N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 2006
Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 dal giudice di pace di Noto nel procedimento civile promosso da L. L. contro Carabinieri di Rosolini ed altro Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Incidenza sulla proprieta' del bene pur se appartenente a terzo non trasgressore - Denunciata lesione del diritto inviolabile all'uguaglianza e del principio di proporzione tra violazione e corrispondente sanzione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), artt. 171, commi 1 e 2, e 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 2, 3 e 42.(GU n.13 del 28-3-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Visto il ricorso depositato nei termini dal sig. L. L. avverso verbale di sequestro amministrativo n. 419146711 seri 2004-bis n. 2078964 elevato da Carabinieri di Rosolini in data 12 settembnre 2005 del motoveicolo Vespa 125 tg. FI 268200 di proprieta' dello stesso, in qualita' di genitore esercente la potesta' genitoriale sul minore L. E. nato a Modica il 6 settembre 1988, per violine art. 171 comma 1 e 2 c.d.s. - Guida senza casco; Considerato che tra i motivi addotti dal ricorrente e' stata sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 c.d.s. del d.lgs. n. 289/1992 cosi' come modificato dal decreto-legge n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005 per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Cio' prenesso, il giudicante ravvisa la non manifesta infondatezza di detta questione apparendo plausibile la non conformita' al dettato costituzionale dell'art. 171, commi 1 e 2 del c.d.s. e dell'art. 213 comma 2 - sexies cosi' come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, convertito nella legge 17 agosto 2005 n. 168. Motivi dell'ordinanza Oltre che per la violazione dell'art. 3 della Costituzione emergono dubbi anche per la non conformita' agli artt. 2 e 42. Violazione dell'art. 3 della Constituzione Appare evidente la sproporzione tra la violazione e le conseguenze economiche della sanzione, infatti possono verificarsi casi di notevole diversita' di valore economico riguardo ai singoli ciclomotori e motoveicoli confiscati per cui vengono puniti in modo ingiustificatamente diverso i trasgressori rispetto alla medesima violazione. Violazione dell'art. 2 della Costituzione E' ravvisabile anche l'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabii dell'uomo, tra cui il diritto all'uguaglianza. La norma infatti pone una evidente disparita' di trattamento tra conducenti di ciclomotori e motoveicoli e conducenti di tutti gli altri veicoli. Non e' ad esempio prevista sanzione analoga per chi, alla guida di un autoveicolo, non utilizzi la cintura di sicurezza, o guidi contro senso o quindi anche sotto l'effetto di sostanze alcoliclie o psicotrope. Violazione dell'art. 42 della Costituzione La norma in commento non tiene in considerazione l'ipotesi dell'appartenenza del ciclomotore o del motoveicolo a terzo non trasgressore, dando luogo ad una sottrazione illegittima del bene a soggetto non responsabile. Con la sanzione accessoria del sequestro, prodromica alla confisca obbligatoria si sottrae fra l'altro la proprieta' del bene al legittimo titolare, gravandolo inoltre delle spese di custodia senza limiti di tempo, benche' possa considerarsi ormai privo della legittimazione attiva.
P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione, visto 1'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' dell'art. 171 comma 1 e 2 dell'art. 213, comma 2-sexies, cosi' come introdotto dal decreto-legge 30 giugno 2005 convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168 nella parte in cui si stabilisce che sia sempre disposta la confisca in tutti in casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 per violazione degli artt. 2, 3, 42 della Costituzione nei termini e motivazione che procedono; Visto l'art. 295 c.p.c.; Dispone la sospensione del presente procedimento n. 367/05 R.G. Tale decisione sara' operativa sino alla decisione della Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per le notifiche della presente e degli atti del presente giudizio 1) Alla Corte costituzionale; 2) All'opponente Latino Luigi; 3) Al Ministero degli interni; 4) Alla Prefettura di Siracusa per i provvedimenti di competenza; 5) Al Presidente del Consiglio dei Ministri; e comunichi la presente: A) Al Comando Carabinieri di Rosolini; B) Al Presidente della Camera dei deputati; C) Al Presidente del Senato della Repubblica. Il giudice di pace: Mollica 07C0360