N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2006
Ordinanza emessa il 4 luglio 2006 dal giudice di pace di Locri nel procedimento civile promosso da Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione rispetto alla violazione commessa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, lett. c) n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.12 del 21-3-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 438/2006 R.G. tra Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria, avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa contenente «sequestro ai fini di confisca» operato dalla Stazione dei Carabinieri di Samo «in quanto guidava un motoveicolo senza indossare il casco protettivo», datato 5 maggio 2006. Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies, c.d.s. Premesso e ritenuto che Dagli atti del procedimento civile n. 438/2006, vertente tra Grillo Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Rocca, contro Prefettura di Reggio Calabria, discende che l'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dal Comando Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566 055 914; contestazione accertata all'opponente addi' 5 maggio 2006. Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava l'irragionevolezza della norma presa in esame con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Osservato che L'attore ha inteso proporre ricorso avverso il verbale di contestazione elevato dai militi della Stazione dei C.C. di Samo in data 5 maggio 2006, e recante il n. 566055914, per non avere Grillo Domenico, nato a Plati' il 23 giugno 1941 indossato il casco alla guida del motociclo Piaggio Vespa 50 con targa AD BPA. Il ricorrente lamentava in ricorso che a seguito dell'accertamento di tale violazione il motociclo guidato dal ricorrente veniva, tout court, sottoposto a sequestro per confisca e consegnato a mano del terzo Belcarauto, quale custode. L'istante Grillo Domenico ha rilevato come non gli sia stata comminata nessuna sanzione pecuniaria, nemmeno in misura ridotta, nonostante il disposto di cui all'art. 383 Reg. Esec. si esprima in modo diametralmente opposto. Tanto significa mancata applicazione del disposto di cui all'art. 171 cod. strad. laddove al secondo comma si stabilisce la comminatoria pecuniaria per chi guida senza casco. Per questo giudice e' fuorviante e viola i principi di difesa del cittadino, e l'attribuzione ad esso del giudice naturale, l'avere il verbale di sequestro indicato, quale giudice competente, il Giudice di pace di Locri, allorquando la norma, esplicitata dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, radica la competenza nel giudice di pace del luogo ove l'infrazione e' stata commessa. E, per contro, presso il Giudice di pace di Bianco. La vigenza della norma che autorizza la confisca viola il principio di ragionevolezza e di proporzionalita' da imputarsi all'art. 213, comma 2-sexies in quanto pone sullo stesso piano questioni della stessa portata che sono inassimilabili. Il ricorrente ha chiesto in ricorso porsi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada. Ritenuto, altresi', che Nel caso che ci appassiona la legge n. 168/2005 convertendo il d.l. 115/2005, ha introdotto, mediante l'art. 213 c.d.s. comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria del motociclo nel caso in cui si violi l'art. 169 per i commi 2 e 7, e l'art. 170 e 171 ove la violazione riguardi, come nel caso di interesse, il non avere indossato il casco. Ritiene questo giudice che la sanzione in esame violi, concretamente, l'art. 3 e l'art. 27 della Carta costituzionale, laddove sono deficitari i principi di ragionevolezza e, per di piu', il principio di proporzionalita' della sanzione, rispetto la violazione che e' stata commessa. Riflette questo giudice adito come tale principio sia stato posto sotto osservazione dalla onorevole Corte delle leggi laddove, con la sentenza n. 349, depositata in cancelleria il 21 novembre 1997, la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalita', rilevando come, per superare il lamentato «automatismo» sanzionatorio, bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali per evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento. E non solo questo, ma nella medesima sentenza di accoglienza della questione sollevata, ha anche affermato come l'eccessiva gravita' della sanzione accessoria rispetto alla violazione riscontrata sospinga la Corte delle Leggi al naturale controllo di ragionevolezza e proporzionalita' anche in assenza di supporto del ventilato profilo di illegittimita' costituzionale. In pari misura esplicativa e' la sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 23 dicembre 1997, dalle righe della quale si legge che la Corte delle leggi, per superare il lamentato «automatismo sanzionatorio», bisognerebbe rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l'applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita' di trattamento. In esito a tale superiore impostazione del problema diverrebbe vieppiu' gravoso per che giudica giustificare la disparita' di trattamento fra chi abbia violato la norma per avere alterato le condizioni meccaniche del motociclo, alterandone la tecnica originaria e ponendolo in circolazione con grave pericolo per gli altri utenti della strada, e chi, come nel caso di interesse, per scelta di vita o di integrita' della sua propria persona fisica, abbia deciso di non fare uso del prescritto casco di protezione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio. Ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte. Viste le numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale ed esse inerenti parimenti la questione di incostituzionalita' della norma presa in esame da questo giudice di pace, pronunciate dal Giudice di pace di Empoli del 16 marzo 2006; dal Giudice di pace di Trieste del 3 marzo 2006; dal Giudice di pace di Napoli del 23 dicembre 2005; da questo Giudice di pace di Locri addi' 30 maggio 2006, dal Giudice di pace di Catanzaro del 14 dicembre 2005 e parimenti dal Giudice di pace di Napoli del 3 ottobre 2005. Sospende il presente giudizio recante n. 438/2006 R.G. e vertente tra Grillo Domenico contro Prefettura di Reggio Calabria. Ordina trasmettersi gli atti alla eccellentissima Corte costituzionale in Roma. Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Al signor Presidente del Consiglio dei ministri in Roma; Al signor Presidente del Senato della Repubblica in Roma; Al signor Presidente della Camera dei deputati in Roma; Al signor Presidente del Consiglio regionale della Calabria in Catanzaro; Al signor Presidente del Tribunale di Locri; Al ricorrente presso il domicilio eletto; Alla Prefettura di Reggio Calabria in persona del prefetto pro tempore; Alla Stazione dei C.C. di Samo. Emesso in Locri, addi' 4 luglio 2006 Il giudice di pace: Pezzani 07C0310