N. 42 ORDINANZA 5 - 20 febbraio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Procedimento dinanzi al Giudice di pace - Avviso
  all'indagato   della   conclusione  delle  indagini  preliminari  o
  dell'opposizione   della   persona   offesa   alla   richiesta   di
  archiviazione  -  Mancata  previsione  -  Denunciata violazione del
  diritto  di  difesa - Omessa descrizione della fattispecie concreta
  del  giudizio a quo e insufficiente motivazione sulla non manifesta
  infondatezza  della  questione - Richiesta di pronuncia su norme in
  parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze - Manifesta
  inammissibilita' della questione.
- D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 16 e 17.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 17 del
decreto  legislativo  del  28 agosto  2000 n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del Giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge   24 novembre   1999,   n. 468),  promosso  con  ordinanza  del
1° dicembre  2004  dal  Giudice  di  pace di Sondrio nel procedimento
penale  a  carico  di L.E., iscritta al n. 166 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie
speciale, n. 13 dell'anno 2005.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice di
pace  di  Sondrio  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art. 24 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 16
e  17  del  decreto  legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni
sulla  competenza  penale  del  Giudice di pace, a norma dell'art. 14
della  legge  24 novembre  1999,  n. 468),  nella  parte  in  cui non
prevedono  che  alla  persona  sottoposta  alle indagini debba essere
«dato   avviso   della   conclusione  delle  indagini  preliminari  o
dell'opposizione  proposta  dalla persona offesa avverso la richiesta
di  archiviazione, come invece stabilito dall'art. 415-bis del codice
di procedura penale per i reati di competenza del tribunale»;
        che  il  rimettente  -  premesso  che  il  giudizio a quo non
potrebbe  essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della
questione    di    costituzionalita',    sollevata    dal   difensore
dell'imputato,   in   quanto  «preliminare»  rispetto  all'esame  del
«merito»  -  reputa la questione stessa non manifestamente infondata,
sul  rilievo  che  le  norme censurate non garantirebbero «nella fase
delle  indagini  preliminari  il  sostanziale diritto di difesa della
persona indagata»;
        che  nel  giudizio  di  costituzionalita'  e'  intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione  e' del tutto priva
della  descrizione  della fattispecie concreta oggetto del giudizio a
quo  e  della motivazione in ordine alla rilevanza della questione: e
cio'  segnatamente  in  rapporto  alla doglianza concernente l'avviso
dell'opposizione    della    persona   offesa   alla   richiesta   di
archiviazione,   non   avendo  il  rimettente  specificato  se  detta
opposizione sia stata proposta nel caso concreto;
        che  parimenti  inadeguata  risulta  la motivazione in ordine
alla  non  manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalita', la
quale  si  esaurisce  nel generico e tautologico assunto che le norme
censurate  violerebbero  l'art. 24  della  Costituzione  perche'  non
garantirebbero il diritto di difesa dell'indagato;
        che  a  colmare  tali  lacune  non  puo'  valere il richiamo,
contenuto  nell'ordinanza  di rimessione, alle richieste della difesa
dell'imputato, dovendo il giudice rendere esplicite le ragioni che lo
portano  a  dubitare  della  costituzionalita'  della  norma  con una
motivazione  autosufficiente  (ex  plurimis, ordinanze n. 92 e n. 312
del 2005);
        che,  inoltre  -  al  di la' dell'inesattezza del riferimento
all'art. 415-bis  cod.  proc. pen., quale norma che, nel procedimento
davanti  al  tribunale,  imporrebbe  i  due avvisi in discussione (la
norma   richiamata  contempla,  infatti,  unicamente  l'avviso  della
conclusione    delle    indagini    preliminari,    mentre   l'avviso
dell'opposizione  della  persona  offesa  e'  previsto dall'art. 410,
comma 3,  in  relazione  all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen.) - il
giudice  a quo  sottopone  a  scrutinio di costituzionalita' norme in
parte inconferenti rispetto all'oggetto delle doglianze;
        che   per  quanto  attiene,  infatti,  all'omessa  previsione
dell'avviso  della  conclusione delle indagini preliminari, il vulnus
costituzionale  che  il rimettente denuncia scaturirebbe non gia' dal
censurato  art. 16 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - che disciplina
la  durata  delle  indagini preliminari nel procedimento penale per i
reati  di competenza del Giudice di pace - ma semmai dall'art. 15 del
medesimo  decreto  legislativo, che regola la chiusura delle indagini
(aberratio ictus);
        che  la  questione  va  dichiarata,  pertanto, manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  articoli 16  e  17  del  decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  Giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre  1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'articolo 24
della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio con l'ordinanza in
epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Flick
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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