N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2006
Ordinanza emessa il 7 luglio 2006 dal tribunale Padova nel procedimento civile promosso da Mattiazzi Franco contro Irix Software S.r.l. ed altra Procedimento civile - Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Ipotesi di connessione per pregiudizialita' ex art. 34 c.p.c. tra cause assoggettate ai diversi riti speciali del lavoro e societario - Prevalenza del rito societario su altri eventualmente previsti per cause connesse (nella specie, il rito del lavoro) e conseguente ordinanza di mutamento del rito - Mancata previsione di un'eccezione in favore del rito del lavoro al principio di prevalenza del rito societario in caso di connessione tra cause - Eccesso di delega - Asserita lesione della tutela costituzionalmente garantita al lavoro e del diritto di difesa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. - Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1. - Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 76.(GU n.13 del 28-3-2007 )
IL TRIBUNALE Il g.l., sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 9 febbraio 2006, osserva quanto segue. L'esame delle conclusioni in via principale svolte nel ricorso introduttivo porta a verificare che le domande proposte dal ricorrente sono dirette ad accertare la responsabilita' di Soluzioni Software s.r.l. nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 2497 c.c., individuando il ricorrente quale creditore sociale di Irix Software, cio' per la lesione al patrimonio sociale di quest'ultima societa'. La posizione del ricorrente quale creditore sociale di Irix Software discende dall'accoglimento delle conclusioni in via principale formulate ai punti n. 2) e n. 3) del ricorso. In esse si chiede infatti di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e Irix Software s.r.l. e la illegittimita' dell'atto di recesso dal rapporto di quest'ultima societa', con le conseguenze patrimoniali connesse alla declaratoria di illegittimita' del licenziamento. Una prima riflessione, in materia di rito applicabile e, di conseguenza, di' individuazione del giudice al quale assegnare il processo, nell'ambito della ripartizione degli affari interna all'ufficio giudiziario, non ponendosi una questione di competenza in senso stretto, attiene alla applicabilita' del rito speciale societario, di cui al d.lgs. n. 5\2003, delle controversie riferibili all'art. 2497 c.c. In proposito, va rilevato come il testo normativo in esame debba trovare applicazione a tutte le controversie che attengano a rapporti di rilevanza societaria, tra le quali, a titolo esemplificativo, le azioni di responsabilita' promosse dai terzi danneggiati nei confronti degli organi amministrativi e di controllo delle societa', i liquidatori e i direttori generali delle societa', nonche' nei confronti dei soggetti incaricati della revisione contabile (cfr. art. 1, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 5/2003). L'orientamento della dottrina e' nel senso di ricomprendere in questa previsione anche le azioni di responsabilita' di cui all'art. 2497 c.c., che, sebbene esercitabili non nei confronti degli amministratori ma delle societa', va compresa nella ratio che sottende la previsione normativa in commento. In questa prospettiva, il collegamento tra questa domanda e quella svolta nei punti 2) e 3) delle conclusioni in via principale del ricorso si pone in termini di connessione propria, essendo la qualita' di creditore sociale del ricorrente conseguente all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dei crediti riferiti a questo rapporto e sua risoluzione. L'accertamento di questa situazione giuridica e di questi crediti costituisce tanto l'oggetto di una specifica domanda, con conseguente esclusione di una pronuncia meramente incidentale, che la premessa logica e giuridica per l'affermazione della responsabilita' della societa' Soluzioni Software s.r.l. oggetto della domanda di cui al punto 1) delle conclusioni in via principale del ricorso. Discende da questa ricostruzione l'applicazione dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 5/2003, che, per i casi di connessione propria di cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36, ed in particolare per l'ipotesi di sussistenza di connessione riferibile, come nel caso in esame, alla pregiudizialita' ex art. 34 c.p.c., ma anche per i casi di connessione impropria ex art. 33 c.p.c., dispone l'applicazione della disciplina processuale caratterizzante in cosiddetto rito societario. Nel senso della applicazione del rito societario in tutte le ipotesi di connessione tra cause soggette a riti diversi, con prevalenza anche sul rito del lavoro, in relazione alla specialita' della norma di cui all'art. 1 d.lgs. n. 5/2003 rispetto all'art. 40 c.p.c., si e' espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Milano, 9 giugno 2005, in Juris Data, s.m., relativa proprio alla connessione tra una causa societaria e una riferibile all'art. 409 c.p.c., Tribunale Vicenza, 2 agosto 2004, in Societa', 2005, pag.231). In questa prospettiva, la prevalenza del rito del lavoro stabilita dall'art. 40, comma 3 c.p.c. va riferita esclusivamente al rapporto con il rito ordinario, mentre il rapporto tra il rito societario e tutti gli altri riti, nel senso della prevalenza del primo, e' stabilita dall'art. 1, d.lgs. n. 5/2003. Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere che la connessione tra le domande proposte nei confronti delle due societa' resistenti e la natura societaria di quella proposta nei confronti di una di esse, imponga la trattazione della causa con il rito societario per cui, in applicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 5 d.lgs. n. 5/2003, con la ordinanza con cui dispone il mutamento di rito, la causa deve essere cancellata dal ruolo, proseguendo con lo scambio degli difensivi fuori dall'udienza, con decorrenza dei termini dalla data della comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. Tuttavia, questa ricostruzione normativa pone un problema di costituzionalita' della disciplina in esame che si articola su un duplice profilo. Anzitutto, essa pare contrastare con il contenuto della legge delega n. 366/2001, su cui il decreto legislativo n. 5/2003 si fonda. In particolare, la legge delega non prevede specifiche norme in materia di connessione e di prevalenza del rito societario sui riti speciali come quello del lavoro, per cui, per questo aspetto, la disciplina del d.lgs. n. 5/2003 in materia di connessione costituisce esercizio incostituzionale del potere legislativo delegato. In secondo luogo, il superamento della regola dettata dall'art. 40 c.p.c., nella parte in cui la norma prevede che il rito del lavoro sia prevalente su quello civile ordinario in caso di connessione di cause, incide direttamente su diritti di rilevanza costituzionale che sono alla base della disciplina ordinaria. In proposito, le caratteristiche proprie del rito del lavoro, dirette a valorizzare l'accertamento della verita' sostanziale, anche attraverso l'attribuzione al giudice di poteri istruttori particolarmente incisivi, in modo da escludere la meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova (cfr. Cass., sez. un. 11353/2004), sono strettamente connesse al rango costituzionale dei diritti interessati e alla necessita di riequilibrare la posizione di disparita' sostanziale delle parti del rapporto giuridico, in applicazione dell'art. 3, secondo comma della Costituzione. Proprio la rilevanza di questi interessi spiega la prevalenza sul rito ordinario di quello speciale del lavoro e l'alterazione di questo equilibrio posta dalla nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 5/2003, che priva l'esame delle controversie di lavoro al giudice specializzato e le assoggetta ad una disciplina processuale dettata per la tutela specifica di altri interessi e non sottoposta a quelle regole dirette all'accertamento della verita' sostanziale attraverso l'attribuzione al giudice di rilevanti poteri di direzione del processo, diretti, fin dal momento del deposito del ricorso, ad attuare i principi di concentrazione, oralita' e immediatezza che caratterizzano questo rito, anche attraverso l'uso di poteri istruttori per l'accertamento della verita' sostanziale, il cui esercizio e, alla luce dei piu' recenti interventi della giurisprudenza di legittimita', non libero ma vincolato nel suo esercizio. Alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistenti i requisiti di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, d.lgs. n. 5/2003 per contrasto con gli art. 76, 3, 24 e 35 della Costituzione, con riferimento alla esorbitanza dai poteri delegati in materia di riunione di cause connesse e di prevalenza del rito societario e con riferimento alla violazione delle norme in materia di esercizio del diritto di difesa delle parti, con riferimento alla previsione dei poteri d'ufficio del giudice di cui all'art. 421 c.p.c., di uguaglianza e di tutela del lavoro, compromessa dalla subordinazione al rito societario del rito del lavoro, che e' incentrato sulla rilevanza costituzionale delle situazioni giuridiche che vi fanno riferimento. Alla luce delle considerazioni svolte, la questione e' anche rilevante, dal momento che l'applicazione della norma contestata comporterebbe l'attrazione al rito societario della domanda diretta all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti e delle pretese creditorie azionate dal ricorrente.
P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui prevede che nel caso di connessione tra una causa compresa dalla norma richiamata e uno dei rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti al rito di cui al decreto legislativo n. 5/2003, per contrasto con gli art. 3, 24, 35 e 76 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il processo. Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Si comunichi alle parti. Padova, addi' 6 luglio 2006 Il G.L.: Campo 07C0345