N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2007
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 marzo 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Cooperazione allo sviluppo e solidarieta' internazionale - Norme della Regione Calabria -Definizione degli obiettivi e modi di intervento anche in ipotesi di emergenza, impiego diretto di risorse, umane e finanziare, in progetti destinati ad offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari - Ricorso del Governo - Lamentata ingerenza nella politica estera riservata in modo esclusivo allo Stato, lamentata esorbitanza dai limiti della Regione nella materia di competenza concorrente dei «rapporti internazionali e con l'Unione europea», contrasto con la legge n. 49 del 1987 che rimette al Ministero degli affari esteri la scelta delle priorita', degli obiettivi e degli strumenti di intervento - Denunciata lesione delle attribuzioni statali nella materia della politica estera. - Legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, artt. 5, 6 e 8. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), e terzo.(GU n.16 del 18-4-2007 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato; Contro la Regione Calabria in persona del suo presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 8 della legge regionale n. 4 del 10 gennaio 2007 pubblicata nel BUR n. 4 del 12 gennaio 2007 recante... «Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria». Come si evidenzia nel verbale allegato alla delibera del Consiglio dei ministri, la legge in esame regola azioni ed interventi di solidarieta' internazionale della Regione Calabria. La stessa, pero', nel disciplinare la materia della cooperazione e delle relazioni internazionali di detta regione eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di «rapporti internazionali e con l'Unione europea», invadendo in tal modo quella statale. La materia disciplinata dalla regione, infatti, afferisce a quella della cooperazione allo sviluppo che, attenendo, a sua volta alla cooperazione internazionale, quale «parte integrante della politica estera dell'Italia» (come stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 1987), rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni: 1) gli artt. 5, 6 e 8, nello stabilire gli obiettivi e i modi di intervento della cooperazione internazionale anche in ipotesi di emergenza, e nel prevedere, altresi', l'impiego diretto di risorse, umana e finanziaria, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari, autorizzano e disciplinano una serie di attivita' tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. Tali norme si pongono inoltre specificamente in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987 che rimette al Ministro degli affari esteri «la scelta delle priorita' delle aree geografiche e dai singoli Paesi, nonche' dei diversi settori nel cui ambito dovra' essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento». In tal senso si e' pronunciata del resto anche la Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 211 del 2006 ha giudicato incostituzionali, in quanto incidenti nella materia della «politica estera», alcune disposizioni della legge della Provincia di Trento n. 4 del 2005 aventi contenuto analogo a quello degli articoli della legge in esame sopra censurati.
P. Q. M. Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle disposizioni sopra indicate (artt. 5, 6 e 8) per violazione dell'artt. 117, secondo comma, lett. a), comma 3 della Costituzione. Si produce il testo della legge impugnata ed estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007 che approva la determinazione di impugnare la legge. Roma, addi' 9 marzo 2007 Il vice Avvocato generale dello Stato: Giuseppe Orazio Russo 07C0335