N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006
Ordinanza emessa il 9 marzo 2006 dal tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Governa Stefania Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Parita' di trattamento di situazioni diverse - Violazione del principio dell'effettiva offensivita' del reato - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Contrasto con il principio di indipendenza del giudice. - Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 25, comma secondo, 27, comma terzo, 101, comma secondo, e 111, commi primo e sesto.(GU n.13 del 28-3-2007 )
IL TRIBUNALE In data 7 marzo 2006 Governa Stefania, nata il 4 febbraio 1971 a Orbetello (GR), veniva tratto in arresto da personale del Commissariato della P. di S. di Firenze - Oltrarno siccome colto in flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/l990, come modificato dall'art. 4-bis, legge n. 49/2006. In data 9 marzo 2006 il pubblico ministero presentava l'arrestata avanti a questo giudice per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo. All'esito della convalida, il difensore, associandosi il p.m., sollecitava il giudice a sollevare questione di legittimita' costituzionale, di cui oltre si dira'. Ad avviso del giudice, deve effettivamente dubitarsi della conformita' della nuova disposizione di cui al comma quarto dell'art. 69 c.p. al dettato costituzionale in relazione all' art. 3, primo comma, all'art. 27, terzo comma, all'art. 25, secondo comma, all'art. 101, secondo comma e 111, primo e sesto comma della Carta costituzionale, attesa la rilevanza della questione di costituzionalita' che con la presente ordinanza si solleva e la non manifesta infondatezza. In punto di rilevanza della questione. Nel caso oggetto del presente giudizio, l'imputata e' stata colta nella flagranza della cessione a terzi di una modestissima quantita' di stupefacente del tipo eroina, onde, ai fini della valutazione di offensivita' sociale della condotta, puo' essere ritenuta applicabile la speciale attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, pur con le recenti modifiche apportate per effetto della legge sopra menzionata. Ed infatti, avuto riguardo alla esiguita' del quantitativo di sostanza stupefacente, alle modalita' ed al contesto in cui e' avvenuta la cessione (monodose), all'esito della perquisizione personale sull'imputata che evidenziava come la stessa non fosse in possesso di ingente somma di denaro - in caso contrario si sarebbe potuta dedurre una attivita' pregressa di cessione di stupefacente considerevole - il fatto reato puo' essere qualificato di scarsa offensivita' sociale, dunque suscettibile di applicazione della attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Ritiene peraltro il tribunale che, nella fattispecie oggetto di giudizio, una valutazione complessiva della condotta criminale posta in essere dall'imputata, comporti un giudizio di prevalenza della attenuante speciale riconosciuta rispetto alla sussistenza della recidiva specifica, reiterata infraquinquennale contestata, valutazione oggi preclusa dalla norma di cui all'art. 69 c.p. Emerge, quindi, ictu oculi la rilevanza della questione di costituzionalita' sollevata in relazione alla decisione del presente processo. In punto di non manifesta infondatezza della questione. Ritiene il giudicante che la questione di costituzionalita' del quarto comma dell'art. 69 c.p. sia anche non manifestamente infondata, per le ragioni che si vanno ad esplicitare. La speciale attenuante prevista dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/l990 ha un carattere prettamente oggettivo, prescindendo nella sua applicazione dalla valutazione delle condizioni personali dell'autore del reato (v. per tutte Cass. sez. un. 31 maggio 1991, n. 9148), la cui precipua finalita' deve essere individuata nella mitigazione delle sanzioni penali previste per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/l990, allorquando le modalita' oggettive della condotta facciano ritenere la stessa di minore offensivita' penale. Il collegamento tra la applicazione della speciale attenuante e la minima offensivita' penale della condotta e' un dato acquisito dalla Giurisprudenza di legittimita' (v. per tutte Cass. sez. un. 21 giugno 2000, n. 17), nel senso che la attenuante valuta elementi della condotta che «incidono, nel senso di limitarla sensibilmente, sulla entita' della lesione del bene protetto, che inerisce all'interesse della collettivita' ad evitare la circolazione e la diffusione delle sostanze stupefacenti» (cosi' Cass., Sez. VI, 24 maggio 1991, n. 12890). Nell'impianto normativo del d.P.R. n. 309/1990, la previsione della speciale attenuante funge quindi da bilanciamento in concreto delle sanzioni particolarmente severe previste per la violazione del precetto di legge, sotto il profilo della concreta possibilita' di adeguamento della sanzione alla fattispecie concreta ed alla concreta offensivita' penale della condotta di reato positivamente accertata, tanto da rendere la previsione del sistema sanzionatorio del d.P.R. n. 309/1990, complessivamente valutata, conforme al dettato costituzionale. Ed infatti e' da ricordare come la irrogazione in concreto della sanzione penale - soprattutto quella detentiva - deve sempre rispondere al criterio di adeguatezza alla effettiva offensivita' penale del singolo reato (rectius: della singola condotta di reato) in base al disposto dell'art. 25, secondo comma Cost., cosi' come deve sempre essere conforme al principio della finalita' rieducativa della sanzione penale fissato dall'art. 27, terzo comma Cost. Puo' anche ragionevolmente sostenersi, senza necessariamente richiamare le numerose sentenze dalla Corte costituzionale sul punto, che la ratio legis che sottende la previsione normativa degli articoli 132, 133 e soprattutto 69 del codice penale (quest'ultimo nella previsione previgente alla modifica), sia proprio improntata alla realizzazione dei principi costituzionali sopra richiamati, consentendo al giudice, con adeguata motivazione dell'esercizio del potere discrezionale, l'adeguamento della sanzione alla concreta misura della offensivita' penale accertata in fatto in relazione a ciascun reato. La nuova formulazione dell'art. 69 del codice penale vieta, per determinate categorie di imputati individuati in relazione alla contestata recidiva, la possibilita' per il giudice di effettuare il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti, anche ad effetto speciale, con la recidiva contestata (rectius: alle condizioni per la contestazione della recidiva, poiche' non pare necessaria la espressa contestazione della aggravante, a stretto tenore letterale, facendosi riferimento nella legge alle condizioni personali dell'imputato che il giudice puo' evincere aliunde rispetto alla formale contestazione). In sostanza la nuova disposizione dell'art. 69 comma quarto c.p. impedisce al giudice penale di adeguare la sanzione in concreto alla misura reale della offensivita' penale della condotta posta in essere, per come accertata in causa, in presenza di alcune condizioni personali dell'imputato. Ed e' in questo preciso passaggio che il tribunale ravvisa la violazione di numerosi precetti costituzionali; due di essi gia' richiamati precedentemente, e cioe' la previsione dell'art. 25 comma secondo e dell'art. 27 comma terzo, ma anche la violazione del precetto costituzionale fissato dagli art. 101 comma secondo e 111 comma primo e sesto Cost., attesa la impossibilita' per il giudice di adempiere, nel processo, all'obbligo di legge di adeguare la sanzione al caso concreto ed irrogare all'imputato una sanzione che abbia finalita' rieducative. Cosi' come certamente appare al giudicante violato il principio fissato dall'art. 3, primo comma Cost. nella misura in cui a situazioni estremamente diverse sotto il profilo della offensivita' penale e sociale consegue in concreto identica sanzione. Nessun dubbio sussiste peraltro nella possibilita' per il legislatore di operare una valutazione di maggiore gravita' di un fatto reato in presenza di determinate situazioni anche soggettive dell'imputato; ed infatti tale giudizio di maggiore gravita' e' gia' sotteso alla pluralita' delle aggravanti a carattere soggettivo; ne' puo' negarsi al legislatore la possibilita' dell'inasprimento della pena edittale per il reato accertato, eventualmente circostanziato, in relazione a determinate condizioni soggettive dell'autore del reato, attraverso l'aumento della pena edittale prevista dalla attenuante ad effetto speciale per determinati soggetti, in relazione appunto alle loro condizioni personali, ovvero attraverso l'aumento di pena collegato alla recidiva. Cio' che contrasta con i principi costituzionali sopra richiamati, a parere del giudicante, e' l'aver inciso negativamente sul potere discrezionale del giudice di adeguare la sanzione al caso concretamente accertato, ed alla offensivita' penale giudizialmente accertata, di fatto escludendolo; e tale esclusione opera poi in maniera indiscriminata per tutti i reati, in relazione ad una determinata categoria di imputati, creando quindi una dicotomia tra la irrogazione della pena ed il fatto reato in concreto accertato e riconducendo il momento applicativo della sanzione in un alveo riferibile al tipo d'autore del reato stesso.
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 69, comma 4 c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, nella parte in cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99, comma 4 c.p.; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 9 marzo 2006 Il giudice: Bagnoli 07C0356