N. 59 SENTENZA 19 febbraio - 2 marzo 2007

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento   -   Immunita'   parlamentari   -   Giudizio  civile  per
  risarcimento  danni  a  seguito  delle  dichiarazioni  rese  da  un
  parlamentare  -  Deliberazione  di insindacabilita' della Camera di
  appartenenza  -  Conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato
  proposto  dal  Tribunale di Roma - Sussistenza del nesso funzionale
  tra  dichiarazioni  rese  extra moenia e atti tipici della funzione
  parlamentare  - Spettanza al Senato della Repubblica della potesta'
  contestata.
- Deliberazione del Senato della Repubblica 30 giugno 2004.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.10 del 7-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
30 giugno 2004 (Doc. IV-ter, n. 5) relativa alla insindacabilita', ai
sensi  dell'art. 68,  primo comma, della Costituzione, delle opinioni
espresse   dal  senatore  Emiddio  Novi,  promosso  con  ricorso  del
Tribunale  di Roma - sezione prima civile, notificato il 18 settembre
2006, depositato in cancelleria il 3 ottobre 2006 ed iscritto al n. 5
del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di merito.
    Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  23 gennaio  2007  il  giudice
relatore Sabino Cassese;
    Udito l'avvocato Stefano Grassi per il Senato della Repubblica.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  dell'8 aprile  2005, il Tribunale di Roma ha
promosso  conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avverso la
delibera  adottata il 30 giugno 2004 (Doc. IV-ter, n. 5) con la quale
il  Senato  della Repubblica ha statuito che le dichiarazioni oggetto
del processo civile, instaurato da quarantuno magistrati con funzioni
di  sostituto  procuratore  della  Repubblica  presso il Tribunale di
Napoli,  nei confronti del senatore Emiddio Novi, concernono opinioni
espresse   da   quest'ultimo   nell'esercizio   delle   sue  funzioni
parlamentari,   ai   sensi   dell'articolo 68,   primo  comma,  della
Costituzione.
    1.1.  -  Il  Tribunale  ricorrente  riferisce  che  nel  giudizio
pendente  dinanzi  a  se',  gli attori hanno chiesto, tra l'altro, il
risarcimento  dei  danni  asseritamene  subiti  in  conseguenza di un
articolo,  a firma del sen. Novi, pubblicato nel quotidiano «Roma» il
7 febbraio  2002, con il titolo «Il palazzo brucia e c'e' chi pensa a
spargere  veleni»,  nel  cui  contesto  lo stesso formulava accuse di
inettitudine e opportunismo politico nei confronti della magistratura
napoletana   impegnata,  secondo  le  affermazioni  del  senatore,  a
difendere  i  propri  interessi  corporativi  e,  in  molti  casi,  a
difendere  il  potere  «di  una sinistra affarista e prevaricatrice».
Inoltre,  la  Procura  di  Napoli era definita come un «fortino della
legalita»,  assediato  da  un  disordine  che  vedeva  protagonisti e
responsabili  magistrati intenti a invocare «la cacciata di Cordova».
Denunciava,  infine,  l'ideazione  di  un  sistema per il controllo e
l'azzeramento  volto  a insabbiare e deviare le inchieste scomode sui
rapporti  tra  sinistra  imprenditrice e camorra, sviluppatosi in «un
contesto di egemonia post-comunista».
    Riferisce altresi' il Tribunale che, costituitosi in giudizio, il
convenuto  senatore  ha  eccepito  l'insindacabilita'  delle  proprie
dichiarazioni a norma dell'art. 68, primo comma, Cost.
    Il Tribunale di Roma, ritenendo che le opinioni espresse dal sen.
Novi  nell'articolo da lui sottoscritto non risultano riferibili agli
atti  funzionali  dallo stesso prodotti in giudizio, ha trasmesso gli
atti  al  Senato  della Repubblica, per la verifica della sussistenza
della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost.
    Il  Senato  della  Repubblica,  con deliberazione dell'Assemblea,
adottata  nella  seduta  del 30 giugno 2004, ha approvato la proposta
della  Giunta  delle elezioni e delle immunita' parlamentari, volta a
dichiarare  che  le affermazioni del sen. Novi, oggetto del giudizio,
concernono   opinioni   espresse   da   un   membro   del  parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, a norma dell'art. 68, primo comma,
Cost.
    Secondo il Tribunale, le affermazioni contenute nell'articolo del
sen.  Novi,  secondo  cui i magistrati di Napoli erano arrivati a non
incriminare ovvero ad assolvere non meglio specificati camorristi per
evitare  di dover indagare anche certi imprenditori legati ai partiti
di   sinistra,   configurano  «gravissime  accuse  alla  magistratura
napoletana  sia  inquirente  che  giudicante  che  non  trovano alcun
riscontro  in  nessuno  dei  passi di atti parlamentari che la Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari ha addotto a fondamento
del proprio giudizio d'insindacabilita».
    Pertanto,   il  Tribunale  di  Roma,  ha  proposto  conflitto  di
attribuzione  nei  confronti del Senato della Repubblica e ha chiesto
che  questa  Corte,  previa delibazione di ammissibilita', annulli la
deliberazione  di insindacabilita' adottata dall'Assemblea del Senato
della  Repubblica  nella  seduta  del  30  giugno 2004  in  relazione
all'articolo  a  firma  del sen. Novi intitolato «Il Palazzo brucia e
c'e'  chi pensa a spargere veleni», pubblicato il 7 febbraio 2002 nel
quotidiano  «Roma», «quantomeno in riferimento all'opinione da questi
espressa in ordine all'asserito mancato perseguimento penale da parte
dei magistrati napoletani di alcuni camorristi asseritamente legati a
non  meglio  precisati imprenditori vicini ai partiti di sinistra» e,
conseguentemente,  dichiari che non spetta al Senato della Repubblica
deliberare che le suddette dichiarazioni concernono opinioni espresse
da   un   membro   del   Parlamento   nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.
    2.  -  Il  presente conflitto e' stato dichiarato ammissibile con
ordinanza n. 320 del 5 luglio 2006.
    3.  -  Si  e'  costituito in giudizio il Senato della Repubblica,
eccependo  l'inammissibilita'  e  l'improcedibilita'  del  ricorso  e
concludendo, comunque, per la sua infondatezza.
    In  una  prima  memoria,  la  difesa  del Senato della Repubblica
osserva  che  la  dichiarazione  di  insindacabilita', proposta dalla
Giunta  delle  elezioni  e  delle immunita' parlamentari ed approvata
dall'Assemblea,  ha  verificato  la sostanziale corrispondenza tra le
opinioni  espresse  a  mezzo  stampa  e i numerosi interventi in atti
formali  svolti  dal sen. Novi in Aula, nei quali lo stesso precisava
le  proprie  opinioni  critiche  nei  confronti  dei magistrati della
Procura di Napoli. Aggiunge che tale corrispondenza e' stata valutata
in  modo ampio e dettagliato anche nel corso della discussione che ha
preceduto  il  voto favorevole alla dichiarazione di insindacabilita'
da parte dell'Assemblea. Ad avviso della difesa, detta valutazione e'
stata  riferita complessivamente all'articolo oggetto del conflitto e
non  puo'  venir contestata con riferimento ad una parte specifica di
esso.
    La  stessa  difesa del Senato osserva che la valutazione compiuta
dall'Assemblea  ha  avuto  «chiara  considerazione» dell'orientamento
giurisprudenziale  della  Corte  costituzionale  in  tema  di  «nesso
funzionale»   fra   le  opinioni  espresse  dal  senatore  fuori  dal
Parlamento e l'esercizio delle funzioni parlamentari; e che ulteriori
atti  parlamentari  a firma del sen. Novi - alcuni anteriori ai fatti
oggetto  del  conflitto  -  attestano l'antico interesse dello stesso
alle  tematiche  della lotta alla criminalita' in Campania e a quelle
dell'amministrazione degli enti locali nella stessa Regione.
    In  prossimita' della data fissata per l'udienza, il Senato della
Repubblica  ha  depositato  una  seconda memoria, allegando ulteriori
atti funzionali, a firma del sen. Novi, successivi alla pubblicazione
dell'articolo di stampa.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Il Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato avverso la delibera adottata il 30 giugno 2004
(Doc.  IV-ter,  n. 5),  con  la  quale  il Senato della Repubblica ha
statuito che le dichiarazioni oggetto del processo civile, instaurato
da  quarantuno magistrati con funzioni di sostituto procuratore della
Repubblica  presso  il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore
Emiddio   Novi,   concernono   opinioni   espresse   da  quest'ultimo
nell'esercizio    delle   sue   funzioni   parlamentari,   ai   sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
    Nel  giudizio  pendente  dinanzi  al  Tribunale, gli attori hanno
chiesto,  tra l'altro, il risarcimento dei danni asseritamente subiti
in  conseguenza  di  un  articolo,  a  firma  del convenuto senatore,
pubblicato  nel  quotidiano  «Roma» il 7 febbraio 2002, con il titolo
«Il palazzo brucia e c'e' chi pensa a spargere veleni».
    Secondo il Tribunale, le affermazioni contenute nell'articolo del
sen.  Novi  - secondo cui i magistrati di Napoli erano arrivati a non
incriminare ovvero ad assolvere non meglio specificati camorristi per
evitare  di dover indagare anche certi imprenditori legati ai partiti
di  sinistra  -  configurano  «gravissime  accuse  alla  magistratura
napoletana  sia  inquirente  che  giudicante  che  non  trovano alcun
riscontro  in  nessuno  dei  passi di atti parlamentari che la Giunta
delle elezioni e delle immunita' parlamentari ha addotto a fondamento
del proprio giudizio d'insindacabilita» e, «quantomeno in riferimento
all'opinione   [...]   espressa   in   ordine   all'asserito  mancato
perseguimento  penale  da  parte  dei magistrati napoletani di alcuni
camorristi  asseritamente  legati a non meglio precisati imprenditori
vicini  ai  partiti  di  sinistra»,  non sono espressione di funzioni
parlamentari e non sono, pertanto, insindacabili.
    2.  -  In  via  preliminare,  va  confermata l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone  i presupposti soggettivi e oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 320 del 2006.
    3. - Nel merito, il ricorso e' infondato.
    3.1  -  Va  ribadita  la costante giurisprudenza di questa Corte,
secondo   cui,  per  la  sussistenza  del  nesso  funzionale  tra  le
dichiarazioni  rese  da  un parlamentare all'esterno e l'esercizio da
parte  sua  di un'attivita' parlamentare, e' necessario che ricorrano
contemporaneamente  due elementi: il legame temporale fra l'attivita'
parlamentare  e  l'attivita'  esterna,  di  modo che questa abbia una
finalita'  divulgativa  della  prima (sentenze numeri 416, 347, 317 e
260  del  2006);  la  sostanziale  corrispondenza  di  significato  -
ancorche'  non  testuale  -  tra  opinioni espresse nell'esercizio di
funzioni parlamentari e atti esterni, non essendo sufficiente ne' una
mera  comunanza  di argomenti o di contesto politico cui esse possano
riferirsi  (sentenze  n. 221  del  2006  e  n. 176 del 2005), ne' una
generica  omogeneita'  (sentenza  n. 335 del 2006), ne' tantomeno una
mera unita' tematica (sentenza n. 164 del 2005).
    3.2.   -  Occorre,  dunque,  verificare  l'esistenza  del  legame
temporale  ed  accertare se l'attivita' esterna sia caratterizzata da
una   sostanziale   corrispondenza  di  significato  con  l'attivita'
parlamentare.
    Uno  stretto  legame  temporale sussiste tra l'articolo di stampa
del  7 febbraio  2002  e  due interventi in Aula (del 5 e 21 dicembre
2001),   tre   interpellanze   (n. 2-00104  del  19 dicembre  2001  e
nn. 2-00122  e  2-00123  del  25 gennaio  2002)  e una interrogazione
(n. 4-01264 del 24 gennaio 2002) del parlamentare.
    Vi e', inoltre, sostanziale corrispondenza di significato tra gli
orientamenti  manifestati  in  tali  atti  e  il  contenuto  di detto
articolo di stampa.
    Con   argomentazioni   sostanzialmente   coincidenti  con  quelle
contenute   nell'articolo  a  sua  firma,  relative  alle  accuse  di
inettitudine  e  di  opportunismo  politico rivolte ad alcuni settori
della  magistratura  napoletana,  il  sen.  Novi,  nell'interpellanza
n. 2-00123   del   25 gennaio   2002,  nell'intervento  in  Aula  del
21 dicembre  2001  e  nell'interpellanza  n. 2-00104  del 19 dicembre
2001,  denunciava,  da  un lato, la grave situazione organizzativa in
cui versava la Procura circondariale di Napoli, oppressa da un enorme
arretrato  dovuto alla lamentata inefficienza di alcuni settori della
magistratura  inquirente;  dall'altro,  «l'insofferenza» mostrata dai
«sostituti  dell'ex Procura circondariale ad adeguarsi alle regole» e
strumentalizzata  «dalle correnti di MD, dei Verdi e dei Ghibellini»,
al  fine di determinare una condizione di incompatibilita' ambientale
nei  confronti  del  procuratore  capo Agostino  Cordova. Inoltre, il
parlamentare   chiedeva  al  Ministro  della  giustizia  se  fosse  a
conoscenza  di  questo  «autentico sfascio provocato in alcuni uffici
giudiziari  del  Tribunale  di  Napoli  da  gestioni  incompetenti  e
dall'insufficiente impegno dei magistrati che, per coprire precedenti
e  censurabili  comportamenti professionali, ritengono di assicurarsi
una  sorta di protezione correntizia aderendo a quelle componenti che
possono contare sul sostegno della maggioranza del CSM».
    Sostanzialmente  coincidenti  con  le  esternazioni  relative  al
denunciato  «assedio»  della  Procura della Repubblica da parte della
«sinistra  giudiziaria»  appaiono  le  dichiarazioni del parlamentare
(intervento  in  Aula  del 5 dicembre 2001 e interpellanza n. 2-00104
del 19 dicembre 2001), in cui egli riferiva che cinque giudici per le
indagini   preliminari   di  Napoli  avevano  stilato  una  circolare
destinata  ai colleghi nell'intento di dissuaderli dall'accogliere le
istanze  di  intercettazione richieste dalla Procura nei confronti di
un indagato, leader dei «No global».
    Anche  le  affermazioni,  secondo  cui la magistratura partenopea
avrebbe ideato un sistema di controllo e azzeramento delle inchieste,
deviando   e  insabbiando  le  indagini  sui  rapporti  tra  sinistra
imprenditrice  e  camorra, possono ritenersi esternazioni divulgative
delle    opinioni    espresse    in   sede   parlamentare.   Infatti,
nell'interpellanza  n. 2-00122  del 25 gennaio 2002, veniva descritto
il  funzionamento  dell'assegnazione  dei fascicoli come condizionato
dalla  «sinistra»,  che  intendeva  tenere  sotto controllo, mediante
giudici  per le indagini preliminari politicizzati, l'intera gestione
delle  indagini  sui  reati  contro  la  pubblica amministrazione; e,
nell'interpellanza n. 2-00104 del 19 dicembre 2001, si denunciava che
le  sezioni giurisdizionali competenti per i reati contro la pubblica
amministrazione  sarebbero  state  monopolizzate  «da  magistrati che
militano nella corrente di magistratura democratica».
    Infine,  possono  ritenersi  esternazioni divulgative le critiche
rivolte  dal parlamentare alla magistratura napoletana, relative alla
complessa  vicenda  -  denunciata  nella  interrogazione  a  risposta
scritta  n. 4-01264  del 24 gennaio 2002 - concernente le rivelazioni
fatte  da  un  pentito  in  ordine  ad  affari conclusi tra una cosca
camorristica e la giunta di sinistra nel comune di Portici e alle non
adeguate  indagini condotte dalla Procura nazionale antimafia e dalla
Direzione investigativa antimafia.
    In  conclusione,  le dichiarazioni rese all'esterno dal sen. Novi
sono  riconducibili  all'esercizio della funzione parlamentare e sono
coperte dalla prerogativa costituzionale di insindacabilita'.
    Il   Senato   della   Repubblica,   ritenendo   insindacabili  le
dichiarazioni  rese  alla stampa dal sen. Novi il 7 febbraio 2002, in
quanto opinioni espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, non
avendo  ecceduto  i limiti delle proprie attribuzioni costituzionali,
non ha, quindi, leso le attribuzioni dell'autorita' giudiziaria.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  che  spettava al Senato della Repubblica deliberare che
le  dichiarazioni  rese dal senatore Emiddio Novi, per le quali pende
dinanzi  al  Tribunale  di  Roma il giudizio civile di cui al ricorso
indicato  in  epigrafe,  costituiscono opinioni espresse da un membro
del   Parlamento   nell'esercizio   delle   sue  funzioni,  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Cassese
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 2 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
07C0251