N. 74 ORDINANZA 21 febbraio - 9 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Ordinamento  penitenziario  -  Concessione  di benefici ai recidivi -
  Modifiche normative incidenti sui limiti di pena per l'accesso alla
  misura   dell'affidamento   in   prova   in   casi   particolari  -
  Applicabilita'  anche  ai condannati, recidivi reiterati, per reati
  commessi  prima  dell'entrata  in vigore della novella - Denunciata
  violazione  del  principio  di  irretroattivita' della legge penale
  sfavorevole - Sopravvenuta abrogazione di una delle norme impugnate
  -  Necessita'  di  nuovo  esame  della  rilevanza della questione -
  Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- D.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, art. 94-bis, introdotto dall'art. 8
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251; legge 5 dicembre 2005, n. 251,
  art. 10, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 25, comma secondo.
(GU n.11 del 14-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 94-bis del
d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza),
introdotto dall'art. 8 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
attenuanti  generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze  di  reato  per  i recidivi, di usura e di prescrizione),
nonche' dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge n. 251 del 2005, nella
parte  in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l'accesso alla
misura  alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari nei
confronti   di   persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  si
applichino   anche  ai  condannati,  recidivi  reiterati,  per  reati
commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251 del
2005,  promosso  con  ordinanza del 30 dicembre 2005 dal Tribunale di
sorveglianza  di  Firenze,  iscritta al n. 228 del registro ordinanze
2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª
serie speciale, dell'anno 2006.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 febbraio 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza depositata il 30 dicembre 2005, il
Tribunale  di  sorveglianza  di  Firenze ha sollevato, in riferimento
all'art. 25,   secondo   comma,   della  Costituzione,  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 94-bis  del  d.P.R. 9 ottobre
1990,  n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi stati di tossicodipendenza), introdotto
dall'art. 8  della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice
penale  e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti
generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze
di  reato  per  i  recidivi,  di  usura  e  di prescrizione), nonche'
dell'art. 10,  commi  1 e 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte
in cui prevedono che i nuovi limiti di pena per l'accesso alla misura
alternativa   dell'affidamento  in  prova  in  casi  particolari  nei
confronti   di   persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  si
applichino   anche  ai  condannati,  recidivi  reiterati,  per  reati
commessi prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 251 del
2005;
        che   il   Tribunale  rimettente  e'  chiamato  a  provvedere
sull'istanza,  presentata in data 7 marzo 2005, di applicazione della
misura   dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  a  scopo
terapeutico  ai  sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, e, in
subordine,  della  misura  della detenzione domiciliare, in relazione
all'esecuzione  della  pena di anni tre e mesi quattro di reclusione,
inflitta  con  sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
pen.,  in data 13 gennaio 2005, dal Giudice per l'udienza preliminare
del  Tribunale  di  Grosseto,  che ha riconosciuto l'aggravante della
recidiva reiterata infraquinquennale;
        che, secondo quanto riferisce il giudice a quo, l'istante, il
quale  non  ha  fruito  in  precedenza  di  misure  alternative  alla
detenzione,   ha  concordato,  con  una  comunita'  di  recupero,  un
programma   terapeutico  diurno  ritenuto  e  dichiarato  idoneo  dal
servizio  per le tossicodipendenze della competente azienda sanitaria
locale;
        che,  in  punto di rilevanza, il rimettente osserva come, per
effetto  della  disposizione  contenuta  nell'art. 94-bis  del d.P.R.
n. 309  del  1990, introdotta dalla legge n. 251 del 2005, entrata in
vigore  mentre  l'istruttoria  era in corso, l'istanza formulata «per
quanto  ammissibile  nel  momento  della sua proposizione», non lo e'
piu'  al momento della decisione, risultando ostativa l'entita' della
pena  in  esecuzione,  e  che  non  ricorrono  le condizioni previste
nell'art. 47-ter   della   legge   26 luglio   1975,   n. 354  (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative  e  limitative  della  liberta),  per  l'accoglimento della
domanda  di  applicazione  della  misura alternativa della detenzione
domiciliare, formulata in via subordinata;
        che, a parere del giudice a quo, le disposizioni che regolano
la   fase   di  esecuzione  della  pena,  per  effetto  del  disposto
dell'art. 10  della  legge  n. 251  del  2005,  rimangono soggette al
principio  tempus  regit actum, cosi' risultando applicabili anche ai
soggetti  condannati  per fatti commessi anteriormente all'entrata in
vigore della legge stessa;
        che  il  giudice  a  quo assume la necessita' che sia rivisto
l'orientamento,  prevalente nella giurisprudenza di legittimita', che
delimita  l'ambito  di applicazione del principio di irretroattivita'
alle  sole norme penali sostanziali, sul presupposto che il principio
sancito  nell'art. 25,  secondo  comma, Cost. si riferisca unicamente
alle norme incriminatici in senso stretto, e non anche alle norme che
incidono sulle modalita' di esecuzione della pena e sulla quantita' e
qualita'  della  pena  da  espiare in concreto, essendo queste ultime
«intrinseche» al sistema delle norme penali in senso lato;
        che,  infatti,  le  misure  alternative  alla detenzione, per
quanto  regolate  da  una  legge  ad  hoc  e sottratte al governo del
giudice  della  cognizione,  non  potrebbero  ritenersi  estranee  al
sistema penale;
        che,  infine,  il  rimettente  rammenta  come  la tematica in
oggetto sia rimasta res integra nella giurisprudenza costituzionale e
richiama  l'immediato precedente costituito dalla sentenza n. 273 del
2001,  la quale risolse la questione allora sollevata senza investire
il quesito di fondo, oggi riproposto.
    Considerato  che,  il  giorno successivo a quello in cui e' stata
depositata  l'ordinanza  che  ha  promosso  il presente giudizio, una
delle  norme  impugnate,  e  cioe' l'art. 94-bis del d.P.R. 9 ottobre
1990,  n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza), e' stata
abrogata  dall'art. 4  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n. 272
(Misure  urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le
prossime    Olimpiadi    invernali,    nonche'    la    funzionalita'
dell'Amministrazione   dell'interno.  Disposizioni  per  favorire  il
recupero  dei  tossicodipendenti  recidivi e modifiche al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,   di   cui  al  d.P.R.  9 ottobre  1990,  n. 309),
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  in  data  30 dicembre 2005 ed
entrato  in  vigore, ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto-legge,
il  giorno  successivo,  quindi  convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2006, n. 49;
        che  il  mutato quadro normativo impone la restituzione degli
atti  al  giudice rimettente, perche' proceda ad un nuovo esame della
rilevanza della questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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