto, la Regione ricorrente chiede che questa Corte annulli l'impugnato decreto, previa sospensione dell'esecuzione del medesimo ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87 del 1953; che, nell'imminenza dell'udienza pubblica, con atto depositato in data 18 dicembre 2006, la ricorrente ha prodotto copia del decreto del Ministro della salute del 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) con il quale, fra l'altro, e' stata disposta la revoca del decreto impugnato (art. 1); che, all'udienza del 9 gennaio 2007, la regione ricorrente, riferendosi all'intervenuta revoca del provvedimento che ha dato origine al conflitto di attribuzione, ha chiesto che questa Corte dichiari cessata la materia del contendere. Considerato che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, l'atto in relazione al quale la Regione Emilia-Romagna ha promosso conflitto di attribuzione e' stato revocato dall'art. 1 del decreto del Ministro della salute 21 luglio 2006 (Programma straordinario oncologico a carattere nazionale per l'anno 2006) e non risulta che abbia prodotto medio tempore effetti di cui la ricorrente possa dolersi, come risulta dalla richiesta, avanzata dalla medesima nell'udienza pubblica, di dichiarare cessata la materia del contendere; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, sentenze n. 266 del 2001 e n. 251 del 1995, ordinanze n. 244 del 2004, n. 578 del 2000 e n. 524 del 2000), deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Ministro della salute 23 febbraio 2006 (Individuazione dei programmi strategici, ripartizione delle risorse ed individuazione dei soggetti capofila cui e' destinato lo stanziamento di 100 milioni di euro previsto per il Ministero della salute), con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Tesauro Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C0192