N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  5 maggio  2006 dal giudice di pace di Noto nel
procedimento  civile promosso da L. L. contro Carabinieri di Rosolini
ed altro

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice
  della  strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo
  adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui
  agli  artt. 169,  commi 2  e  7,  170 e 171 cod. strada (in specie,
  confisca  per  inosservanza  dell'obbligo  di  indossare  il  casco
  protettivo)   -   Incidenza   sulla  proprieta'  del  bene  pur  se
  appartenente  a  terzo  non  trasgressore  - Denunciata lesione del
  diritto  inviolabile all'uguaglianza e del principio di proporzione
  tra violazione e corrispondente sanzione.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30 aprile 1992, n. 285), artt. 171,
  commi 1  e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del
  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni
  nella legge 17 agosto 2005, n. 168.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 42.
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Visto  il  ricorso  depositato nei termini dal sig. L. L. avverso
verbale   di  sequestro  amministrativo  n. 419146711  seri  2004-bis
n. 2078964  elevato  da Carabinieri di Rosolini in data 12 settembnre
2005  del  motoveicolo  Vespa  125  tg. FI 268200 di proprieta' dello
stesso, in qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul
minore  L. E. nato a Modica il 6 settembre 1988, per violine art. 171
comma 1 e 2 c.d.s. - Guida senza casco;
    Considerato  che  tra  i  motivi  addotti dal ricorrente e' stata
sollevata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213
c.d.s. del d.lgs. n. 289/1992 cosi' come modificato dal decreto-legge
n. 115/2005   convertito   in   legge   n. 168/2005   per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione;
    Cio'   prenesso,   il   giudicante   ravvisa   la  non  manifesta
infondatezza   di   detta   questione  apparendo  plausibile  la  non
conformita'  al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del
c.d.s.  e  dell'art. 213  comma  2 - sexies cosi' come modificato dal
decreto-legge  30  giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005
n. 168.
                        Motivi dell'ordinanza
    Oltre  che  per  la  violazione  dell'art. 3  della  Costituzione
emergono dubbi anche per la non conformita' agli artt. 2 e 42.
             Violazione dell'art. 3 della Constituzione
    Appare   evidente   la   sproporzione  tra  la  violazione  e  le
conseguenze  economiche  della  sanzione, infatti possono verificarsi
casi  di  notevole diversita' di valore economico riguardo ai singoli
ciclomotori  e  motoveicoli confiscati per cui vengono puniti in modo
ingiustificatamente  diverso  i  trasgressori  rispetto alla medesima
violazione.
              Violazione dell'art. 2 della Costituzione
    E'  ravvisabile  anche  l'evidente  violazione  dell'art. 2 della
Costituzione  che  garantisce i diritti inviolabii dell'uomo, tra cui
il  diritto  all'uguaglianza.  La  norma  infatti  pone  una evidente
disparita' di trattamento tra conducenti di ciclomotori e motoveicoli
e  conducenti  di tutti gli altri veicoli. Non e' ad esempio prevista
sanzione  analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi
la  cintura  di  sicurezza, o guidi contro senso o quindi anche sotto
l'effetto di sostanze alcoliclie o psicotrope.
             Violazione dell'art. 42 della Costituzione
    La  norma  in  commento  non  tiene  in  considerazione l'ipotesi
dell'appartenenza  del  ciclomotore  o  del  motoveicolo  a terzo non
trasgressore,  dando  luogo ad una sottrazione illegittima del bene a
soggetto  non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro,
prodromica  alla  confisca  obbligatoria  si  sottrae  fra l'altro la
proprieta'  del  bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle
spese  di  custodia senza limiti di tempo, benche' possa considerarsi
ormai privo della legittimazione attiva.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 134  della  Costituzione,  visto 1'art. 23 legge 11
marzo  1953,  n. 87,  solleva questione di legittimita' dell'art. 171
comma  1 e 2 dell'art. 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal
decreto-legge  30  giugno  2005  convertito  in  legge 17 agosto 2005
n. 168  nella  parte  in cui si stabilisce che sia sempre disposta la
confisca  in tutti in casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia
adoperato  per  commettere una delle violazioni amministrative di cui
agli  artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 per violazione degli artt. 2,
3, 42 della Costituzione nei termini e motivazione che procedono;
    Visto l'art. 295 c.p.c.;
    Dispone  la  sospensione del presente procedimento n. 367/05 R.G.
Tale  decisione  sara'  operativa  sino  alla  decisione  della Corte
costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per le notifiche della presente e degli
atti del presente giudizio
        1) Alla Corte costituzionale;
        2) All'opponente Latino Luigi;
        3) Al Ministero degli interni;
        4)  Alla  Prefettura  di  Siracusa  per  i  provvedimenti  di
competenza;
        5) Al Presidente del Consiglio dei Ministri;
    e comunichi la presente:
        A) Al Comando Carabinieri di Rosolini;
        B) Al Presidente della Camera dei deputati;
        C) Al Presidente del Senato della Repubblica.
                     Il giudice di pace: Mollica
07C0360