N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 2006
Ordinanza emessa il 13 luglio 2006 dal giudice di pace di Padova nel procedimento civile promosso da Visentini Leopoldo contro Comune di Padova Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Asserita lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza e del principio di personalita' della responsabilita' penale estensibile alle sanzioni amministrative. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2, 3 e 27.(GU n.12 del 21-3-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso introduttivo del procedimento N.R.G. 2306/06 iscritto in data 10 aprile 2006 da Visentini Leopoldo, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 29 giugno 2006; Rilevato che occorre decidere sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dall'odierno ricorrente degli articoli n. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies c.d.s., cosi' come modificato dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168; rilevato che a questo giudicante resta l'onere di verificare la manifesta fondatezza o meno della sollevata questione; ritenuto e considerato che l'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s. cosi' come modificato dalla legge n. 468/2005 nella parte in cui prevede il sequestro e la confisca del bene, anche se non di proprieta' del soggetto che commette l'infrazione, appare in contrasto con gli artt. 3 e 2 della Costituzione, in quanto la norma in commento pone un evidente disparita' di trattamento tra i conducenti di ciclomotori o motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli, rispetto alla medesima ratio di salvaguardia della integrita' fisica del cittadino, applicando loro una sanzione totalmente sproporzionata andando la confisca a modificare definitivamente il patrimonio del ricorrente; ritenuto, altresi', che detta sanzione se equiparata a quelle previste in materia penale risulta in contrasto con l'art. 27 della Costituzione in quanto pone l'esecuzione della pena a carico di un soggetto non personalmente responsabile.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 171, commi 1 e 2 e 213, comma 2-sexies c.d.s., cosi' come introdotto dal d.l. 30 giugno 2005, convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168, per violazione degli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione nei termini e per le motivazioni che precedono. Poiche' la detta decisione e' preliminare ai fini della decisione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria perche' notifichi la presente ordinanza alle parti costituite, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; trasmetta la presente ordinanza alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Padova, addi' 11 luglio 2006 Il giudice di pace: Raudino 07C0303