N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2006

Ordinanza  emessa  il  9  marzo  2006  dal  tribunale  di Firenze nel
procedimento penale a carico di Governa Stefania

Reati  e  pene  -  Circostanze  del  reato  - Concorso di circostanze
  aggravanti  e  attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze
  attenuanti  sulle  circostanze  inerenti alla persona del colpevole
  nel  caso  previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva
  reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Parita'
  di  trattamento  di  situazioni  diverse - Violazione del principio
  dell'effettiva offensivita' del reato - Lesione del principio della
  funzione  rieducativa  della  pena  - Contrasto con il principio di
  indipendenza del giudice.
- Codice  penale,  art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3
  della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione,  artt. 3,  primo  comma, 25, comma secondo, 27, comma
  terzo, 101, comma secondo, e 111, commi primo e sesto.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    In  data 7 marzo 2006 Governa Stefania, nata il 4 febbraio 1971 a
Orbetello   (GR),   veniva   tratto   in  arresto  da  personale  del
Commissariato  della  P. di S. di Firenze - Oltrarno siccome colto in
flagranza  del  reato  di  cui  all'art. 73  d.P.R. n. 309/l990, come
modificato dall'art. 4-bis, legge n. 49/2006. In data 9 marzo 2006 il
pubblico ministero presentava l'arrestata avanti a questo giudice per
la  convalida  dell'arresto  ed  il  giudizio direttissimo. All'esito
della  convalida,  il difensore, associandosi il p.m., sollecitava il
giudice  a sollevare questione di legittimita' costituzionale, di cui
oltre si dira'.
    Ad  avviso  del  giudice,  deve  effettivamente  dubitarsi  della
conformita'   della   nuova  disposizione  di  cui  al  comma  quarto
dell'art. 69 c.p. al dettato costituzionale in relazione all' art. 3,
primo  comma,  all'art. 27,  terzo comma, all'art. 25, secondo comma,
all'art. 101,  secondo  comma  e 111, primo e sesto comma della Carta
costituzionale,    attesa    la    rilevanza   della   questione   di
costituzionalita'  che  con la presente ordinanza si solleva e la non
manifesta infondatezza.
    In punto di rilevanza della questione.
    Nel caso oggetto del presente giudizio, l'imputata e' stata colta
nella  flagranza della cessione a terzi di una modestissima quantita'
di  stupefacente  del tipo eroina, onde, ai fini della valutazione di
offensivita' sociale della condotta, puo' essere ritenuta applicabile
la  speciale  attenuante  di  cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.
n. 309/1990, pur con le recenti modifiche apportate per effetto della
legge sopra menzionata. Ed infatti, avuto riguardo alla esiguita' del
quantitativo  di sostanza stupefacente, alle modalita' ed al contesto
in   cui   e'   avvenuta  la  cessione  (monodose),  all'esito  della
perquisizione  personale sull'imputata che evidenziava come la stessa
non  fosse in possesso di ingente somma di denaro - in caso contrario
si  sarebbe  potuta  dedurre  una  attivita' pregressa di cessione di
stupefacente  considerevole  - il fatto reato puo' essere qualificato
di  scarsa  offensivita' sociale, dunque suscettibile di applicazione
della   attenuante   di  cui  al  comma  quinto  dell'art. 73  d.P.R.
n. 309/1990.
    Ritiene  peraltro  il tribunale che, nella fattispecie oggetto di
giudizio,  una valutazione complessiva della condotta criminale posta
in  essere  dall'imputata,  comporti  un giudizio di prevalenza della
attenuante  speciale  riconosciuta  rispetto  alla  sussistenza della
recidiva    specifica,    reiterata   infraquinquennale   contestata,
valutazione oggi preclusa dalla norma di cui all'art. 69 c.p. Emerge,
quindi,  ictu oculi la rilevanza della questione di costituzionalita'
sollevata in relazione alla decisione del presente processo.
    In punto di non manifesta infondatezza della questione.
    Ritiene  il  giudicante che la questione di costituzionalita' del
quarto   comma   dell'art. 69   c.p.  sia  anche  non  manifestamente
infondata, per le ragioni che si vanno ad esplicitare.
    La  speciale  attenuante  prevista  dal comma quinto dell'art. 73
d.P.R.   n. 309/l990   ha   un   carattere   prettamente   oggettivo,
prescindendo   nella   sua   applicazione   dalla  valutazione  delle
condizioni  personali  dell'autore del reato (v. per tutte Cass. sez.
un. 31  maggio  1991, n. 9148), la cui precipua finalita' deve essere
individuata  nella  mitigazione delle sanzioni penali previste per il
reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/l990, allorquando le modalita'
oggettive  della  condotta  facciano  ritenere  la  stessa  di minore
offensivita'  penale.  Il  collegamento  tra  la  applicazione  della
speciale attenuante e la minima offensivita' penale della condotta e'
un  dato acquisito dalla Giurisprudenza di legittimita' (v. per tutte
Cass.  sez.  un. 21  giugno 2000, n. 17), nel senso che la attenuante
valuta  elementi della condotta che «incidono, nel senso di limitarla
sensibilmente,  sulla  entita'  della  lesione del bene protetto, che
inerisce all'interesse della collettivita' ad evitare la circolazione
e  la  diffusione delle sostanze stupefacenti» (cosi' Cass., Sez. VI,
24 maggio 1991, n. 12890).
    Nell'impianto  normativo  del  d.P.R.  n. 309/1990, la previsione
della  speciale  attenuante funge quindi da bilanciamento in concreto
delle  sanzioni particolarmente severe previste per la violazione del
precetto  di  legge,  sotto il profilo della concreta possibilita' di
adeguamento della sanzione alla fattispecie concreta ed alla concreta
offensivita'  penale della condotta di reato positivamente accertata,
tanto  da  rendere la previsione del sistema sanzionatorio del d.P.R.
n. 309/1990,   complessivamente   valutata,   conforme   al   dettato
costituzionale.
    Ed  infatti e' da ricordare come la irrogazione in concreto della
sanzione   penale  -  soprattutto  quella  detentiva  -  deve  sempre
rispondere  al  criterio  di  adeguatezza alla effettiva offensivita'
penale  del  singolo reato (rectius: della singola condotta di reato)
in  base  al  disposto  dell'art. 25, secondo comma Cost., cosi' come
deve  sempre essere conforme al principio della finalita' rieducativa
della sanzione penale fissato dall'art. 27, terzo comma Cost.
    Puo'  anche  ragionevolmente  sostenersi,  senza  necessariamente
richiamare le numerose sentenze dalla Corte costituzionale sul punto,
che  la  ratio  legis  che  sottende  la  previsione  normativa degli
articoli 132,  133  e  soprattutto 69 del codice penale (quest'ultimo
nella  previsione  previgente  alla modifica), sia proprio improntata
alla  realizzazione  dei  principi  costituzionali  sopra richiamati,
consentendo  al  giudice, con adeguata motivazione dell'esercizio del
potere  discrezionale,  l'adeguamento  della  sanzione  alla concreta
misura  della  offensivita'  penale accertata in fatto in relazione a
ciascun reato.
    La  nuova  formulazione dell'art. 69 del codice penale vieta, per
determinate  categorie  di  imputati  individuati  in  relazione alla
contestata  recidiva, la possibilita' per il giudice di effettuare il
giudizio  di  prevalenza  delle  riconosciute  attenuanti,  anche  ad
effetto   speciale,   con   la  recidiva  contestata  (rectius:  alle
condizioni  per  la  contestazione  della  recidiva, poiche' non pare
necessaria  la  espressa  contestazione  della  aggravante, a stretto
tenore  letterale,  facendosi riferimento nella legge alle condizioni
personali dell'imputato che il giudice puo' evincere aliunde rispetto
alla  formale  contestazione).  In  sostanza  la  nuova  disposizione
dell'art. 69  comma  quarto  c.p.  impedisce  al  giudice  penale  di
adeguare la sanzione in concreto alla misura reale della offensivita'
penale  della  condotta posta in essere, per come accertata in causa,
in presenza di alcune condizioni personali dell'imputato.
    Ed  e'  in  questo  preciso passaggio che il tribunale ravvisa la
violazione  di  numerosi  precetti  costituzionali;  due di essi gia'
richiamati  precedentemente, e cioe' la previsione dell'art. 25 comma
secondo  e  dell'art. 27  comma  terzo,  ma  anche  la violazione del
precetto  costituzionale  fissato  dagli art. 101 comma secondo e 111
comma primo e sesto Cost., attesa la impossibilita' per il giudice di
adempiere, nel processo, all'obbligo di legge di adeguare la sanzione
al  caso  concreto  ed  irrogare  all'imputato una sanzione che abbia
finalita'  rieducative.  Cosi'  come  certamente appare al giudicante
violato  il  principio  fissato  dall'art. 3, primo comma Cost. nella
misura  in  cui  a  situazioni  estremamente diverse sotto il profilo
della  offensivita'  penale  e  sociale consegue in concreto identica
sanzione.
    Nessun   dubbio  sussiste  peraltro  nella  possibilita'  per  il
legislatore  di  operare  una  valutazione di maggiore gravita' di un
fatto  reato  in  presenza di determinate situazioni anche soggettive
dell'imputato;  ed infatti tale giudizio di maggiore gravita' e' gia'
sotteso  alla pluralita' delle aggravanti a carattere soggettivo; ne'
puo'  negarsi  al legislatore la possibilita' dell'inasprimento della
pena  edittale  per il reato accertato, eventualmente circostanziato,
in  relazione  a  determinate  condizioni  soggettive dell'autore del
reato,  attraverso  l'aumento  della  pena  edittale  prevista  dalla
attenuante ad effetto speciale per determinati soggetti, in relazione
appunto  alle  loro condizioni personali, ovvero attraverso l'aumento
di pena collegato alla recidiva.
    Cio'   che   contrasta   con   i  principi  costituzionali  sopra
richiamati,  a  parere del giudicante, e' l'aver inciso negativamente
sul  potere discrezionale del giudice di adeguare la sanzione al caso
concretamente  accertato,  ed alla offensivita' penale giudizialmente
accertata,  di  fatto  escludendolo;  e  tale esclusione opera poi in
maniera  indiscriminata  per  tutti  i  reati,  in  relazione  ad una
determinata  categoria  di imputati, creando quindi una dicotomia tra
la  irrogazione  della pena ed il fatto reato in concreto accertato e
riconducendo  il  momento  applicativo  della  sanzione  in  un alveo
riferibile al tipo d'autore del reato stesso.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 69,   comma  4  c.p.,  come
modificato  dall'art. 3,  legge n. 251/2005, nella parte in cui vi e'
divieto  di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze
inerenti  alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99,
comma 4 c.p.;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
comunicata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente
delle due Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 9 marzo 2006
                         Il giudice: Bagnoli
07C0356