N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2006

Ordinanza   emessa   il  7  luglio  2006  dal  tribunale  Padova  nel
procedimento civile promosso da Mattiazzi Franco contro Irix Software
S.r.l. ed altra

Procedimento  civile  -  Lavoro e previdenza (controversie in materia
  di) - Ipotesi di connessione per pregiudizialita' ex art. 34 c.p.c.
  tra  cause  assoggettate  ai  diversi  riti  speciali  del lavoro e
  societario  - Prevalenza del rito societario su altri eventualmente
  previsti  per  cause  connesse (nella specie, il rito del lavoro) e
  conseguente ordinanza di mutamento del rito - Mancata previsione di
  un'eccezione  in  favore  del  rito  del  lavoro  al  principio  di
  prevalenza  del  rito societario in caso di connessione tra cause -
  Eccesso    di    delega    -    Asserita   lesione   della   tutela
  costituzionalmente  garantita  al  lavoro e del diritto di difesa -
  Denunciata   violazione   dei   principi   di   uguaglianza   e  di
  ragionevolezza.
- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 35 e 76.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Il  g.l.,  sciogliendo  la  riserva  espressa  all'udienza  del 9
febbraio 2006, osserva quanto segue.
    L'esame  delle  conclusioni  in via principale svolte nel ricorso
introduttivo   porta   a  verificare  che  le  domande  proposte  dal
ricorrente  sono dirette ad accertare la responsabilita' di Soluzioni
Software  s.r.l. nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 2497
c.c.,  individuando  il  ricorrente  quale  creditore sociale di Irix
Software,  cio'  per la lesione al patrimonio sociale di quest'ultima
societa'. La posizione del ricorrente quale creditore sociale di Irix
Software   discende   dall'accoglimento   delle  conclusioni  in  via
principale  formulate  ai punti n. 2) e n. 3) del ricorso. In esse si
chiede  infatti  di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato   tra   il   ricorrente  e  Irix  Software  s.r.l.  e  la
illegittimita'  dell'atto  di  recesso  dal  rapporto di quest'ultima
societa',  con le conseguenze patrimoniali connesse alla declaratoria
di illegittimita' del licenziamento.
    Una  prima  riflessione,  in  materia  di  rito applicabile e, di
conseguenza,  di'  individuazione  del  giudice al quale assegnare il
processo,   nell'ambito   della  ripartizione  degli  affari  interna
all'ufficio giudiziario, non ponendosi una questione di competenza in
senso   stretto,   attiene  alla  applicabilita'  del  rito  speciale
societario, di cui al d.lgs. n. 5\2003, delle controversie riferibili
all'art. 2497 c.c.
    In  proposito, va rilevato come il testo normativo in esame debba
trovare applicazione a tutte le controversie che attengano a rapporti
di  rilevanza  societaria, tra le quali, a titolo esemplificativo, le
azioni   di   responsabilita'  promosse  dai  terzi  danneggiati  nei
confronti  degli organi amministrativi e di controllo delle societa',
i  liquidatori  e  i  direttori  generali delle societa', nonche' nei
confronti  dei  soggetti  incaricati  della revisione contabile (cfr.
art. 1, comma 1, lettera a) d.lgs. n. 5/2003).
    L'orientamento  della  dottrina  e' nel senso di ricomprendere in
questa   previsione   anche  le  azioni  di  responsabilita'  di  cui
all'art. 2497 c.c., che, sebbene esercitabili non nei confronti degli
amministratori  ma  delle  societa',  va  compresa  nella  ratio  che
sottende la previsione normativa in commento.
    In  questa  prospettiva,  il  collegamento  tra  questa domanda e
quella  svolta  nei punti 2) e 3) delle conclusioni in via principale
del  ricorso  si  pone  in termini di connessione propria, essendo la
qualita'    di   creditore   sociale   del   ricorrente   conseguente
all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato
e dei crediti riferiti a questo rapporto e sua risoluzione.
    L'accertamento di questa situazione giuridica e di questi crediti
costituisce tanto l'oggetto di una specifica domanda, con conseguente
esclusione  di  una  pronuncia meramente incidentale, che la premessa
logica  e  giuridica  per  l'affermazione della responsabilita' della
societa'  Soluzioni  Software  s.r.l. oggetto della domanda di cui al
punto 1) delle conclusioni in via principale del ricorso.
    Discende  da  questa  ricostruzione  l'applicazione  dell'art. 1,
comma  1, d.lgs. n. 5/2003, che, per i casi di connessione propria di
cui agli art. 31, 32, 34, 35 e 36, ed in particolare per l'ipotesi di
sussistenza  di  connessione riferibile, come nel caso in esame, alla
pregiudizialita'   ex   art. 34  c.p.c.,  ma  anche  per  i  casi  di
connessione impropria ex art. 33 c.p.c., dispone l'applicazione della
disciplina processuale caratterizzante in cosiddetto rito societario.
    Nel  senso  della  applicazione  del  rito societario in tutte le
ipotesi  di  connessione  tra  cause  soggette  a  riti  diversi, con
prevalenza  anche  sul rito del lavoro, in relazione alla specialita'
della  norma  di cui all'art. 1 d.lgs. n. 5/2003 rispetto all'art. 40
c.p.c.,  si  e'  espressa la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale
Milano,  9  giugno  2005,  in Juris Data, s.m., relativa proprio alla
connessione  tra  una  causa societaria e una riferibile all'art. 409
c.p.c.,   Tribunale  Vicenza,  2  agosto  2004,  in  Societa',  2005,
pag.231).
    In   questa  prospettiva,  la  prevalenza  del  rito  del  lavoro
stabilita  dall'art. 40, comma 3 c.p.c. va riferita esclusivamente al
rapporto  con  il  rito  ordinario,  mentre  il  rapporto tra il rito
societario  e  tutti  gli  altri riti, nel senso della prevalenza del
primo, e' stabilita dall'art. 1, d.lgs. n. 5/2003.
    Le  considerazioni che precedono portano quindi a ritenere che la
connessione  tra le domande proposte nei confronti delle due societa'
resistenti e la natura societaria di quella proposta nei confronti di
una  di  esse,  imponga  la  trattazione  della  causa  con  il  rito
societario  per  cui,  in  applicazione  della  disposizione  di  cui
all'art. 1,  comma  5  d.lgs.  n. 5/2003,  con  la  ordinanza con cui
dispone  il  mutamento  di  rito, la causa deve essere cancellata dal
ruolo, proseguendo con lo scambio degli difensivi fuori dall'udienza,
con  decorrenza  dei  termini  dalla  data  della comunicazione della
presente ordinanza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs.
    Tuttavia,  questa  ricostruzione  normativa  pone  un problema di
costituzionalita'  della  disciplina  in  esame che si articola su un
duplice profilo.
    Anzitutto,  essa  pare  contrastare  con il contenuto della legge
delega n. 366/2001, su cui il decreto legislativo n. 5/2003 si fonda.
    In  particolare,  la legge delega non prevede specifiche norme in
materia  di  connessione e di prevalenza del rito societario sui riti
speciali  come  quello  del  lavoro,  per cui, per questo aspetto, la
disciplina del d.lgs. n. 5/2003 in materia di connessione costituisce
esercizio incostituzionale del potere legislativo delegato.
    In   secondo   luogo,   il   superamento   della  regola  dettata
dall'art. 40  c.p.c., nella parte in cui la norma prevede che il rito
del  lavoro  sia  prevalente  su  quello  civile ordinario in caso di
connessione  di  cause,  incide  direttamente su diritti di rilevanza
costituzionale che sono alla base della disciplina ordinaria.
    In  proposito,  le  caratteristiche  proprie del rito del lavoro,
dirette a valorizzare l'accertamento della verita' sostanziale, anche
attraverso   l'attribuzione   al   giudice   di   poteri   istruttori
particolarmente   incisivi,   in   modo  da  escludere  la  meccanica
applicazione  della  regola  formale  di  giudizio fondata sull'onere
della  prova  (cfr.  Cass.,  sez.  un. 11353/2004), sono strettamente
connesse  al  rango  costituzionale  dei  diritti  interessati e alla
necessita  di  riequilibrare  la  posizione di disparita' sostanziale
delle  parti  del  rapporto  giuridico,  in applicazione dell'art. 3,
secondo comma della Costituzione.
    Proprio la rilevanza di questi interessi spiega la prevalenza sul
rito  ordinario  di  quello  speciale  del  lavoro e l'alterazione di
questo  equilibrio  posta  dalla  nuova disciplina dettata dal d.lgs.
n. 5/2003,  che priva l'esame delle controversie di lavoro al giudice
specializzato  e  le assoggetta ad una disciplina processuale dettata
per  la tutela specifica di altri interessi e non sottoposta a quelle
regole  dirette all'accertamento della verita' sostanziale attraverso
l'attribuzione  al  giudice  di  rilevanti  poteri  di  direzione del
processo,  diretti,  fin  dal  momento  del  deposito del ricorso, ad
attuare  i  principi  di  concentrazione, oralita' e immediatezza che
caratterizzano   questo   rito,  anche  attraverso  l'uso  di  poteri
istruttori  per  l'accertamento  della  verita'  sostanziale,  il cui
esercizio   e,   alla   luce   dei   piu'  recenti  interventi  della
giurisprudenza  di  legittimita',  non  libero  ma  vincolato nel suo
esercizio.
    Alla luce delle considerazioni svolte, si ritengono sussistenti i
requisiti   di   non   manifesta   infondatezza  della  questione  di
costituzionalita' dell'art. 1, d.lgs. n. 5/2003 per contrasto con gli
art. 76,  3,  24  e  35  della  Costituzione,  con  riferimento  alla
esorbitanza  dai  poteri  delegati  in  materia  di riunione di cause
connesse  e  di prevalenza del rito societario e con riferimento alla
violazione  delle norme in materia di esercizio del diritto di difesa
delle parti, con riferimento alla previsione dei poteri d'ufficio del
giudice  di  cui  all'art. 421 c.p.c., di uguaglianza e di tutela del
lavoro,  compromessa dalla subordinazione al rito societario del rito
del  lavoro,  che  e' incentrato sulla rilevanza costituzionale delle
situazioni giuridiche che vi fanno riferimento.
    Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  la questione e' anche
rilevante,  dal  momento  che  l'applicazione  della norma contestata
comporterebbe  l'attrazione  al rito societario della domanda diretta
all'accertamento  della natura subordinata del rapporto di lavoro tra
le parti e delle pretese creditorie azionate dal ricorrente.
                              P. Q. M.
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  e  la rilevanza della
questione di costituzionalita' dell'art. 1 del decreto legislativo 17
gennaio  2003,  n. 5,  nella  parte  in  cui  prevede che nel caso di
connessione  tra  una causa compresa dalla norma richiamata e uno dei
rapporti  di  cui all'art. 409 c.p.c. i procedimenti siano sottoposti
al  rito  di  cui al decreto legislativo n. 5/2003, per contrasto con
gli art. 3, 24, 35 e 76 della Costituzione.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende il processo.
    Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Si comunichi alle parti.
        Padova, addi' 6 luglio 2006
                           Il G.L.: Campo
07C0345