N. 51 SENTENZA 7 - 23 febbraio 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti.

Pesca  -  Disciplina delle reti da posta fissa - Decreto del Ministro
  delle  politiche  agricole  e  forestali  -  Ricorso  della Regione
  Sardegna  -  Lamentata  violazione  delle  competenze legislative e
  amministrative   attribuite   alla   Regione   e   della  normativa
  comunitaria  nonche'  carenza  di  potere  e  assenza di fondamento
  legale  -  Denunciata  violazione  del  divieto  di esercizio della
  potesta'   regolamentare   in  materie  riservate  alla  competenza
  esclusiva  regionale  e, in via subordinata, del principio di leale
  collaborazione  -  Genericita'  della  deliberazione  della  Giunta
  regionale - Mancata individuazione delle disposizioni impugnate con
  omessa  indicazione  dei  motivi di impugnazione - Inammissibilita'
  del ricorso.
- Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali del
  10 giugno 2004, artt. 1, 3 e 4.
- Legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
  la  Sardegna),  artt. 3,  lettera  i)  e  6; d.P.R. 19 maggio 1950,
  n. 327  (Norme  di  attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7;
  d.P.R.  24 novembre  1965,  n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001,
  n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  artt. 117,  primo,  quarto,  quinto e sesto comma, e
  art. 10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in
  relazione  all'art. 5  e  all'Allegato  II  del  regolamento CE del
  Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.
Pesca  -  Disciplina  delle  reti  da posta fissa - Indicazione della
  superficie  massima  consentita  per  ciascuna  rete  - Decreto del
  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Ricorso della
  Regione   Sardegna   -   Lamentata   violazione   delle  competenze
  legislative  e  amministrative  attribuite  alla  Regione  e  della
  normativa  comunitaria  nonche'  carenza  di  potere  e  assenza di
  fondamento  legale - Denunciata violazione del divieto di esercizio
  della  potesta'  regolamentare in materie riservate alla competenza
  esclusiva  regionale  e, in via subordinata, del principio di leale
  collaborazione   -  Inidoneita'  della  disposizione  a  ledere  le
  attribuzioni  costituzionali  della  Regione - Inammissibilita' del
  ricorso.
- Decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali del
  10 giugno 2004, art. 2.
- Legge  costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
  la  Sardegna),  artt. 3,  lettera  i)  e  6; d.P.R. 19 maggio 1950,
  n. 327  (Norme  di  attuazione dello Statuto speciale) artt. 6 e 7;
  d.P.R.  24 novembre  1965,  n. 1627, art. 1; d.lgs. 17 aprile 2001,
  n. 234, art. 1; d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 70, artt. 1 e 2.
- Costituzione,  artt. 117,  primo,  quarto,  quinto e sesto comma, e
  art. 10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche in
  relazione  all'art. 5  e  all'Allegato  II  del  regolamento CE del
  Consiglio n. 1626/94 del 27 giugno 1994.
(GU n.9 del 28-2-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto   del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  10
giugno 2004  (Disciplina  delle  reti  da  posta fissa), promosso con
ricorso   della  Regione  Sardegna,  notificato  il  23 agosto  2004,
depositato  in cancelleria il 27 agosto 2005 ed iscritto al n. 14 del
registro conflitti 2004.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  9 gennaio  2007  il  giudice
relatore Maria Rita Saulle;
    Udito l'avvocato Graziano Campus per la Regione Sardegna.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato il 23 agosto 2004 e depositato il
27 agosto  successivo, la Regione Sardegna, in persona del Presidente
della   Giunta   regionale  pro-tempore,  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in  relazione  al  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali  10  giugno 2004,  recante  «Disciplina delle reti da posta
fissa», perche' venga dichiarato che non spettava allo Stato emanarlo
«in  toto  e  con  particolare  riguardo all'articolo 2» dello stesso
decreto.
    2.  -  La ricorrente assume, in primo luogo, che l'atto impugnato
violerebbe  le competenze legislative e amministrative riservate alla
Regione  dagli  artt. 3,  lettera i),  e 6 della legge costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 3  (Statuto speciale per la Sardegna), nonche'
dalle  relative  norme  di  attuazione  di  cui  agli artt. 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna); all'art. 1 del
decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello
Statuto  speciale  della  regione  Sardegna  per  il  conferimento di
funzioni  amministrative,  in attuazione del Capo I della legge n. 59
del  1997);  all'art. 1  del  decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1965, n. 1627 (Norme di attuazione dello Statuto speciale
per  la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e
nel  mare  territoriale); ed agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo
6 febbraio  2004  n. 70  (Norme  di attuazione dello Statuto speciale
della  Regione  Sardegna  concernenti  il  conferimento  di  funzioni
amministrative alla Regione in materia di agricoltura).
    Il  decreto  impugnato  invaderebbe,  al  contempo, le competenze
attribuite  in  materia  di pesca alla Regione Sardegna dal combinato
disposto  di  cui agli artt. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,   n. 3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione),  e  117,  primo,  quarto,  quinto e sesto comma, della
Costituzione,  anche  in  relazione  all'art. 5 e all'Allegato II del
regolamento   CE   n. 1626/1994  del  Consiglio  del  27  giugno 1994
(Regolamento  che  istituisce  misure  tecniche  per la conservazione
delle risorse della pesca nel Mediterraneo).
    2.1.  -  Premette  la  ricorrente  che il decreto ministeriale in
oggetto - composto da quattro articoli recanti la definizione di rete
da  posta  fissa  (art. 1),  l'indicazione  della  superficie massima
consentita  (art. 2),  delle  caratteristiche della loro segnalazione
(art. 3) e delle modalita' di utilizzo nelle prossimita' di sbocchi a
mare  dei  corsi  d'acqua  (art. 4)  -  costituirebbe esercizio di un
potere   ministeriale   volto   a   disciplinare   aspetti  specifici
dell'attivita' di pesca.
    Il  fondamento  legislativo del decreto risiederebbe nell'art. 32
della   legge   14 luglio   1965,   n. 963  (Disciplina  della  pesca
marittima), che attribuisce al Ministro per la marina mercantile, con
proprio  decreto  e sentita la Commissione consultiva centrale per la
pesca  marittima,  la  potesta'  di  «emanare norme per la disciplina
della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di
adeguarla   al   progresso  delle  conoscenze  scientifiche  e  delle
applicazioni tecnologiche, e favorire lo sviluppo in determinate zone
o per determinate classi di essa».
    Cio'   posto,   il   decreto  ministeriale  in  parola,  dettando
prescrizioni  di  carattere  generale e astratto relativamente ad una
attrezzatura    finalizzata    all'attivita'   ittica,   risulterebbe
innanzitutto  lesivo sia delle attribuzioni riservate alla Regione in
materia di pesca dalle citate norme statutarie e dalle relative norme
di  attuazione,  sia di quelle «integrate e rafforzate» dal combinato
disposto  di  cui  all'art. 117, primo, quarto, quinto e sesto comma,
Cost. e all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
    2.2.  -  In  secondo  luogo,  ad  avviso  della Regione Sardegna,
«stante  il  limite  alla applicazione delle nuove norme del Titolo V
della  Costituzione stabilito dall'art. 10 della legge costituzionale
n. 3  del  2001»,  un  eventuale  intervento statale volto a tutelare
l'interesse  nazionale alla conservazione degli ecosistemi marini (ai
sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s,  Cost.)  potrebbe
effettuarsi, nel proprio ambito territoriale, esclusivamente mediante
la  previsione  di  un'attivita' amministrativa rispettosa dei limiti
indicati  dalle  norme  di  attuazione  dello statuto di autonomia e,
segnatamente,  dall'art. 2,  comma 2,  del d.lgs. n. 70 del 2004, che
riserva   allo   Stato   «compiti   di  sola  disciplina  generale  e
coordinamento nazionale» nella «gestione delle risorse ittiche marine
di interesse nazionale oltre le 12 miglia».
    L'atto  impugnato, quindi, disciplinando in via generale e «quale
che  sia  la  distanza  dalla costa delle acque in cui vengono usate»
l'impiego  delle reti da posta fissa, non sarebbe affatto conforme al
modello  di  intervento  consentito,  con conseguente invasione della
competenza della Regione Sardegna in materia di pesca nella fascia di
mare ad essa riservata.
    2.3.  -  Sotto  altro  profilo,  osserva  sempre  la  ricorrente,
l'art. 2  del  decreto  in  esame,  nello stabilire che la superficie
complessiva  di  ciascuna  rete  non  possa  superare  i 20.000 metri
quadrati,   non  sarebbe  conforme  agli  «standards  uniformi  sulle
attrezzatura  da  pesca,  in  funzione  di  protezione  delle risorse
ittiche»  stabiliti dalla normativa comunitaria e vincolanti anche la
Regione Sardegna.
    In  particolare,  posto  che  l'Allegato  II  del  regolamento CE
n. 1626/1994  ha  precisato  i  requisiti minimi che gli Stati membri
devono   rispettare  per  le  attrezzature  da  pesca  in  questione,
individuandoli  nell'altezza  e  nella  lunghezza  massime consentite
(fissate,  rispettivamente,  in  quattro  metri e cinque chilometri),
l'art. 2  del  decreto,  stabilendo  un  unico  e  diverso parametro,
risulterebbe  illegittimo  -  oltre che per la violazione delle norme
statutarie  e  di  attuazione  gia'  richiamate  -,  anche  in quanto
adottato  in  contrasto  con  l'obbligo  dello  Stato di rispettare i
vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario di cui all'art. 117,
primo comma, Cost.
    2.4.  -  In  terzo  luogo, ad avviso della ricorrente, il decreto
impugnato  risulterebbe  radicalmente  illegittimo  «per  ulteriori e
concorrenti motivi».
    Da  un  lato, sarebbe stato adottato dal sottosegretario di stato
«al  di  fuori  della  delega  ad  esso  conferita dal Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali» e, pertanto, in carenza di potere.
Dall'altro,  risulterebbe  totalmente  difforme dal modello legale di
riferimento  in  quanto  non  sorretto dalle finalita' specificamente
richieste dall'art. 32 della legge n. 963 del 1965, nonche' privo del
prescritto  parere della Commissione consultiva centrale per la pesca
marittima  (oggi - sulla base del decreto legislativo 26 maggio 2004,
n. 154,    recante    «Modernizzazione    del    settore    pesca   e
dell'acquacoltura,  a  norma  dell'articolo 1,  comma 2,  della legge
7 marzo 2003 n. 38» - «Commissione consultiva centrale per la pesca e
l'acquacoltura»).
    Inoltre  il  decreto  ministeriale  in  oggetto, sempre ad avviso
della  Regione,  in quanto recante nuove norme tecniche in materia di
pesca,  contrasterebbe altresi' con l'art. 10 del decreto legislativo
26 maggio  2004,  n. 153 (Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38,
in  materia di pesca marittima), il quale, per un siffatto intervento
normativo,  richiederebbe la forma del decreto interministeriale - ai
sensi  dell'art. 17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
delle  attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri) -, previa intesa con le Regioni.
    3.  -  In  quarto  luogo,  la  ricorrente  deduce  la  violazione
dell'art. 117,  sesto  comma,  Cost.,  poiche' lo Stato, adottando il
decreto  ministeriale  in  questione,  avrebbe esercitato la potesta'
regolamentare in una materia di competenza esclusiva della Regione.
    4.  -  In  via  subordinata,  ove  si ritenesse la concorrenza di
competenze  statali  e  regionali  nella materia regolata dal decreto
impugnato,  la ricorrente deduce la violazione del principio di leale
collaborazione,  poiche'  «in  tal  caso il Ministero delle politiche
agricole  avrebbe  quanto  meno  dovuto coinvolgere le Regioni (ed in
particolare   la   ricorrente)   nella   procedura   che  ha  portato
all'emanazione del decreto medesimo».

                       Considerato in diritto

    1.  - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Regione Sardegna ha
proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello Stato in
relazione   al  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali del 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta fissa).
    Tale  decreto:  all'art. 1,  fornisce  la  definizione di rete da
posta  fissa;  all'art. 2,  stabilisce  in  20.000  metri quadrati la
superficie  massima  consentita  per ciascuna rete; agli artt. 3 e 4,
reca  prescrizioni circa la segnalazione e l'impiego delle reti nelle
prossimita' di sbocchi a mare dei corsi d'acqua.
    1.1.  - A parere della ricorrente, l'atto impugnato, dettando una
disciplina  generale  sull'impiego  di  detta  attrezzatura  da pesca
«quale  che  sia  la  distanza dalla costa delle acque in cui vengono
usate»,   violerebbe   innanzitutto   le   competenze  legislative  e
amministrative  attribuite  alla  Regione  in  materia di pesca dagli
artt. 3,  lettera i),  e  6,  della  legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 3  (Statuto speciale per la Sardegna), cosi' come integrati
dalle  relative  norme  di  attuazione.  Sotto  quest'ultimo profilo,
verrebbero  in  considerazione:  gli  artt. 6  e  7  del  decreto del
Presidente   della   Repubblica  19 maggio  1950,  n. 327  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la Sardegna); l'art. 1 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627
(Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la Sardegna in
materia   di  pesca  e  saline  sul  Demanio  marittimo  e  nel  mare
territoriale);  l'art.  1  del  decreto  legislativo  17 aprile 2001,
n. 234  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto speciale della regione
Sardegna   per   il   conferimento  di  funzioni  amministrative,  in
attuazione  del  Capo I  della legge n. 59 del 1997); gli artt. 1 e 2
del  decreto  legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione
dello   Statuto   speciale  della  Regione  Sardegna  concernenti  il
conferimento  di  funzioni  amministrative alla Regione in materia di
agricoltura),  il  secondo  dei  quali riserva allo Stato «compiti di
sola  disciplina  generale e coordinamento nazionale» nella «gestione
delle  risorse  ittiche  marine  di  interesse  nazionale oltre le 12
miglia».
    1.2.   -   Il  decreto  impugnato,  e  in  particolare  l'art. 2,
risulterebbe  al  contempo invasivo delle competenze della ricorrente
in  materia  di  pesca,  cosi'  come  «integrate  e  rafforzate»  dal
combinato  disposto  di  cui  agli artt. 117, primo, quarto, quinto e
sesto  comma,  della  Costituzione  e  10  della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della  Costituzione), anche in relazione all'art. 5 e all'Allegato II
del  regolamento  CE  del  Consiglio  n. 1626/1994 del 27 giugno 1994
(Regolamento  che  istituisce  misure  tecniche  per la conservazione
delle risorse della pesca nel Mediterraneo).
    Ad   avviso   della   Regione   Sardegna,   infatti,  il  decreto
ministeriale - e in particolare l'art. 2, che fisserebbe un requisito
tecnico  (superficie  massima  consentita)  diverso rispetto a quelli
relativi  all'altezza  e  alla lunghezza massime consentite, indicati
nel   citato   regolamento  comunitario  -  lederebbe  la  competenza
esclusiva  della  Regione  in  materia  di pesca, anche in violazione
dell'art. 117,  primo,  quarto,  quinto  e sesto comma, Cost., per il
mancato  rispetto  degli  standard  uniformi  fissati dalla normativa
comunitaria  per  le attrezzature da pesca, in funzione di protezione
delle risorse ittiche.
    1.3.  - Il decreto impugnato risulterebbe, altresi', radicalmente
illegittimo  per «ulteriori e concorrenti motivi», in quanto adottato
in carenza di potere, nonche' in assenza di fondamento legale.
    2.  -  Sotto altro profilo, la Regione assume che, con il decreto
ministeriale  in  questione,  lo  Stato avrebbe violato il divieto di
esercizio  della  potesta'  regolamentare  in  materie riservate alla
competenza  esclusiva  regionale, sancito dall'art. 117, sesto comma,
della Costituzione.
    3.  -  Infine,  in  via subordinata, la ricorrente lamenta che il
decreto   impugnato   avrebbe   violato   il   principio   di   leale
collaborazione,  in  quanto  sarebbe  stato adottato in assenza di un
qualunque  coinvolgimento  delle  Regioni  e,  in  particolare, della
ricorrente.
    4.    -    In    via    preliminare,   deve   essere   dichiarata
l'inammissibilita'  delle  censure  prospettate  dalla  ricorrente in
relazione  alle  disposizioni  di cui agli artt. 1, 3 e 4 del decreto
impugnato.
    Invero,  la  deliberazione  della Giunta regionale della Sardegna
del  3 agosto  2004,  n. 32/3, che ha autorizzato la proposizione del
conflitto  in  esame,  pur  recando  una  generica  autorizzazione  a
sollevare  il conflitto nei riguardi dell'intero decreto, si sofferma
esclusivamente    sul   contenuto   dell'art. 2   e   sulle   ragioni
dell'asserita  lesivita'  dello  stesso  rispetto  alle  attribuzioni
regionali,  senza  nulla  osservare  circa  il  contenuto delle altre
disposizioni (artt. 1, 3 e 4).
    Sicche',  posto  che queste ultime, pur concernendo la disciplina
della medesima attrezzatura da pesca, ne regolano aspetti eterogenei,
la   deliberazione   della  Giunta,  avendo  omesso  di  considerarle
specificamente  e  di  indicare  le  ragioni della loro impugnazione,
risulta,  limitatamente alle stesse, inidonea a sorreggere il ricorso
(ex  plurimis,  sentenze  n. 216  del  2006  e  n. 50  del 2005), con
conseguente  preclusione  dell'esame nel merito delle censure svolte,
in  via  principale  e  subordinata, nei confronti delle disposizioni
medesime.
    5. - Anche le censure svolte dalla Regione Sardegna nei confronti
dell'art. 2 del decreto impugnato sono egualmente inammissibili.
    Secondo   la  ricorrente,  infatti,  il  suddetto  art. 2,  nello
stabilire,  per  le  reti da posta fissa, soltanto il requisito della
superficie  massima (in 20.000 metri quadrati), avrebbe «contraddetto
i  requisiti  minimi  stabiliti»  dall'art. 5  e dall'Allegato II del
regolamento   CE  n. 1626/1994  che,  per  tale  tipologia  di  reti,
prevedono,  invece,  i  requisiti  dell'altezza  massima in 4 metri e
della  lunghezza  massima  in  5000  metri.  In  tal modo, secondo la
Regione,  il  decreto  ministeriale  posto  all'origine  del presente
conflitto avrebbe «aggirato» la disciplina comunitaria, limitandosi a
prescrivere il solo requisito della superficie massima complessiva.
    Invero,  a  prescindere  da ogni considerazione circa l'eventuale
competenza statale a dettare, per le attrezzature da pesca, requisiti
tecnici  piu'  restrittivi  rispetto a quelli fissati dalla normativa
comunitaria,  in funzione di tutela dell'ecosistema marino - ai sensi
dell'art. 117,  secondo  comma, lettera s), Cost. -, risulta evidente
la  carenza  di  attualita' e concretezza dell'interesse fatto valere
dalla ricorrente nel presente giudizio, sotto il profilo della palese
inidoneita'   della   disposizione  di  cui  all'art. 2  del  decreto
impugnato a ledere le attribuzioni costituzionali della Regione.
    La  menzionata disposizione ministeriale, infatti, si e' limitata
a  dettare  un requisito (relativo alla superficie massima consentita
per  ciascuna rete da posta fissa) compatibile con quelli imposti dal
citato  regolamento  CE,  la  cui  diretta applicabilita' alla «pesca
nelle  acque della Sardegna» e' riconosciuta dalla stessa ricorrente,
in  considerazione  della immediata incidenza della norma comunitaria
nell'ordinamento interno.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  inammissibile  il  conflitto  di  attribuzione proposto
dalla Regione Sardegna nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri,  in  relazione  al  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole  e  forestali 10 giugno 2004 (Disciplina delle reti da posta
fissa), con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Saulle
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 febbraio 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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