N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2006

Ordinanza  emessa il 13 luglio 2006 dal giudice di pace di Padova nel
procedimento  civile  promosso da Visentini Leopoldo contro Comune di
Padova

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)   -   Incidenza   sulla  proprieta'  del  bene  pur  se
  appartenente  a  terzo  non  trasgressore  -  Asserita  lesione del
  diritto inviolabile all'uguaglianza e del principio di personalita'
  della    responsabilita'    penale    estensibile   alle   sanzioni
  amministrative.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), artt. 171,
  commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, del
  decreto  legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
  nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 27.
(GU n.12 del 21-3-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Letto  il  ricorso  introduttivo  del procedimento N.R.G. 2306/06
iscritto in data 10 aprile 2006 da Visentini Leopoldo, a scioglimento
della riserva di cui all'udienza del 29 giugno 2006;
    Rilevato    che    occorre    decidere    sulla    eccezione   di
incostituzionalita'  sollevata dall'odierno ricorrente degli articoli
n. 171,  commi  1  e  2  e  213,  comma  2-sexies  c.d.s., cosi' come
modificato  dal  d.l.  30  giugno 2005, convertito in legge 17 agosto
2005,  n. 168;  rilevato  che  a  questo  giudicante resta l'onere di
verificare  la manifesta fondatezza o meno della sollevata questione;
ritenuto  e  considerato  che  l'art. 213,  comma 2-sexies del c.d.s.
cosi'  come  modificato  dalla  legge  n. 468/2005 nella parte in cui
prevede  il  sequestro  e  la  confisca  del  bene,  anche  se non di
proprieta'   del   soggetto  che  commette  l'infrazione,  appare  in
contrasto  con gli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma
in  commento  pone  un  evidente  disparita'  di  trattamento  tra  i
conducenti  di  ciclomotori  o  motoveicoli e conducenti di tutti gli
altri  veicoli,  rispetto  alla  medesima ratio di salvaguardia della
integrita'   fisica  del  cittadino,  applicando  loro  una  sanzione
totalmente   sproporzionata   andando   la   confisca   a  modificare
definitivamente il patrimonio del ricorrente; ritenuto, altresi', che
detta  sanzione  se  equiparata  a  quelle previste in materia penale
risulta  in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto pone
l'esecuzione  della  pena  a  carico di un soggetto non personalmente
responsabile.
                              P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171,
commi  1  e 2 e 213, comma 2-sexies c.d.s., cosi' come introdotto dal
d.l.  30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, per
violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione nei termini e per
le   motivazioni   che  precedono.  Poiche'  la  detta  decisione  e'
preliminare   ai   fini   della  decisione  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 295  c.p.c.  sospende  il  presente  procedimento fino alla
decisione della Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  perche' notifichi la presente ordinanza
alle parti costituite, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
Presidenti  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
trasmetta la presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con
gli  atti  del  giudizio  e  con la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni prescritte.
        Padova, addi' 11 luglio 2006
                     Il giudice di pace: Raudino
07C0303