N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2006

Ordinanza   emessa   il   11 maggio   2006   (pervenuta   alla  Corte
costituzionale  il  6 febbraio  2007)  dal  tribunale  di Spoleto nel
procedimento penale a carico di Urbani Paolo ed altri

Reati  tributari - Condono fiscale - Previsione della non punibilita'
  per  determinati  reati  - Violazione delle norme costituzionali in
  materia  di amnistia - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento
  tra  cittadini - Violazione del principio di capacita' contributiva
  -  Incidenza  sul  dovere  di osservanza della Costituzione e delle
  leggi  -  Lesione del principio dell'obbligatorieta' dell'esercizio
  dell'azione penale.
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15.
- Costituzione, artt. 3, 53, 54, 79 e 112.
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Decidendo  in  ordine  alla richiesta di emissione di sentenza ex
art. 129  c.p.p.,  avanzata  dalle  difese,  ed  in particolare dalla
difesa di Urbani Paolo e Urbani Bruno;

                            O s s e r v a

    Con  particolare  riferimento  ai  reati  fiscali  contestati  ai
predetti  imputati,  quali  legali rappresentanti della ditta «Urbani
Tartufi  di  Paolo  e Bruno Urbani S.n.c.», inerenti l'evasione IVA e
quella  delle II.DD. per gli anni di imposta 1998 (capi F, H, I3, L3,
M3, L4), 1999 (capi E, H, H3, I3, A4, C4, M4), 2000 (capi F, H, I, L,
D3,  E3,  H3,  I3,  T3,  Z3,  A4,  B4,  14,  M4,  N4)  non coperti da
prescrizione,   i   difensori   hanno   chiesto  emettersi  immediata
declaratoria  di  non  doversi  procedere  in  forza  di  intervenuta
definizione, ex art. 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, del processo
verbale  di  constatazione  della  G.d.F.  Comando nucleo provinciale
della Polizia tributaria di Perugia, n. 107 del 16 settembre 2002. In
proposito,  la  competente  amministrazione  finanziaria ha attestato
l'avvenuto  versamento dell'importo di legge per la definizione (nota
7  dicembre  2004 in atti) e l'assenza di carichi pendenti risultanti
al sistema informativo dell'anagrafe tributaria (nota 1° luglio 2003,
protocollo n. 10608 in atti).
    L'esame   da   parte   del   collegio  del  processo  verbale  di
constatazione 16  settembre 2002 non ha evidenziato elementi (assenza
di  corrispondenza con i dati contenuti nel processo verbale) per far
ritenere non perfezionata la definizione.
    La   proponenda   questione   dell'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  15,  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, fermo restando il
potere  dell'adita Corte (ai sensi dell'art. 27, legge n. 87/1953) di
declaratoria    dell'illegittimita'   conseguenziale   di   parte   o
dell'intera  ulteriore  normativa  in  tema  di  condono,  si palesa,
quindi,  rilevante  ai  fini della decisione da emettere nel presente
procedimento.
    Sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione  valgano le
seguenti considerazioni.
Violazione dell'art. 79 Cost.
    A   questo   tribunale   non  sfugge  che  l'adita  Corte  (sent.
n. 369/1988),   pronunziando  in  materia  di  condono  edilizio,  ha
evidenziato  che  i  «moderni  condoni penali», sostanziandosi in una
complessa  fattispecie  estintiva  (che si  compone  della domanda di
condono,   del   pagamento   delle  rate  di  legge,  della  verifica
amministrativa  della  definizione)  non possono essere ricondotti ai
«tradizionali  (forse  arcaici)  istituti  di  clemenza  o, comunque,
estintivi  del  reato», perche' presuppongono una propria particolare
ragion d'essere e, in particolare, «una netta distinzione, se non una
separazione,  tra reato e punibilita», utilizzando quest'ultima quale
«mezzo per orientare condotte susseguenti all'illecito», utili a fini
spesso  estranei  alla  tutela  del  bene offeso dal reato, «sotto il
miraggio del premio dell'estinzione del reato».
    Non   sfugge,   parimenti,   che   (sent.   n. 427/1995)  «esiste
nell'ordinamento  vigente  tutta  una  serie  di atti legislativi che
determinano  lo  stesso  effetto  estintivo  del  reato  prodotto dal
condono  edilizio,  e  per i quali, a differenza di quanto accade nel
caso  dell'amnistia,  non sono previste procedure legislative diverse
da  quelle  ordinarie»  (es.  oblazione  ex artt. 162 e 162-bis c.p.;
oblazioni   introdotte   dalla   legge   n. 689/1981;  previsione  di
estinzione  di  reati  collegata ad adempimenti richiesti agli autori
degli stessi).
    Occorre  tuttavia  evidenziare che i condoni penali, a differenza
delle  altre  fattispecie  estintive da ultimo citate (che concernono
limitatissime  ipotesi di reati contravvenzionali con comminatoria di
una  sanzione  anticipata o, semmai, ipotesi, generali e speciali, di
ravvedimento  operoso,  rigorosamente  delimitate, dal punto di vista
spaziale  e  temporale,  dal  legislatore), appaiono essere gli unici
casi  di  procedimento  estintivo  (ovvero  di rinunzia all'esercizio
della potesta' punitiva nei confronti) di tutti i reati riconducibili
a  determinate  fattispecie  astratte,  commessi  sino  ad  una  data
prefissata,  subordinato  al pagamento di somme e/o ad altre condotte
del reo.
    Al  di  la'  di  qualsiasi  espediente  definitorio, ed al di la'
dell'esistenza o meno di una mediazione fattuale tra norma ed effetto
estintivo, non e' dato, dunque, distinguere alcuna diversita' tra gli
effetti  concretamente  determinati  da  un'amnistia  condizionata  e
quelli  a  sua  volta determinati da un condono penale: in entrambi i
casi  viene  in  rilievo un generale effetto estintivo (o di rinunzia
all'esercizio  della  potesta' punitiva), limitato ad una determinata
«finestra  temporale»,  connesso  al  pagamento  di  somme  e/o altre
condotte del reo.
    E  tuttavia,  la  Costituzione  ha  previsto  che  la  produzione
concreta  di  un siffatto generale effetto, comportando una eclatante
eccezione  al  principio  di eguaglianza dei cittadini di fronte alla
legge  ed  al  principio  di  obbligatorieta' dell'azione penale, sia
affidata  ad  un (solo) istituto, appunto l'amnistia, in forza di una
particolare  procedura  deliberativa  parlamentare,  richiedente  una
maggioranza qualificata.
    Nel   caso   di  specie,  l'avvenuta  previsione,  a  maggioranza
parlamentare  semplice,  della rinunzia alla punibilita' di un numero
impressionante  di condotte penalmente rilevanti, sanzionate con pene
edittali  elevate,  suscettibili finanche dell'applicazione di misure
cautelari   personali   detentive,   mai  prima  nella  storia  della
Repubblica attuata da un qualsiasi provvedimento cd. «di condono», si
pone  pacificamente  al  di  fuori  dei rigorosi confini che la Carta
fondamentale,  con l'art. 79, ha, in concreto, posto all'esercizio di
tale rinunzia.
Violazione  degli  artt. 3 (sotto il profilo della irragionevolezza e
della disparita' di trattamento tra cittadini), 53, 54 e 112 Cost.
    Ferma  restando  la questione di cui al punto precedente, osserva
questo Collegio che, la stessa Corte costituzionale, pur operando una
(non  condivisibile  alla luce di quanto in precedenza esposto) netta
distinzione  tra le figure dell'amnistia e del condono penale, ha, in
ogni  caso,  ritenuto  dette  figure  come  «specie»  di una generale
nozione  di  «misura  di  clemenza»,  che, comportando la rinunzia al
potere  punitivo  dello Stato, e' comunque soggetta a precisi vincoli
costituzionali.
    La  Corte  ha,  quindi,  evidenziato  con chiarezza che «tutte le
volte  in  cui  si  rompe il nesso costante tra reato e punibilita' e
quest'ultima  viene  utilizzata  per  fini estranei a quelli relativi
alla  difesa  dei  beni  tutelati attraverso l'incriminazione penale,
tale uso, nell'incidere negativamente sul principio di uguaglianza ex
art. 3   Cost.,  deve  trovare  la  sua  giustificazione  nel  quadro
costituzionale,   che   determina   il   fondamento   ed   i   limiti
dell'intervento  punitivo  dello  Stato.  La non punibilita' o la non
procedibilita', dovuta a situazioni successive al commesso reato deve
comunque  essere  valutata  in funzione delle finalita' proprie della
pena: ove l'estinzione della punibilita' irrazionalmente contrastasse
con  tali  finalita',  ove risultasse variante arbitraria, tale... da
svilire   il   senso  stesso  della  comminatoria  edittale  e  della
punizione, non potrebbe considerarsi costituzionalmente legittima».
    Ne  consegue  l'eccezionalita' dei provvedimenti di clemenza e la
«necessita'  di contenere nei piu' ristretti limiti l'esercizio della
relativa  potesta»,  tanto  piu'  «quando  l'effetto  estintivo debba
spiegarsi  nei confronti di reati che, direttamente o indirettamente,
violano  precetti,  costituzionalmente  sanciti,  posti  a  tutela di
fondamentali esigenze della comunita».
    Cio'  posto,  sulla  totale  non  corrispondenza del c.d. condono
fiscale di cui alla legge n. 289/2002 ai parametri sopra evidenziati,
giova evidenziare quanto segue:
        1.  -  Il  condono  di cui alla legge n. 289/2002 presenta le
seguenti caratteristiche (art. 15, ma non dissimili sono i meccanismi
previsti dall'art. 9):
          il perfezionamento della definizione delle varie ipotesi di
accertamento  fiscale  comporta  l'esclusione, ad ogni effetto, della
punibilita'  per  i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e
10  del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti  dagli  articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492
del  codice  penale,  nonche'  dagli  articoli 2621,  2622 e 2623 del
codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare  i  citati  reati  tributari,  ovvero  per  conseguirne  il
profitto   e   siano  riferiti  alla  stessa  pendenza  o  situazione
tributaria;
          trattasi,   dunque,   della   «sanatoria»   di   un  numero
oggettivamente  elevato  di condotte penalmente rilevanti, sanzionate
con pene edittali elevate, suscettibili finanche dell'applicazione di
misure cautelari personali detentive (da ricordare che nel giudizio a
quo si contestano reati relativi anche all'anno di imposta 2000);
          non  sono previsti limiti oggettivi di evasione, di tal che
possono essere sanate evasioni per miliardi di lire ovvero milioni di
euro;
          la  definizione  si sostanzia nel pagamento di una frazione
dell'imposta  (massimo  il  35%  delle  maggiori imposte e contributi
complessivamente   accertati   ovvero   indicati   negli   inviti  al
contraddittorio,  superiori  a  50.000  euro;  ovvero  applicando  un
aliquota del 20% alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti  negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo
o  riducendo  del 50 per cento l'aliquota applicabile alle operazioni
risultanti dal verbale stesso);
          qualora  gli  importi  da  versare  complessivamente per la
definizione  eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro
e,  per  gli  altri  soggetti,  la  somma  di 5.000 euro, gli importi
eccedenti  possono essere versati in due rate successive, ma l'omesso
versamento delle predette eccedenze non determina l'inefficacia della
definizione  (con  la  conseguenza che evasioni miliardarie diventano
immediatamente non punibili pagando poche migliaia di euro).
    Si  e'  dunque  in presenza di una «sanatoria» la cui portata non
trova  il  minimo  riscontro  nei  precedenti  provvedimenti  cd. «di
condono» emessi nella storia recente, in quanto:
        a) i   condoni   edilizi  di  cui  alle  leggi  n. 47/1985  e
n. 724/1994  e lo stesso condono edilizio di cui al d.l. n. 369/2000,
infatti,   da   un   lato   hanno   riguardato  reati  esclusivamente
contravvenzionali   dall'altro   hanno   tutti  previsto  dei  limiti
oggettivi  ben  precisi  ed  assai  stringenti alla sanabilita' degli
abusi edilizi;
        b) il condono fiscale di cui al d.lgs. n. 218/1997 ha escluso
la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516,   limitatamente   ai   fatti  oggetto  dell'accertamento,  ad
eccezione  dei  reati  di  cui agli art. 2, comma 3, e 4 del medesimo
decreto-legge.  La  non  punibilita'  ha coperto, dunque, nella quasi
totalita',  reati  contravvenzionali,  non e' stata estesa alla frode
fiscale  ed  e'  stata  comunque subordinata al pagamento dell'intera
imposta  accertata  e,  sia  pure  in  misura ridotta, delle sanzioni
tributarie normativamente previste;
        c) la   delega   al   Presidente   della  Repubblica  per  la
concessione  di  amnistia  per  i reati tributari di cui all'art. 67,
legge  n. 413/1991  non  ha  escluso dal novero dei reati sanabili la
frode  fiscale  (ma  era  un'amnistia),  ma  ha  comunque subordinato
l'efficacia  dell'estinzione dei reati in essa previsti all'integrale
pagamento di imposte, interessi e sopratasse;
    2.  -  Operato,  dunque,  un  confronto  con  tutti  i  «condoni»
precedenti  e  valutato  il  trattamento  di assoluto favore concesso
(come  mai  prima)  dal  condono  di  cui  alla  legge n. 289/2002 al
cittadino/contribuente  disonesto,  appare  francamente  difficoltoso
ipotizzare  un  vulnus  ai  principi  di eguaglianza dei cittadini di
fronte  alla  legge,  di  eguale concorrenza dei cittadini alle spese
pubbliche  in  ragione della loro capacita' contributiva, di rispetto
della  Costituzione  e delle leggi, di obbligatorieta' dell'esercizio
dell'azione  penale  maggiore  di quello posto in essere dalla citata
legge  n. 289/2002. Una deroga cosi' ampia di principi costituzionali
di  rango  assolutamente primario puo' trovare, dunque, una (comunque
ardua)  giustificazione,  solo  nella  misura  in  cui  si  valuti la
presenza di una situazione di assoluta eccezionalita'. da intendersi,
evidentemente, come «unicita» e/o «inevitabilita' altrimenti», ovvero
un   adeguato  bilanciamento  di  contrapposti  interessi  di  eguale
rilevanza.
    3.  -  Orbene, con riferimento al condono ex legge n. 47/1985, la
Corte  costituzionale  ha  osservato che «il legislatore... ha inteso
chiudere  un  passato di illegalita' di massa, alla quale aveva anche
contribuito  la  non  sempre  perfetta  efficienza  delle  competenti
autorita'  amministrative  ed ha mirato a porre sicure basi normative
per  la  repressione futura difatti che violano fondamentali esigenze
sottese  al  governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio
dell'iniziativa  economica  privata,  il  suo  coordinamento  a  fini
sociali  la funzione sociale della proprieta', la tutela del paesaggi
o e del patrimonio storico ed artistico ecc... E questi beni, secondo
la  discrezionale,  ed  incensurabile in questa sede, valutazione del
legislatore  del  1985, non potevano essere validamente difesi per il
futuro,  se non con la cancellazione del notevole, ingombrante carico
pendente   relativo   alle   passate  illegalita'  di  massa»  (sent.
n. 369/1988).
    Successivamente,  con riferimento all'art. 39, legge n. 724/1994,
la   Corte  ha  osservato  che  «...  il  carattere  dell'art. 39  e'
sicuramente  quello di norma del tutto eccezionale in relazione anche
a  ragioni  contingenti  e straordinarie di natura finanziaria. Ne' a
tale   configurazione   si  oppone...  la  considerazione  del  lungo
intervallo  trascorso dalla concessione del condono di cui alla legge
n. 47   del   1985...  l'entita'  del  fenomeno  di  applicazione  ed
utilizzazione  della  norma  impugnata  nelle  varie regioni induce a
ritenere  la persistenza dell `abusivismo, anche successivamente alle
disposizioni   di  cui  alla  legge  n. 47/1985...  e,  pertanto,  la
necessita'   di   un   recupero   della   legalita'   attraverso   la
regolamentazione  dell'assetto  del  territorio, onde procedere ad un
definitivo  riordino  della  materia  (anche  attraverso la normativa
collegata richiamata di seguito).
    Certamente,  una tale soluzione, ove fosse reiterata, soprattutto
con   ulteriore  e  persistente  spostamento  dei  termini,  riferiti
all'epoca  dell'abuso  sanabile,  non  troverebbe giustificazione sul
piano  della  ragionevolezza,  in quanto finirebbe col vanificare del
tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha
considerato   illegali   perche'   contrastanti  con  la  tutela  del
territorio...
    Per  le  medesime  ragioni,  non puo' ritenersi la sussistenza di
quel  contrasto della norma sulla estinzione della punibilita' con le
finalita'  proprie  della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni
tutelati  attraverso  l'incriminazione,  che rappresenta un ulteriore
limite  costituzionale al potere di clemenza, sempre sotto il profilo
della  irragionevolezza.  La normativa sul condono presenta, infatti,
aspetti  che  sono  direttamente volti al ripristino della tutela del
controllo   del   territorio,   come   dimostrano,  tra  l'altro,  le
previsioni...  di limiti di cubatura per l'ammissione della sanatoria
e,  in  materia  di  abusi  in  aree  vincolate, l'affermazione della
necessita'    dell'acquisizione    dei    pareri   favorevoli   delle
amministrazioni  preposte alla tutela dei vincoli ritenuti prioritari
dal legislatore... (sent. n. 427/1995)».
        4.  -  E  tuttavia,  se  quelli  esposti  sono i parametri di
valutazione  del  rispetto  dei  vincoli costituzionali del potere di
clemenza,  e,  in  definitiva,  dell'eccezionalita'  giustificante la
rinunzia  al  potere punitivo dello Stato per un numero indeterminato
di  reati  commessi in un definito periodo di tempo, mediante un atto
di  legislazione  ordinaria  approvato da una contingente maggioranza
parlamentare, dette condizioni, nel caso di specie, non possono dirsi
realizzate, in quanto:
          a) Ben  due provvedimenti di clemenza in materia tributaria
sono  gia'  intervenuti  nel  corso degli ultimi quindici anni, prima
dell'odierno  condono,  cosi' che il terzo provvedimento, di cui alla
legge  n. 289/2002,  che ha, tra l'altro, significativamente ampliato
il  trattamento  di favore rispetto ai precedenti, non puo' ritenersi
intervento  di  chiusura  con  un passato di illegalita' di massa, ma
ciclica  manifestazione  di impotenza dello Stato a reperire adeguate
risorse  finanziarie  e/o  a  porre  in  essere un'adeguata azione di
contrasto all'evasione;
          b) il  riordino  del  diritto  penale  tributario  e'  gia'
avvenuto con la legge n. 516/1982 («manette agli evasori»), mentre il
d.lgs. n. 74/2000, promulgato peraltro ben due anni prima del condono
oggetto  di  trattazione, si e' limitato a restringere le fattispecie
di   reato   in   materia  e  ad  introdurre  soglie  di  punibilita'
estremamente  elevate,  cosi'  che anche sotto tali profili si palesa
inesistente  l'esigenza  di chiudere con un passato di illegalita' di
massa,  in  realta'  non  piu'  ipotizzabile in forza della suesposta
nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 74/2000 cit.;
          c) Unico  «limite»  previsto  dalla  legge  n. 289/2002  e'
l'esclusione  dalle  ipotesi  non  punibili  della fattispecie di cui
all'art. 8,  d.lgs.  n. 74/2000;  esclusione  che  appare  di per se'
irragionevole,  tenuto conto della prevista non punibilita' dei reati
di  cui agli artt. 2 e 3 (non si punisce chi froda, ma si punisce chi
si limita a fornire gli strumenti elusivi al frodatore);
    Al  contrario,  come  in precedenza gia' evidenziato, si rinunzia
alla  punibilita'  di  un  numero  impressionante di reati di elevata
gravita',  non  si  prevedono  limiti  all'entita'  dell'evasione, si
pretende il pagamento di una modesta quota-parte delle imposte evase,
senza  sanzioni  ulteriori  e,  cio'  che  e'  piu' grave, in caso di
importi da versare complessivamente per la definizione eccedenti, per
le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti,
la  somma  di 5.000 euro, si consente a che l'effetto estintivo della
punibilita'  scatti  indipendentemente  dal  versamento  delle  somme
eccedenti  i  suesposti (invero irrisori) limiti. Qualora, poi, dette
somme  non  siano  versate,  si  procede con l'ordinaria iscrizione a
ruolo e l'applicazione di una sanzione amministrativa (!);
    E'  da  chiedersi,  quindi, in qual modo la forte riduzione delle
somme  da  pagare,  l'immediato recupero di poche migliaia di euro, e
l'affidarsi,  in  caso  di  mancato versamento delle somme ulteriori,
all'aleatorieta'  delle ordinarie procedure di recupero coattivo, sia
idoneo   a   tutelare  i  medesimi  beni-interessi  presidiati  dalle
fattispecie  penali  disapplicate  e giustifichi la deroga a principi
aventi  rango  costituzionale  primario,  quali  quelli  di  cui agli
artt. 3, 53, 54 e 112 Cost.;
          d) Appare,  poi, opportuno evidenziare, in particolare, che
la  definizione  di  cui all'art. 15 cit. non discende minimamente da
un»'autodenuncia»,  ne'  sostanzia  l'emersione di evasioni nascoste,
trattandosi   di  condono  in  presenza  di  gia'  emessi  avvisi  di
accertamento,   inviti  al  contraddittorio  o  processi  verbali  di
constatazione,   con  cio'  venendo  in  gran  parte  meno  anche  la
connotazione  del  condono  come  strumento  volto  ad  orientare  la
condotta del reo susseguente al reato, per il raggiungimento, in ogni
caso,  di  fini di cortissimo respiro secondo quanto gia' evidenziato
nel precedente punto c);
          e) La  conclusione,  evidentemente, non puo' che essere che
contingenti «esigenze di cassa», costituenti risultante ciclica della
persistente insufficienza dell'azione di contrasto all'evasione e per
il  perseguimento  delle  quali  potevano senz'altro prevedersi altri
interventi tutti pacificamente non lesivi (o meno lesivi) di principi
fondamentali dell'ordinamento Repubblicano (tenuto conto che numerose
manovre  finanziarie  della  medesima  entita',  se  non  di  entita'
maggiore,  di  quella prevista dalla legge finanziaria 2003 non hanno
previsto l'utilizzo dello strumento del condono fiscale), non possono
in  alcun  modo  giustificare,  nel  caso concreto, tutti gli effetti
dirompenti  (sin  qui  descritti)  prodotti  dalla  disciplina  posta
dall'art.  15,  legge  n. 289/2002  e,  piu' in generale, dall'intera
normativa   di   condono   fiscale   introdotta  dalla  citata  legge
finanziaria 2003.
    Occorre,  infine,  evidenziare  come  non  possa  che disporsi la
sospensione dell'intero procedimento, attesa la pacifica strettissima
connessione   probatoria   tra  tutte  le  fattispecie  concretamente
contestate,  risultando,  infatti, contrastante con evidenti esigenze
di   economia   processuale  la  separazione  delle  fattispecie  non
direttamente  interessate dalla soluzione della presente questione di
costituzionalita',  cio'  comportando l'irragionevole duplicazione di
attivita' istruttorie dibattimentali comuni a tutti i reati.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 1, legge Cost. n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
costituzionalita'  dell'art. 15,  legge n. 289/2002 per contrasto con
gli artt. 3, 53, 54, 79, 112 Costituzione, nella parte in cui prevede
la non punibilita' per i reati commessi in materia tributaria;
    Dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del
procedimento alla Corte costituzionale;
    Dispone la sospensione del procedimento in corso;
    Dispone  la  notificazione della presente ordinanza al Presidente
del   Consiglio   dei  ministri,  nonche'  la  sua  comunicazione  al
Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.
        Spoleto, addi' 11 maggio 2006
                       Il Presidente: Pinelli
Il giudice estensore: Avenoso
07C0244