N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 marzo 2007

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  14  marzo  2007  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Cooperazione  allo  sviluppo  e  solidarieta'  internazionale - Norme
  della  Regione  Calabria  -Definizione  degli  obiettivi  e modi di
  intervento  anche  in  ipotesi  di  emergenza,  impiego  diretto di
  risorse,  umane  e  finanziare,  in  progetti  destinati ad offrire
  vantaggi  socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari
  -  Ricorso  del Governo - Lamentata ingerenza nella politica estera
  riservata  in  modo esclusivo allo Stato, lamentata esorbitanza dai
  limiti  della  Regione  nella materia di competenza concorrente dei
  «rapporti  internazionali e con l'Unione europea», contrasto con la
  legge  n. 49  del 1987 che rimette al Ministero degli affari esteri
  la  scelta  delle  priorita',  degli obiettivi e degli strumenti di
  intervento  -  Denunciata  lesione delle attribuzioni statali nella
  materia della politica estera.
- Legge della Regione Calabria 10 gennaio 2007, n. 4, artt. 5, 6 e 8.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. a), e terzo.
(GU n.16 del 18-4-2007 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' per legge domiciliato;

    Contro  la  Regione  Calabria  in  persona del suo presidente pro
tempore,  per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle
disposizioni  di  cui  agli artt. 5, 6 e 8 della legge regionale n. 4
del  10  gennaio  2007  pubblicata  nel  BUR n. 4 del 12 gennaio 2007
recante...  «Cooperazione  e  relazioni  internazionali della Regione
Calabria».
    Come   si  evidenzia  nel  verbale  allegato  alla  delibera  del
Consiglio dei ministri, la legge in esame regola azioni ed interventi
di  solidarieta'  internazionale  della  Regione Calabria. La stessa,
pero',  nel  disciplinare  la  materia  della  cooperazione  e  delle
relazioni  internazionali  di  detta  regione eccede dalla competenza
legislativa  concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, terzo
comma,  Cost.  in  materia di «rapporti internazionali e con l'Unione
europea», invadendo in tal modo quella statale.
    La  materia  disciplinata  dalla  regione,  infatti,  afferisce a
quella  della  cooperazione allo sviluppo che, attenendo, a sua volta
alla  cooperazione  internazionale,  quale  «parte  integrante  della
politica  estera  dell'Italia»  (come stabilito dall'art. 1, comma 1,
della  legge  n. 49  del  1987),  rientra  nella competenza esclusiva
statale  ai  sensi  dell'art. 117,  secondo comma, lett. a), Cost. La
legge   presenta   profili   di   illegittimita'  costituzionale  con
riferimento,  in  particolare,  alle  seguenti  disposizioni:  1) gli
artt. 5,  6 e 8, nello stabilire gli obiettivi e i modi di intervento
della  cooperazione  internazionale  anche in ipotesi di emergenza, e
nel  prevedere,  altresi',  l'impiego  diretto  di  risorse,  umana e
finanziaria, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici
alle popolazioni e agli Stati beneficiari, autorizzano e disciplinano
una  serie  di  attivita' tipiche della politica estera, riservata in
modo  esclusivo  allo  Stato  dall'art. 117, secondo comma, lett. a),
Cost.  Tali  norme si pongono inoltre specificamente in contrasto con
l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987 che rimette al Ministro
degli affari esteri «la scelta delle priorita' delle aree geografiche
e  dai  singoli  Paesi,  nonche'  dei  diversi settori nel cui ambito
dovra'  essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione
degli strumenti di intervento».
    In  tal  senso  si  e'  pronunciata  del  resto  anche  la  Corte
costituzionale,  che,  con  la  sentenza n. 211 del 2006 ha giudicato
incostituzionali,  in  quanto incidenti nella materia della «politica
estera»,  alcune  disposizioni  della legge della Provincia di Trento
n. 4  del 2005 aventi contenuto analogo a quello degli articoli della
legge in esame sopra censurati.
                              P. Q. M.
    Si chiede che la legge impugnata sia dichiarata illegittima nelle
disposizioni   sopra   indicate  (artt. 5,  6  e  8)  per  violazione
dell'artt. 117, secondo comma, lett. a), comma 3 della Costituzione.
    Si  produce  il  testo  della  legge  impugnata ed estratto della
delibera  del  Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007 che approva la
determinazione di impugnare la legge.
      Roma, addi' 9 marzo 2007
    Il vice Avvocato generale dello Stato: Giuseppe Orazio Russo
07C0335