N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2006

Ordinanza emessa il 25 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Venezia
nel procedimento relativo a De Luca Mario

Mandato  d'arresto  europeo  -  Procedura  di consegna - Condizioni -
  Previsione   del   rifiuto  della  consegna  nel  caso  in  cui  la
  legislazione  dello  Stato membro di emissione non preveda i limiti
  massimi della carcerazione preventiva - Contrasto con la disciplina
  europea  in  materia  (decisione  quadro 10 giugno 2002/584/GAI del
  Consiglio dell'Unione europea) - Irragionevolezza.
- Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e).
- Costituzione,  artt. 3,  11  e  117, primo comma (in relazione alla
  decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea).
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di
De  Luca  Mario  n. Melissa  (KR)  il  10  giugno  1960,  residente a
Peschiera del Garda via Sebino, 20;
    Vista  la  richiesta  di  applicazione  della misura cautelare ex
art. 9,  legge  22  aprile  2005,  n. 69,  presentata dal procuratore
generale  presso  questa  Corte  in  relazione  a  mandato di arresto
europeo  emesso  dall'autorita' giudiziaria della Repubblica Federale
di Germania;
    Rilevato  che  l'art. 18.1,  lett.  e)  di  tale  legge impone il
rifiuto  della  consegna, e quindi la reiezione anche della richiesta
di  propedeutica  misura  cautelare,  «se la legislazione dello Stato
membro  di  emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione
preventiva»;
    Rilevato che in altro procedimento si e' accertato che il sistema
tedesco  prevede  limiti  temporali  predeterminati  solo  fino  alla
sentenza  di  primo  grado (proc. 23/06, Volante), e che in ulteriore
precedente  caso  la  Corte di cassazione (sent. Sez. 6ª, 12 dicembre
2005  in  proc. Cusini) ha annullato la sentenza con cui questa Corte
distrettuale  aveva  accolto  la richiesta di consegna dell'Autorita'
giudiziaria  belga  (Stato  dove  vige  sistema  che pure non prevede
limiti massimi per la carcerazione), insegnando che:
        la  giurisprudenza  della Corte europea dei diritti dell'uomo
aveva  effettivamente  non soltanto ripetutamente giudicato i sistemi
basati  sul  controllo periodico ravvicinato perfettamente rispettosi
delle  garanzie  fondamentali  previste  dall'art. 5,  comma  3 della
Convenzione,  ma  anzi  si  era  mostrata  piuttosto  scettica  verso
astratte,  pur  se  ovviamente  legittime,  previsioni legislative di
limiti     temporali    sganciati    dalla    costante    valutazione
dell'opportunita',    ritenendo    invece    preferibili    i    piu'
responsabilizzanti  sistemi  che impongono alle autorita' giudiziarie
nazionali   di  vigilare  costantemente  affinche',  negli  specifici
concreti  casi  giudiziari, la durata della detenzione preventiva non
superi  il  limite  della  ragionevolezza,  a  prescindere  anche dal
rispetto dei limiti massimi di custodia.
    Tuttavia,    in    ordine    all'espressa   previsione   ostativa
dell'art. 18.1,  lett.  e)  non appariva legittima un'interpretazione
sistematica  e razionalizzatrice sul modello di quella recentemente e
doverosamente   operata   dalla   stessa   Corte  di  cassazione  con
riferimento alla condizione ostativa dell'esigenza di motivazione del
mandato  di  arresto;  il  principio  di interpretazione conforme non
potrebbe  infatti  servire da fondamento ad un'interpretazione contra
legem del diritto nazionale, specialmente per l'obiettiva conformita'
del  principio contenuto in questa causa di esclusione della consegna
con    quello   previsto   dall'ultimo   comma   dell'art. 13   della
Costituzione;
    Rilevato  che con nota 12 ottobre 2006 il procuratore generale in
sede,  dando  atto  del  quadro  normativo  e giurisprudenziale sopra
delineato, ha chiesto nell'ordine:
        la  disapplicazione  dell'art. 18, lett. e) per il suo palese
contrasto  con il contenuto della decisione quadro 13 giugno 2002 del
Consiglio dell'Unione europea (di cui la legge n. 69/2005 costituisce
norma di attuazione);
        sollevare questione di legittimita' comunitaria;
        sollevare questione di legittimita' costituzionale;
    Ritenuto  che  questa  Corte  distrettuale  serenissima  dovrebbe
respingere  la  richiesta  di  emissione dell'ordinanza cautelare, in
ragione  dell'inequivoco  disposto  della  lettera e) del primo comma
dell'art. 18   della   legge   69/2005,   non   risultando   previsti
nell'ordinamento  processualpenalistico  tedesco  termini  massimi di
custodia cautelare;
    Ritenuto  che,  per  le  ragioni  gia'  indicate nella richiamata
sentenza Cusini, non e' possibile disapplicare tale norma ostativa;
    Ritenuto  che  la  conformita'  letterale  della  norma  in esame
all'ultimo  comma  dell'art. 13  Cost.  impone di apprezzare prima la
rilevanza della problematica di conformita' della causa di esclusione
della  consegna  alla nostra Costituzione, in particolare verificando
se   si   tratti  di  norma  rispondente  ad  un  principio  generale
indefettibile  dell'Ordinamento giuridico interno, come tale idoneo a
superare eventuali principi e norme comunitarie di diverso contenuto;
    Ritenuto  che  appare  rilevante  nel  presente  giudizio  e  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 18,  primo  comma, lettera e) della legge n. 69/2005, nella
parte  in  cui  impone  il  rifiuto  della  consegna  a  Stato la cui
normativa  non  preveda limiti massimi di carcerazione preventiva, in
relazione agli artt. 11, 117.1 e 3 Cost.;
    Ritenuto infatti che:
        la  disciplina  dettata nella Decisione quadro 13 giugno 2002
ha  il  dichiarato  scopo  di  accelerare e facilitare la consegna di
estradandi all'interno degli Stati che aderiscono all'Unione europea,
nella  consapevolezza che proprio tale adesione, soggetta a verifiche
anche di conformita' ai principi stabiliti dalle Convenzioni europee,
garantisce  tendenzialmente  il rispetto comune dei valori essenziali
condivisi;   cio'   ha   determinato   la  scelta  comunitaria  della
sostituzione  del  sistema  estradizionale  con quello del mandato di
arresto europeo, nell'ambito dei soli Paesi membri;
        introducendo  il  requisito assolutamente ostativo dei limiti
massimi per la carcerazione, il legislatore nazionale ha previsto una
condizione  che  impone  il  rifiuto  della consegna (e quindi il non
funzionamento del sistema del mandato di arresto europeo), condizione
tuttavia non prevista ne' accennata dalla Decisione quadro;
        tale  requisito  ostativo, in ragione delle diverse modalita'
con  cui  i  sistemi  nazionali  risolvono il problema della verifica
della permanente legittimita' ed opportunita' della carcerazione, del
resto  in  ossequio  all'obbligo  posto dall'art. 5 della Convenzione
europea   dei   diritti   dell'uomo,   si  risolve  di  fatto  in  un
insormontabile  ostacolo  alla  consegna per le richieste provenienti
dalla  maggior  parte  degli  Stati  dell'Unione  europea,  anche  di
consolidata  tradizione  giuridica,  con  cio'  vanificando la stessa
adesione  formale  dello  Stato  italiano  al  sistema del mandato di
arresto europeo;
        come  ricordato  nel  passaggio  motivazionale  tratto  dalla
sentenza  Cusini,  in  realta'  proprio  la Corte europea dei diritti
dell'uomo ha gia' ripetutamente insegnato e giudicato che appare piu'
conforme  ai  principi  europei  un  sistema  che  imponga e comunque
garantisca  un  controllo permanente e ravvicinato della carcerazione
in  atto, rispetto al sistema che prevedendo i limiti massimi risulta
compatibile  anche  con  il  protrarsi ingiustificato di custodia pur
formalmente legittima;
        con  tali  premesse,  il  risultato  del negare la consegna a
Stati  la  cui disciplina cautelare, pur diversa dalla nostra, appare
in  realta' non solo non contraria ma addirittura piu' coerente con i
principi  giuridici  europei  pare proprio risolversi in un contrasto
con gli articoli:
          11  e  117.1  della  Costituzione,  quanto alla sostanziale
vanificazione della disciplina europea;
          3  Cost.  per  l'irragionevolezza del considerare la nostra
soluzione  nazionale  dei  limiti  massimi  come  parametro  non solo
interno,  ma  da  imporre agli Stati esteri pur in un contesto in cui
quegli  Stati  consapevolmente  hanno  disciplinato  il  problema (la
verifica  della  opportunita'  e  legittimita'  del  protrarsi  della
custodia  cautelare)  risolvendolo  con soluzioni valutate anche come
maggiormente  adeguate  del  nostro  dalla  Corte europea dei diritti
dell'uomo  (sul  punto  sia  consentito  rinviare alla giurisprudenza
specificamente indicata nella sentenza Cusini);
    Ritenuto  che  pare  spettare alla competenza propria della Corte
costituzionale,   anche   per   la  delicatezza  istituzionale  delle
implicazioni  connesse,  la soluzione interpretativa del problema del
rapporto   tra   l'art. 13,  ultimo  comma  della  Costituzione  (che
l'art. 18,  lett.  e),  legge n. 69/2005 richiama) ed i principi e le
norme  europee,  e  in particolare la risposta al quesito se la norma
contenuta  nell'articolo  13  debba  essere  considerata di rilevanza
sistematica  tale da non consentire il riconoscimento delle diverse e
pur  efficaci  soluzioni  sul  punto  date  da  diversi  Stati  della
comunita' europea;
    Ritenuto  che,  trattandosi  di  materia  processuale,  non  pare
sussistere  una richiesta di intervento additivo in malam partem (non
consentito  alla  Corte adita in forza del principio della riserva di
legge  in materia penale), mentre la soluzione proposta (l'esclusione
della   norma  de  qua)  appare  costituzionalmente  obbligata  e  in
particolare   non   soluzione   che  costituisca  l'esito  di  scelta
caratterizzata dalla discrezionalita' propria del Legislatore;
    Ritenuto  che la questione e' rilevante nel presente procedimento
giurisdizionale,  in  quanto  nell'accertata  sussistenza degli altri
requisiti - allo stato ed impregiudicate diverse valutazioni in esito
al  contraddittorio  camerale - ove la norma dell'art. 18.1, lett. e)
fosse  dichiarata  non  conforme a Costituzione questa Corte dovrebbe
emettere la richiesta misura cautelare, altrimenti preclusa ex lege;
    Ritenuto  che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al
dispositivo,  anche  con  notifica al De Luca, che e' parte di questo
procedimento incidentale;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
    Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18.1,
lett.  e),  legge  n. 69/2005,  in  riferimento agli artt. 3, e 117.1
Cost..
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende il presente procedimento.
    Ordina  che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
al De Luca e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Venezia, addi' 24 ottobre 2006
                       Il Presidente: Zampetti
Il consigliere estensore: Citterio
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