N. 78 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2006
Ordinanza emessa il 25 ottobre 2006 dalla Corte di appello di Venezia nel procedimento relativo a De Luca Mario Mandato d'arresto europeo - Procedura di consegna - Condizioni - Previsione del rifiuto della consegna nel caso in cui la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda i limiti massimi della carcerazione preventiva - Contrasto con la disciplina europea in materia (decisione quadro 10 giugno 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea) - Irragionevolezza. - Legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, comma 1, lett. e). - Costituzione, artt. 3, 11 e 117, primo comma (in relazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea).(GU n.10 del 7-3-2007 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di De Luca Mario n. Melissa (KR) il 10 giugno 1960, residente a Peschiera del Garda via Sebino, 20; Vista la richiesta di applicazione della misura cautelare ex art. 9, legge 22 aprile 2005, n. 69, presentata dal procuratore generale presso questa Corte in relazione a mandato di arresto europeo emesso dall'autorita' giudiziaria della Repubblica Federale di Germania; Rilevato che l'art. 18.1, lett. e) di tale legge impone il rifiuto della consegna, e quindi la reiezione anche della richiesta di propedeutica misura cautelare, «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva»; Rilevato che in altro procedimento si e' accertato che il sistema tedesco prevede limiti temporali predeterminati solo fino alla sentenza di primo grado (proc. 23/06, Volante), e che in ulteriore precedente caso la Corte di cassazione (sent. Sez. 6ª, 12 dicembre 2005 in proc. Cusini) ha annullato la sentenza con cui questa Corte distrettuale aveva accolto la richiesta di consegna dell'Autorita' giudiziaria belga (Stato dove vige sistema che pure non prevede limiti massimi per la carcerazione), insegnando che: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo aveva effettivamente non soltanto ripetutamente giudicato i sistemi basati sul controllo periodico ravvicinato perfettamente rispettosi delle garanzie fondamentali previste dall'art. 5, comma 3 della Convenzione, ma anzi si era mostrata piuttosto scettica verso astratte, pur se ovviamente legittime, previsioni legislative di limiti temporali sganciati dalla costante valutazione dell'opportunita', ritenendo invece preferibili i piu' responsabilizzanti sistemi che impongono alle autorita' giudiziarie nazionali di vigilare costantemente affinche', negli specifici concreti casi giudiziari, la durata della detenzione preventiva non superi il limite della ragionevolezza, a prescindere anche dal rispetto dei limiti massimi di custodia. Tuttavia, in ordine all'espressa previsione ostativa dell'art. 18.1, lett. e) non appariva legittima un'interpretazione sistematica e razionalizzatrice sul modello di quella recentemente e doverosamente operata dalla stessa Corte di cassazione con riferimento alla condizione ostativa dell'esigenza di motivazione del mandato di arresto; il principio di interpretazione conforme non potrebbe infatti servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale, specialmente per l'obiettiva conformita' del principio contenuto in questa causa di esclusione della consegna con quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione; Rilevato che con nota 12 ottobre 2006 il procuratore generale in sede, dando atto del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, ha chiesto nell'ordine: la disapplicazione dell'art. 18, lett. e) per il suo palese contrasto con il contenuto della decisione quadro 13 giugno 2002 del Consiglio dell'Unione europea (di cui la legge n. 69/2005 costituisce norma di attuazione); sollevare questione di legittimita' comunitaria; sollevare questione di legittimita' costituzionale; Ritenuto che questa Corte distrettuale serenissima dovrebbe respingere la richiesta di emissione dell'ordinanza cautelare, in ragione dell'inequivoco disposto della lettera e) del primo comma dell'art. 18 della legge 69/2005, non risultando previsti nell'ordinamento processualpenalistico tedesco termini massimi di custodia cautelare; Ritenuto che, per le ragioni gia' indicate nella richiamata sentenza Cusini, non e' possibile disapplicare tale norma ostativa; Ritenuto che la conformita' letterale della norma in esame all'ultimo comma dell'art. 13 Cost. impone di apprezzare prima la rilevanza della problematica di conformita' della causa di esclusione della consegna alla nostra Costituzione, in particolare verificando se si tratti di norma rispondente ad un principio generale indefettibile dell'Ordinamento giuridico interno, come tale idoneo a superare eventuali principi e norme comunitarie di diverso contenuto; Ritenuto che appare rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, primo comma, lettera e) della legge n. 69/2005, nella parte in cui impone il rifiuto della consegna a Stato la cui normativa non preveda limiti massimi di carcerazione preventiva, in relazione agli artt. 11, 117.1 e 3 Cost.; Ritenuto infatti che: la disciplina dettata nella Decisione quadro 13 giugno 2002 ha il dichiarato scopo di accelerare e facilitare la consegna di estradandi all'interno degli Stati che aderiscono all'Unione europea, nella consapevolezza che proprio tale adesione, soggetta a verifiche anche di conformita' ai principi stabiliti dalle Convenzioni europee, garantisce tendenzialmente il rispetto comune dei valori essenziali condivisi; cio' ha determinato la scelta comunitaria della sostituzione del sistema estradizionale con quello del mandato di arresto europeo, nell'ambito dei soli Paesi membri; introducendo il requisito assolutamente ostativo dei limiti massimi per la carcerazione, il legislatore nazionale ha previsto una condizione che impone il rifiuto della consegna (e quindi il non funzionamento del sistema del mandato di arresto europeo), condizione tuttavia non prevista ne' accennata dalla Decisione quadro; tale requisito ostativo, in ragione delle diverse modalita' con cui i sistemi nazionali risolvono il problema della verifica della permanente legittimita' ed opportunita' della carcerazione, del resto in ossequio all'obbligo posto dall'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si risolve di fatto in un insormontabile ostacolo alla consegna per le richieste provenienti dalla maggior parte degli Stati dell'Unione europea, anche di consolidata tradizione giuridica, con cio' vanificando la stessa adesione formale dello Stato italiano al sistema del mandato di arresto europeo; come ricordato nel passaggio motivazionale tratto dalla sentenza Cusini, in realta' proprio la Corte europea dei diritti dell'uomo ha gia' ripetutamente insegnato e giudicato che appare piu' conforme ai principi europei un sistema che imponga e comunque garantisca un controllo permanente e ravvicinato della carcerazione in atto, rispetto al sistema che prevedendo i limiti massimi risulta compatibile anche con il protrarsi ingiustificato di custodia pur formalmente legittima; con tali premesse, il risultato del negare la consegna a Stati la cui disciplina cautelare, pur diversa dalla nostra, appare in realta' non solo non contraria ma addirittura piu' coerente con i principi giuridici europei pare proprio risolversi in un contrasto con gli articoli: 11 e 117.1 della Costituzione, quanto alla sostanziale vanificazione della disciplina europea; 3 Cost. per l'irragionevolezza del considerare la nostra soluzione nazionale dei limiti massimi come parametro non solo interno, ma da imporre agli Stati esteri pur in un contesto in cui quegli Stati consapevolmente hanno disciplinato il problema (la verifica della opportunita' e legittimita' del protrarsi della custodia cautelare) risolvendolo con soluzioni valutate anche come maggiormente adeguate del nostro dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sul punto sia consentito rinviare alla giurisprudenza specificamente indicata nella sentenza Cusini); Ritenuto che pare spettare alla competenza propria della Corte costituzionale, anche per la delicatezza istituzionale delle implicazioni connesse, la soluzione interpretativa del problema del rapporto tra l'art. 13, ultimo comma della Costituzione (che l'art. 18, lett. e), legge n. 69/2005 richiama) ed i principi e le norme europee, e in particolare la risposta al quesito se la norma contenuta nell'articolo 13 debba essere considerata di rilevanza sistematica tale da non consentire il riconoscimento delle diverse e pur efficaci soluzioni sul punto date da diversi Stati della comunita' europea; Ritenuto che, trattandosi di materia processuale, non pare sussistere una richiesta di intervento additivo in malam partem (non consentito alla Corte adita in forza del principio della riserva di legge in materia penale), mentre la soluzione proposta (l'esclusione della norma de qua) appare costituzionalmente obbligata e in particolare non soluzione che costituisca l'esito di scelta caratterizzata dalla discrezionalita' propria del Legislatore; Ritenuto che la questione e' rilevante nel presente procedimento giurisdizionale, in quanto nell'accertata sussistenza degli altri requisiti - allo stato ed impregiudicate diverse valutazioni in esito al contraddittorio camerale - ove la norma dell'art. 18.1, lett. e) fosse dichiarata non conforme a Costituzione questa Corte dovrebbe emettere la richiesta misura cautelare, altrimenti preclusa ex lege; Ritenuto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo, anche con notifica al De Luca, che e' parte di questo procedimento incidentale;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante nel presente procedimento e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18.1, lett. e), legge n. 69/2005, in riferimento agli artt. 3, e 117.1 Cost.. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il presente procedimento. Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata al De Luca e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 24 ottobre 2006 Il Presidente: Zampetti Il consigliere estensore: Citterio 07C0243