N. 54 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2006

Ordinanza   emessa   il   13 giugno   2006   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  25 gennaio 2007) dalla Corte di assise di appello
di Ancona nel procedimento penale a carico di Fontanazza Francesco

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
  pubblico  ministero  di  proporre  appello  contro  le  sentenze di
  proscioglimento   soltanto   nelle  ipotesi  di  cui  all'art. 603,
  comma 2,  se  la nuova prova e' decisiva - Violazione del principio
  di  ragionevolezza e del principio del giusto processo con «parita'
  delle  armi» - Lesione del diritto di difesa delle parti offese dal
  reato.
- Codice  di  procedura penale, art. 593, come sostituito dall'art. 1
  della legge 20 febbraio 2006, n. 46.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
Processo   penale  -  Appello  -  Modifiche  normative  -  Disciplina
  transitoria - Applicabilita' della nuova disciplina ai procedimenti
  in  corso  -  Violazione  del  principio  di  ragionevolezza  e del
  principio  del  giusto  processo con «parita' delle armi» - Lesione
  del diritto di difesa delle parti offese dal reato.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
contro  Fontanazza  Francesco  con  sentenza  del  g.i.p.  presso  il
Tribunale  di  Ascoli  Piceno  in  data  14 ottobre  1998  Fontanazza
Francesco  veniva  assolto dalla imputazione di cui all'art. 476 c.p.
commesso  in  Ascoli  Piceno  nel  luglio  1994. Nel provvedimento si
osservava,   in  particolare,  che  mancava  la  prova  dell'elemento
soggettivo  del  contestato  reato  avverso detta sentenza presentava
tempestivo  appello  il Procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno
chiedendo   venisse   invece   affermata  la  penale  responsabilita'
dell'imputato,  rilevando  come  il  materiale  probatorio  acquisito
consenta l'affermazione della penale responsabilita' del prevenuto.
    Alla  odierna  udienza  il Procuratore Generale, preso atto della
sopraggiunta  legge  20 febbraio  2006, n. 46 che aveva introdotto la
inappellabilita'  da  parte del Pubblico Ministero, delle sentenze di
proscioglimento,  eccepiva  la  illegittimita'  costituzionale  degli
artt.  1 e 10 della citata legge, per contrasto con gli artt. 3 e III
della Costituzione.

                            O s s e r v a

    L'art. 1 della legge n.46 del 20 febbraio 2006, entrata in vigore
il  9 marzo  2006,  ha  modificato  l'art.  593  c.p.p.  nel senso di
precludere  al  Pubblico  Ministero  di  proporre  appello avverso le
sentenze  di  proscioglimento  (salvo  l'ipotesi eccezionale di nuove
prove decisive, non verificatasi nel presente processo).
    L'art.  10 della stessa legge n. 46/2006 prevede poi che la legge
trovi  applicazione  anche  per i procedimenti in corso, imponendo al
giudice  innanzi al quale pende l'appello proposto prima dell'entrata
in  vigore  della  novella,  di emettere ordinanza non impugnabile di
inammissibilita' dell'appello.
    Evidente, pertanto, e' la rilevanza diretta nel presente giudizio
della   questione   proposta   dal   Procuratore  Generale  dovendosi
senz'altro  applicare  nel  procedimento in esame la nuova disciplina
della cui legittimita' costituzionale il Procuratore Generale dubita.
    Altrettanto  deve concludersi in ordine all'ulteriore presupposto
della non mani festa infondatezza della questione.
    L'art. 111,  secondo  comma  Cost.  dispone  che il processo deve
svolgersi  nel  contraddittorio  tra  le  parti,  «in  condizioni  di
parita»",  davanti  a  giudice terzo ed imparziale; - la disposizione
censurata dal Procuratore Generale aveva indotto il Capo dello Stato,
prima  della  sua  definitiva  approvazione,  a  chiedere  una  nuova
deliberazione  al Parlamento sotto vari profili ed anche a motivo che
le  asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non
dovevano  mai  travalicare i limiti fissati dal citato art. 111 Cost;
la  norma  in esame invece non sembra compatibile con il principio di
ragionevolezza,  desumibile  dall'art. 3  della  Cost., perche' senza
plausibile  ragione  pone le parti del processo su un piano di palese
disparita'   sulla   base   dell'assioma,   contrario  all'esperienza
giudiziaria  ed  alla  dialettica  processuale,  che sempre esista un
ragionevole  dubbio  in ordine alla responsabilita' dell'imputato sol
perche'  il giudice di prima istanza abbia ritenuto la sua innocenza,
escludendo  a  priori  che quello stesso giudice che puo' sicuramente
errare  nell'accertare  la  responsabilita'  penale dell'imputato non
puo' mai (si sottolinea: mai) fallire nell'affermarne l'innocenza;
        la  riforma, dunque, ha varcato i limiti della ragionevolezza
sottraendo  ad  una  sola  delle  parti  del  processo,  al  Pubblico
Ministero,  uno  strumento  processuale  volto a vedere affermata nel
giudizio  la  sua  pretesa  punitiva,  pretesa  che  trova  esplicita
legittimazione  costituzionale  al  pari di quella dell'imputato, che
invece,  con  la  riforma,  rimane  pienamente titolare del potere di
impugnare  la  decisione  a  lui  sfavorevole,  la qual cosa viola il
ridetto  principio  posto  dall'art. 111  Cost.  che  prevede  che il
processo  si svolga in condizioni di parita' di tutte le parti, cioe'
in  una  raggiungere  gli  obiettivi  suoi  propri,  fatta  salva  la
presunzione   di  innocenza  che  tuttavia  non  e'  una  presunzione
assoluta,  come sembra affermarsi con la riforma, ma relativa potendo
essere  superata dalla prova processuale della colpevolezza vi e' poi
da  aggiungere  che la riforma si applica indifferentemente a tutti i
tipi  di  giudizio  e  persino  contro le sentenze emesse ex art. 428
c.p.p.  laddove  il  patrimonio  probatorio valutabile non e' neppure
definitivamente stabilizzato ed e' solo prospetticamente apprezzato;
        peraltro la nuova disciplina crea una ulteriore irragionevole
disparita'  di trattamento laddove per un verso impedisce al Pubblico
Ministero l'appello contro le sentenze di proscioglimento e per altro
mantiene   la  possibilita'  per  lo  stesso  Pubblico  Ministero  di
appellare la sentenza di condanna, in tal modo tutelando un interesse
processuale di ben minore consistenza;
    Sotto  altro  profilo  costituzionale,  si  osserva che l'art. 24
della  Cost.  garantisce  il  diritto di difesa di tutte le persone e
dunque  non sono solo il diritto di difesa degli imputati ma anche il
diritto  delle parti offese dei reati; l'esercizio dell'azione penale
del  Pubblico  Ministero  spiega  anche la funzione (ne cives ad arma
veniant)  di  offrire  alle vittime dei reati l'essenziale tutela del
loro  interesse  ad  ottenere  giustizia,  a  prescindere dal ristoro
patrimoniale   che  non  puo'  dirsi,  per  un  elementare  principio
etico-giuridico,  di  per se' compensativo dell'offesa subita, questo
legittimo   interesse   ad   avere   la   tutela  dello  Stato  viene
irragionevolmente  compresso attraverso la limitazione del diritto di
appello del Pubblico Ministero, peraltro con il concreto pericolo che
sia  affermata in sede penale l'innocenza di una persone riconosciuta
da altro giudice civilmente responsabile del medesimo fatto di reato;
la  monetizzazione  del  reato  inoltre  creerebbe  un  intollerabile
divario  tra  i  cittadini  in relazione al reddito ed alla capacita'
patrimoniale dell'autore dell'illecito;
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  legge 11 marzo 1953, n.87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale   degli   artt. 593   c.p.p.  (cosi'  come  modificato
dall'art. 1  della  legge 20 febbraio 2006 n. 46) e 10 della medesima
legge  per violazione degli artt. 3, 24, 111 Costituzione nei termini
e per i motivi esposti.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
Costituzionale,  sospende  il  giudizio  in  corso  e  i  termini  di
prescrizione del reato.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai   Presidenti   della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della
Repubblica.
        Ancona, addi' 13 giugno 2006
                      Il Presidente: Spingardi
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