N. 95 SENTENZA 7 - 21 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Ricorso  regionale  -  Prospettazione  di  pluralita'  di questioni -
  Trattazione separata - Riserva di ulteriori decisioni.
Impiego  pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione
  delle  indennita'  di  trasferta  -  Limite al rimborso di spese di
  viaggio  aereo  del  personale  in missione all'estero nella misura
  tariffaria  della  classe  economica  - Ricorso della Regione Valle
  D'Aosta  -  Denunciata  introduzione di norma statale di dettaglio,
  anziche'  di  principio  fondamentale  in materia di «coordinamento
  della   finanza   pubblica»   -   Asserita  lesione  dell'autonomia
  finanziaria  della  Regione  - Legittimazione a denunciare la legge
  statale   per   violazione   di  competenze  degli  enti  locali  -
  Sussistenza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 214 e 216.
- Costituzione,  art. 119, comma secondo; statuto della Regione Valle
  D'Aosta, art. 3, lettera f) e relative norme di attuazione.
Impiego  pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione
  delle indennita' di trasferta - Limite al rimborso spese di viaggio
  aereo  del personale in missione all'estero nella misura tariffaria
  della  classe  economica  -  Ricorsi  delle Regioni Valle D'Aosta e
  Trentino-Alto  Adige  - Denunciata introduzione di norma statale di
  dettaglio,   anziche'  di  principio  fondamentale  in  materia  di
  «coordinamento   della   finanza   pubblica» -   Ritenuta   lesione
  dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Clausola di salvaguardia
  circa  l'applicabilita'  alle  Regioni  a  statuto  speciale e alle
  Province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano della legge medesima,
  compatibilmente   con   le   norme   dei   rispettivi   statuti   -
  Inapplicabilita' - Fondamento.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 610.
Impiego  pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Soppressione
  delle  indennita'  di  trasferta  -  Ricorsi  delle  Regioni  Valle
  D'Aosta, Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige e Emilia-Romagna -
  Denunciata  introduzione di norma statale di dettaglio, anziche' di
  principio  fondamentale  in materia di «coordinamento della finanza
  pubblica»  -  Asserita  lesione  dell'autonomia  finanziaria  delle
  Regioni  -  Esclusione  Abolizione  di  istituti riconducibili alla
  materia  «ordinamento  civile»  e  fissazione  di  limite  generale
  inderogabile  all'autonomia  contrattuale  collettiva - Conseguente
  limitazione  della  competenza  regionale  residuale  in materia di
  organizzazione  amministrativa  delle Regioni e degli enti pubblici
  regionali Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 214.
- Costituzione,  artt. 3,  97,  114,  117,  118 e 119, comma secondo;
  statuto  speciale della Regione Valle D'Aosta, art. 3, lettera f) e
  relative norme di attuazione.
Impiego  pubblico  -  Norme  della legge finanziaria 2006 - Limite al
  rimborso   spese   di  viaggio  aereo  del  personale  in  missione
  all'estero nella misura tariffaria della classe economica - Ricorsi
  delle  Regioni  Valle  D'Aosta,  Piemonte,  Campania, Trentino-Alto
  Adige  e  Emilia-Romagna  -  Vincolo  a  singola  voce di spesa non
  costituente  principio fondamentale di «coordinamento della finanza
  pubblica»   -   Conseguente   indebita   invasione   dell'autonomia
  finanziaria   di   Regioni   ed   enti   locali   -  Illegittimita'
  costituzionale  in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di
  censura.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 216.
- Costituzione,  artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo (3, 97,
  114  e  118;  statuto speciale della Regione Valle D'Aosta, art. 3,
  lettera f) e relative norme di attuazione).
(GU n.13 del 28-3-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Francesco  AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,
Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE,
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 214 e
216,  della  legge  23 dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni  per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria   2006),   promossi   con  ricorsi  delle  Regioni  Valle
d'Aosta/Vallee    d'Aoste,    Piemonte,    Campania,    Trentino-Alto
Adige/Südtirol  e  Emilia-Romagna,  notificati il 24 e il 27 febbraio
2006,  depositati  in cancelleria il 1° e il 3 marzo 2006 ed iscritti
ai nn. 30, 35, 36, 37 e 39 del registro ricorsi 2006.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  6 febbraio  2007  il  giudice
relatore Franco Gallo;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Guzzetta  per  la  Regione  Valle
d'Aosta, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per
la Regione Campania, Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto
Adige,  Giandomenico  Falcon  e  Franco  Mastragostino per la Regione
Emilia-Romagna   e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il
Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste, nell'impugnare
numerose   disposizioni   della   legge   23 dicembre   2005,  n. 266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2006),  ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  dei  commi 214  e 216 dell'art. 1 della
suddetta  legge,  in  riferimento  all'art. 119, secondo comma, della
Costituzione  e all'art. 3, lettera f), dello statuto speciale per la
Valle d'Aosta.
    1.1. - Ad avviso della Regione, i commi denunciati - il primo dei
quali, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche, sopprime le
indennita'  di  trasferta,  mentre il secondo prevede che il rimborso
per  le  spese  di  viaggio  in  aereo  del personale che si rechi in
missione  o  viaggio  di  servizio all'estero spetta nel limite delle
spese  per  la  classe economica - fissano vincoli puntuali a singole
voci  di spesa dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e, cosi'
facendo,  ledono la loro autonomia finanziaria di spesa, violando sia
l'art. 119,  secondo  comma,  Cost.,  sia l'art. 3, lettera f), dello
statuto  speciale,  che  attribuisce  alla  Regione,  nell'ambito dei
principi  individuati  con legge dello Stato, la potesta' legislativa
in materia di «finanze regionali e comunali».
    Sostiene la ricorrente che, in forza del combinato disposto della
citata disposizione statutaria e degli artt. 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, Cost., «la competenza regionale della Valle d'Aosta si
atteggia  oggi  (in  forza  della  clausola di cui all'art. 10, legge
cost. n. 3 del 2001) non piu' come meramente suppletiva rispetto alla
competenza  statale,  ma appare garantita nell'ambito dei principi di
coordinamento  stabiliti  dallo  Stato,  il quale deve limitarsi alla
fissazione  di  tali principi». La potesta' legislativa in materia di
autonomia finanziaria locale si articolerebbe, cioe', su due livelli,
statale  e  regionale, con la conseguenza che la legislazione statale
non  potrebbe  vincolare,  come  invece  fanno le norme censurate, la
spesa per il personale delle amministrazioni comunali.
    Per   la   Regione   Valle   d'Aosta,  dette  norme  troverebbero
applicazione  anche  per le Regioni a statuto speciale, nonostante la
clausola  contenuta  nel comma 610 dell'art. 1 della menzionata legge
n. 266  del  2005, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge
sono  applicabili  nelle  regioni a statuto speciale e nelle Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi  statuti». Tale clausola di salvaguardia avrebbe, infatti,
un  significato  ambiguo,  perche'  le  norme censurate prevedrebbero
espressamente  la  propria  applicabilita'  alle  Regioni  a  statuto
speciale  e  alle Province autonome di Trento e di Bolzano e perche',
in   ogni  caso,  il  loro  tenore  letterale  non  consentirebbe  di
escluderne  con  certezza  l'applicabilita'  alle  suddette Regioni e
Province autonome.
    La   rilevata   ambiguita'   di  significato  della  clausola  di
salvaguardia consente, ad avviso della ricorrente, di interpretare le
norme  denunciate  in  senso lesivo delle attribuzioni della Regione,
con  la  conseguenza  che  le  norme stesse possono essere oggetto di
impugnazione,   sulla   scorta   della   giurisprudenza  della  Corte
costituzionale,  per  la  quale  «il  giudizio in via principale puo'
concernere   questioni   sollevate   sulla  base  di  interpretazioni
prospettate  dal  ricorrente  come possibili, a condizione che queste
ultime  non  siano  implausibili e irragionevolmente scollegate dalle
disposizioni  impugnate  cosi' da far ritenere le questioni del tutto
astratte o pretestuose».
    1.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.
    1.3.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente  del Consiglio dei ministri sostiene che, con il censurato
comma 214,  il  legislatore  statale  si  sarebbe limitato a porre un
principio  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  lasciando a
Regioni  ed enti locali «le conseguenti determinazioni sulla base dei
rispettivi   ordinamenti   nel   rispetto   della  propria  autonomia
organizzativa».
    L'Avvocatura  generale  dello Stato rileva, inoltre, che l'ambito
di  applicazione  del  denunciato  comma 216  e'  stato ristretto dal
comma 468   dell'art. 1   della   legge   27 dicembre   2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2007); che la norma censurata non
concerne  direttamente  l'autonomia  finanziaria delle Regioni, ma si
limita  a  porre  «un  «criterio» di austerita' di generale portata»;
che,   infine,   la   Regione   ha   richiesto  la  declaratoria  non
dell'illegittimita'  costituzionale  del  citato  comma 216,  ma solo
della sua inapplicabilita' al personale regionale.
    2.  -  La  Regione Piemonte, nell'impugnare numerose disposizioni
della  legge  n. 266  del 2005, ha promosso questioni di legittimita'
costituzionale  dei commi 213 e 214 dell'art. 1 della suddetta legge,
in   riferimento  agli  artt. 3,  97,  114,  117,  118  e  119  della
Costituzione.
    2.1 - La ricorrente formula ragioni di censura con riferimento al
solo  comma 214, premettendo che esso stabilisce l'applicazione delle
disposizioni   di   cui   al   precedente  comma 213  sull'abolizione
dell'indennita'  di trasferta e precisando che vi sarebbe una qualche
ambiguita' nella formulazione della norma, perche' essa non si limita
a   prescrivere   di  «adottare,  anche  in  deroga  alle  specifiche
disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni»,
ma  soggiunge  che  cio' deve essere fatto «sulla base dei rispettivi
ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa». Tale
richiamo  da  parte della norma censurata all'autonomia organizzativa
apparirebbe,  ad  avviso  della Regione, «privo di concreta sostanza,
stante  l'imperativita'  ed  esaustivita'  della disciplina abolitiva
dell'indennita'  considerata». Si tratterebbe, in conclusione, di una
norma  che  illegittimamente  dispone  una  misura di dettaglio nella
gestione  della  spesa, in contrasto con quanto affermato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 449 del 2005.
    2.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  rilevando  l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale  del  citato comma 213, «posto che la norma concerne i
dipendenti  statali»  e  l'infondatezza  della  questione riferita al
censurato  comma 214,  con il quale il legislatore statale si sarebbe
limitato  a  porre  un  principio  del  coordinamento  della  finanza
pubblica,   lasciando  a  Regioni  ed  enti  locali  «le  conseguenti
determinazioni  sulla  base  dei  rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa».
    2.3.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  aggiunge  che il censurato
comma 214    favorirebbe    di   riflesso   la   finanza   regionale,
sostanzialmente  svincolando  le  autonomie  regionali  e  locali «da
clausole   della   contrattazione   collettiva,   come  noto  formate
centralmente».
    3.  -  La  Regione Campania, nell'impugnare numerose disposizioni
della  legge  n. 266  del 2005, ha promosso questioni di legittimita'
costituzionale  dei commi 214 e 216 dell'art. 1 della suddetta legge,
in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.
    3.1.   -   Ad   avviso   della   ricorrente  -  la  quale  svolge
considerazioni  analoghe a quelle formulate dalla Regione Val d'Aosta
e  dalla  Regione Piemonte, nei ricorsi da queste proposti -, i commi
denunciati  violano  i  parametri  evocati,  perche'  fissano vincoli
puntuali  a  singole  voci di spesa dei bilanci delle Regioni e degli
enti locali, e ledono, cosi', la loro autonomia finanziaria di spesa.
    3.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riservando ad una successiva memoria ogni deduzione.
    3.3.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione ribadisce le ragioni svolte nel ricorso.
    3.4.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sostiene  che il censurato
comma 214   influenzerebbe   favorevolmente   la  finanza  regionale,
sostanzialmente  svincolando  le  autonomie  regionali  e  locali «da
clausole   della   contrattazione   collettiva,   come  noto  formate
centralmente».
    L'Avvocatura   generale   dello   Stato   rileva,   inoltre,  con
riferimento  al  censurato comma 216: a) che l'ambito di applicazione
di  tale  comma  e'  stato  ristretto dal comma 468 dell'art. 1 della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007);
b)  che  la  norma  censurata  non  concerne direttamente l'autonomia
finanziaria  delle  Regioni,  ma  si limita a porre «un "criterio" di
austerita'  di  generale  portata»; c) che la Regione ha richiesto la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale del citato comma 216,
mentre  avrebbe potuto, al piu', richiedere la declaratoria della sua
inapplicabilita' al personale regionale.
    4.  -  La  Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol, nell'impugnare
numerose  disposizioni  della  legge  n. 266  del  2005,  ha promosso
questioni   di   legittimita'  costituzionale  dei  commi 214  e  216
dell'art. 1   della  suddetta  legge,  in  riferimento  all'art. 119,
secondo comma, Cost.
    4.1.  -  La  ricorrente  premette  che le norme censurate trovano
applicazione  anche  per le Regioni a statuto speciale, nonostante la
clausola  contenuta  nel  comma 610  dell'art. 1  della  citata legge
n. 266  del 2005, per ragioni analoghe a quelle esposte dalla Regione
Valle d'Aosta nel ricorso da essa presentato.
    Ad  avviso  della  ricorrente  -  la  quale svolge considerazioni
simili  a  quelle  formulate  sul  punto dalle Regioni Valle d'Aosta,
Piemonte,  Campania,  nei  ricorsi  da  queste  proposti  -,  i commi
denunciati   violano   l'evocato  parametro  costituzionale,  perche'
fissano  vincoli  puntuali  a singole voci di spesa dei bilanci delle
Regioni  e  degli  enti  locali  e  ledono,  cosi', la loro autonomia
finanziaria  di spesa. In particolare, il censurato comma 216 avrebbe
un   contenuto  quasi  identico  all'art. 3,  comma 75,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2004), gia'
dichiarato  costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 449 del
2005.
    4.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  deducendo:  a)  l'infondatezza della questione concernente il
comma 214,  perche',  con questa disposizione, il legislatore statale
si  sarebbe  limitato  a  porre  un principio del coordinamento della
finanza  pubblica,  lasciando a Regioni ed enti locali la facolta' di
adottare  «le  conseguenti  determinazioni  sulla base dei rispettivi
ordinamenti  nel  rispetto della propria autonomia organizzativa»; b)
l'inammissibilita'  della questione concernente il comma 216, perche'
la  ricorrente  ne  chiede  l'annullamento,  «mentre al piu' potrebbe
chiedere  dichiararsene  la  illegittimita'  costituzionale parziale,
cioe' solo per il personale ad essa appartenente».
    4.3.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente  del Consiglio dei ministri svolge considerazioni analoghe
a quelle gia' svolte nel precedente atto difensivo.
    4.4.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione ribadisce le ragioni svolte nel ricorso.
    In   particolare,   con  riferimento  alla  censura  relativa  al
comma 214  della  legge  n. 266  del  2005,  sostiene che la modifica
apportata  a  tale  disposizione  dall'art. 1, comma 468, della legge
n. 296  del  2006 - per cui le disposizioni del comma denunciato «non
si  applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di
prima    fascia    e    categorie   equiparate,   nonche'   ai   voli
transcontinentali  superiori alle cinque ore» - non fa venire meno le
ragioni  di  doglianza gia' esposte, salvo ritenere, con l'Avvocatura
dello  Stato,  che  la norma denunciata abbia valore «facoltizzante»,
nel  senso  che  non  impone, ma consente alle Regioni di adottare le
misure di contenimento della spesa previste dal comma 213.
    Con  riferimento  al  censurato  comma 216, la ricorrente afferma
che,  contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, il ricorso
e'   ammissibile  anche  se  diretto  a  richiedere  la  declaratoria
dell'incostituzionalita' della norma e non solo la declaratoria della
sua inapplicabilita' al personale regionale. Ad avviso della Regione,
infatti,  «se anche la richiesta di annullamento tout court non fosse
corretta»,  la  Corte  dovrebbe  accogliere  in  parte  il motivo del
ricorso  e  non  certo  dichiararne l'inammissibilita', «dato che non
difetta  alcuna condizione dell'azione di legittimita' costituzionale
in via principale».
    5.   -   La   Regione   Emilia-Romagna,  nell'impugnare  numerose
disposizioni  della  legge  n. 266 del 2005, ha promosso questioni di
legittimita'  costituzionale  dei  commi 214  e 216 dell'art. 1 della
suddetta legge, in riferimento all'art. 119, secondo comma, Cost.
    5.1.   -   Ad   avviso   della   ricorrente  -  la  quale  svolge
considerazioni sostanzialmente identiche a quelle formulate sul punto
dalla Regione Trentino-Alto Adige nel ricorso da questa proposto -, i
commi denunciati violano il parametro costituzionale evocato, perche'
fissano  vincoli  puntuali  a singole voci di spesa dei bilanci delle
Regioni  e  degli  enti  locali  e  ledono,  cosi', la loro autonomia
finanziaria di spesa.
    5.2.  -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  deducendo:  a)  l'infondatezza della questione concernente il
comma 214,  in  quanto  con  tale  norma,  il  legislatore statale si
sarebbe limitato a porre un principio del coordinamento della finanza
pubblica, con facolta', per le Regioni e gli enti locali, di adottare
«le  conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti
nel    rispetto    della   propria   autonomia   organizzativa»;   b)
l'infondatezza  della  questione  di  legittimita' costituzionale del
comma 216,  sulla base della considerazione che «la portata del comma
e'  generale,  mentre  la  sentenza  Corte  cost.  n. 449 del 2005 ha
riguardato solo le spese a carico delle amministrazioni regionali (ed
enti regionali dipendenti)».
    5.3.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, il
Presidente  del Consiglio dei ministri svolge considerazioni analoghe
a quelle gia' formulate nel precedente atto difensivo.
    In  particolare, la difesa dello Stato rileva, con riferimento al
censurato  comma 216: a) che il suo ambito di applicabilita' e' stato
ristretto dal comma 468, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006; b)
che   la   norma  censurata  non  concerne  direttamente  l'autonomia
finanziaria  delle  Regioni,  ma  si limita a porre «un "criterio" di
austerita'  di  generale  portata»; c) che la Regione ha richiesto la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale del citato comma 216,
mentre  avrebbe potuto, al piu', richiedere la declaratoria della sua
inapplicabilita' al personale regionale.
    5.4.  -  Con  memoria  depositata nell'imminenza dell'udienza, la
Regione ha ribadito le ragioni gia' svolte nel ricorso.
    In  relazione  al  censurato comma 216, la ricorrente precisa, in
particolare,   che   l'illegittimita'   costituzionale   della  norma
deriverebbe  dal  fatto  che  essa  e'  formulata  in  modo  tale  da
comprendere  nel  suo ambito di applicazione anche il personale delle
Regioni.

                       Considerato in diritto

    1.   -  Con  cinque  ricorsi  proposti,  in  via  principale,  da
altrettante  Regioni e registrati, rispettivamente, al n. 30 (Regione
Valle  d'Aosta/Vallee d'Aoste), al n. 35 (Regione Piemonte), al n. 36
(Regione  Campania),  al n. 37 (Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)
ed  al  n. 39  (Regione Emilia-Romagna) del 2006, sono state promosse
questioni   di   legittimita'  costituzionale  dei  commi 214  e  216
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006).
    Il   primo   dei   due   commi   censurati   stabilisce  che  «Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli
enti   di   cui   all'articolo 70,   comma 4,  del  medesimo  decreto
legislativo   n. 165   del  2001,  per  i  quali  non  trova  diretta
applicazione  il comma 213, adottano, anche in deroga alle specifiche
disposizioni  di  legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni
sulla  base  dei  rispettivi  ordinamenti  nel rispetto della propria
autonomia  organizzativa». Il non impugnato comma 213, richiamato dal
citato   comma 214,   sopprime  «l'indennita'  di  trasferta  di  cui
all'articolo 1,  primo  comma,  della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
all'articolo 1,   primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   16 gennaio   1978,  n. 513,  l'indennita'  supplementare
prevista  dal  primo  e  secondo  comma  dell'articolo 14 della legge
18 dicembre  1973, n. 836, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 8
del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320», oltre
che  «le  analoghe  disposizioni  contenute  nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali,
ivi   compresi   quelli   relativi   alle   carriere   prefettizia  e
diplomatica».
    Il  secondo  comma  impugnato,  cioe'  il comma 216, e' censurato
nella  parte in cui prevede che «Ai fini del contenimento della spesa
pubblica,  al  personale  appartenente  alle  amministrazioni  di cui
all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di  servizio  all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo
spetta nel limite delle spese per la classe economica».
    Le ricorrenti formulano questioni analoghe, pur denunciando detti
commi  con  riferimento a parametri diversi: la Regione Valle d'Aosta
evoca  gli  articoli 117,  terzo  comma,  e 119, secondo comma, della
Costituzione,  oltre che l'art. 3, lettera f), dello statuto speciale
per  la  Valle d'Aosta; la Regione Piemonte, la quale censura il solo
comma 214,  evoca  gli  articoli 3, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost.; la
Regione  Campania  evoca  gli  articoli 114, 117, 118 e 119 Cost.; la
Regione  Trentino-Alto  Adige  e la Regione Emilia-Romagna evocano il
solo  art. 119,  secondo  comma, Cost. Lamentano, cioe', che le norme
censurate non si limitano a fissare l'entita' massima del disavanzo o
del  complesso della spesa corrente, ma pongono un precetto specifico
e puntuale sull'entita' della spesa: il comma 214, sopprimendo per il
personale  delle  Regioni le indennita' «analoghe» a quelle soppresse
dal  precedente  comma 213  per  il  personale  delle amministrazioni
pubbliche;  il  comma 216,  negando  al  personale  delle  Regioni il
rimborso  delle  spese  di  viaggio  aereo  oltre il limite di quelle
previste  per  la  classe  economica.  La  sola Regione Valle d'Aosta
estende  le  proprie  censure  anche  alla  parte  in  cui  le  norme
denunciate si applicano al personale dei Comuni.
    2.  - Per ragioni di omogeneita' di materia, la trattazione delle
indicate  questioni di legittimita' costituzionale viene qui separata
da quella delle altre, promosse con i medesimi ricorsi e per le quali
e'  opportuno  procedere  ad  un  esame  distinto.  I  giudizi, cosi'
separati   e   delimitati  nell'oggetto,  vanno  riuniti  per  essere
congiuntamente  trattati  e  decisi, in considerazione della rilevata
parziale   identita'   delle   norme   censurate  e  delle  questioni
prospettate.
    3.  -  Va  preliminarmente rilevato, con riferimento alle censure
proposte dalla Regione Valle d'Aosta (la quale, come sopra ricordato,
ha  esteso  dette  censure  anche  alla  parte delle norme denunciate
applicabile al personale dei Comuni), che le Regioni sono legittimate
a   denunciare  la  legge  statale  anche  per  la  violazione  delle
competenze degli enti locali.
    La  Corte,  infatti,  ha ritenuto sussistente in via generale una
tale   legittimazione  in  capo alle  Regioni,  perche'  «la  stretta
connessione,  in  particolare  [...]  in  tema di finanza regionale e
locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali
consente  di  ritenere  che  la  lesione  delle competenze locali sia
potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze
regionali» (sentenze n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).
    4.  -  Sempre  in via preliminare, con riferimento alle questioni
promosse  dalla  Regione  Valle d'Aosta e dalla Regione Trentino-Alto
Adige,  va  escluso  che la denunciata lesione delle competenze delle
ricorrenti  sia impedita dal comma 610 dell'art. 1 della citata legge
n. 266  del  2005,  secondo  il quale «Le disposizioni della presente
legge  sono  applicabili  nelle  Regioni  a  statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti». In proposito, deve ritenersi che la clausola
di  salvaguardia  contenuta nel suddetto comma 610 e' troppo generica
per  giustificare  questa conclusione, tanto che in tale disposizione
non  risulta neppure precisato quali norme della legge finanziaria in
questione dovrebbero considerarsi non applicabili alle ricorrenti per
incompatibilita' con gli statuti speciali e quali, invece, dovrebbero
ritenersi  applicabili  (v., ex multis, sentenze nn. 134, 118, 88 del
2006).
    5.  -  Nel merito, le questioni relative al comma 214 dell'art. 1
della legge n. 266 del 2005 non sono fondate.
    5.1.  -  Deve  essere  rilevato,  innanzi  tutto,  che  la  norma
censurata   impone  ai  suoi  destinatari  lo  specifico  obbligo  di
sopprimere  le  suddette  indennita' e non si limita ad attribuire la
mera   facolta'   di   sopprimerle.   A   tale  conclusione  inducono
l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica della norma.
    Sotto il primo aspetto, va sottolineato che il precetto contenuto
nel  comma 214 e' formulato all'indicativo presente, cioe' nel modo e
nel  tempo verbale idonei ad esprimere il comando secondo il consueto
uso  linguistico del legislatore. Il presente indicativo («adottano»)
e',  dunque,  sicuro indice della prescrizione di un obbligo («devono
adottare»), piuttosto che dell'attribuzione di una facolta' («possono
adottare»).
    La  natura  vincolante  della  norma  censurata  e',  del  resto,
confermata,  sempre sul piano letterale, dall'espressa previsione che
le determinazioni degli enti destinatari di essa sono adottate «anche
in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali». Tale
previsione,   infatti,   presuppone   necessariamente  l'intento  del
legislatore  di  rendere  possibile  ai  suddetti  enti l'adempimento
dell'obbligo  imposto,  senza che esso sia ostacolato da disposizioni
di legge e contrattuali.
    Quanto  poi  al  piano  teleologico,  i  lavori preparatori (Atti
parlamentari  -  Senato della Repubblica, XIV legislatura, disegni di
legge  e  relazioni  -  documenti - n. 3613) evidenziano che la norma
censurata   e'   diretta  a  completare  il  disegno  governativo  di
contenimento  della  spesa  in  materia  di  pubblico  impiego  e, in
particolare,  di  razionalizzazione  della materia dei trattamenti di
trasferta. E tale obiettivo puo' essere efficacemente perseguito solo
imponendo  alle  amministrazioni  pubbliche,  per le quali «non trova
diretta  applicazione  il comma 213», di adoperarsi per sopprimere le
indennita'  analoghe a quelle previste da quest'ultimo comma. L'avere
il  legislatore  statale  distribuito  la  disciplina  relativa  alla
soppressione delle predette indennita' in due commi non significa che
con  il comma 214 abbia voluto rendere facoltativa detta soppressione
(disposta,  invece, in via diretta dal comma 213); significa solo che
questa e' imposta anche agli enti cui si riferisce il comma 214 e, in
particolare,  alle  Regioni e agli enti locali, nei cui confronti non
e'  possibile  per lo Stato provvedere direttamente, perche' titolari
di un'autonomia costituzionalmente garantita.
    Infine,  l'interpretazione  nel  senso  della natura obbligatoria
della  norma censurata trova definitiva conferma nel tenore letterale
del  successivo  comma 223,  il quale, stabilendo che le disposizioni
dei commi 213 e 214 «costituiscono norme non derogabili dai contratti
o  accordi  collettivi»,  rende  ancora  piu'  chiara la volonta' del
legislatore  di  raggiungere  -  seppure in via indiretta e «anche in
deroga  alle  specifiche  disposizioni  di  legge  e  contrattuali» -
l'effetto  della  soppressione  delle richiamate indennita' anche con
riguardo  alle  amministrazioni  pubbliche diverse da quelle indicate
nel precedente comma 213.
    5.2.  - Al fine di scrutinarne la legittimita' costituzionale, il
comma    denunciato,    cosi'   interpretato,   deve   essere   letto
congiuntamente con i commi 213 e 223.
    Si  e'  gia'  visto  che  il comma 213 sopprime sia le indennita'
previste   dalle   norme  statali  ivi  elencate,  sia  «le  analoghe
disposizioni  contenute  nei  contratti  collettivi  nazionali  e nei
provvedimenti  di  recepimento  degli  accordi  sindacali»  (salve le
limitate  e  tassative eccezioni di cui al comma 213-bis, riguardanti
il personale delle forze armate e di polizia e delle agenzie fiscali,
nonche'  il  personale  ispettivo  del  Ministero  del lavoro e della
previdenza sociale e di alcuni enti previdenziali). Tali indennita' -
previste  in  favore dei dipendenti delle amministrazioni statali che
prestino  la  propria attivita' lavorativa fuori della ordinaria sede
di  servizio - consistono in integrazioni pecuniarie spettanti per il
maggior  disagio  connesso  alla  prestazione  di lavoro e, pertanto,
costituiscono  componenti  della  retribuzione  (sentenze  n. 124 del
1991, n. 19 del 1989, n. 1 del 1986).
    Il  censurato  comma 214,  a sua volta, prevede - come pure si e'
visto  -  specifiche  disposizioni  per  estendere al personale delle
amministrazioni   pubbliche  ad  ordinamento  autonomo,  compresi  le
Regioni  e gli enti locali, la soppressione delle indennita' analoghe
a quelle indicate nel precedente comma 213.
    Infine,  il  richiamato comma 223 comprende i commi 213 e 214 tra
le disposizioni che «costituiscono norme non derogabili dai contratti
o  accordi  collettivi»  e,  pertanto, estende il divieto di clausole
attributive   delle  suddette  indennita'  ai  contratti  ed  accordi
collettivi  successivi  a  quelli  vigenti al momento dell'entrata in
vigore dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.
    Dal  complesso  delle  citate  norme  emerge  che il legislatore,
disponendo   la   «soppressione»   delle   indennita'   e  stabilendo
l'inderogabilita'  di tale soppressione con riferimento alle clausole
dei  contratti e degli accordi collettivi che le prevedono, ha inteso
incidere  sull'autonomia negoziale collettiva nell'intero settore del
pubblico  impiego.  In  altri termini, con la norma censurata e con i
commi 213  e  223,  il  legislatore  ha  abolito  in tale settore gli
istituti dell'ordinamento civile costituiti dalle indicate indennita'
ed ha contestualmente stabilito che le clausole che le prevedono sono
eliminate  dai  contratti  e  dagli  accordi  collettivi  in vigore e
vietate  per  quelli da stipularsi, con cio' fissando un inderogabile
limite generale all'autonomia contrattuale delle parti. Non rileva in
questa  sede  che l'esclusione delle predette indennita' dall'oggetto
della  contrattazione  collettiva  e'  realizzata dal legislatore sia
attraverso la «soppressione» diretta delle clausole attributive delle
indennita'  (come  avviene  con  il  comma 213),  sia,  mediatamente,
attraverso  l'imposizione  dell'obbligo  della loro eliminazione alle
amministrazioni   pubbliche   cui  non  si  applica  direttamente  il
comma 213  (come  avviene  con  il  comma 214). Nell'uno e nell'altro
caso, infatti, l'eliminazione delle vigenti disposizioni contrattuali
collettive  contrastanti  con l'inderogabile disposto dei commi 213 e
214,  unitamente  al  divieto  di reintrodurle in futuro, comporta la
compressione  dell'autonomia privata nel settore del pubblico impiego
sia dello Stato che delle Regioni e degli enti locali.
    Ne'   potrebbe   obiettarsi   che   la  disciplina  censurata  e'
riconducibile  alla  materia dell'organizzazione amministrativa delle
Regioni  e  degli  enti pubblici regionali e dello stato giuridico ed
economico  del  relativo  personale, che, secondo questa Corte, e' di
competenza  legislativa  regionale,  ai  sensi  dell'art. 117, quarto
comma,  Cost. (sentenze n. 233 del 2006, n. 380 del 2004 e n. 274 del
2003),  parametro  peraltro non evocato dalle ricorrenti. Infatti, il
rapporto  di  impiego  alle  dipendenze  di  Regioni  ed enti locali,
essendo   stato  «privatizzato»  ai  sensi  dell'art. 2  del  decreto
legislativo  n. 165  del 2001, e' retto dalla disciplina generale dei
rapporti  di  lavoro tra privati ed e', percio', soggetto alle regole
che  garantiscono  l'uniformita'  di  tale  tipo  di rapporti. Con la
conseguenza che la legge statale, in tutti i casi in cui interviene a
conformare  gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che
si    impongono    all'autonomia    privata    con    il    carattere
dell'inderogabilita',   costituisce   un   limite   alla   menzionata
competenza  residuale  regionale  e  va,  quindi,  applicata anche ai
rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali.
    Nella  specie,  come  gia' evidenziato, la norma censurata fissa,
nell'intero settore del pubblico impiego, un tipico limite di diritto
privato, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (fra le molte
decisioni,  sia  anteriori  che posteriori alla modifica del Titolo V
della  Parte  II  della  Costituzione, si vedano le sentenze n. 234 e
n. 50 del 2005; n. 282 del 2004; n. 352 del 2001; n. 82 del 1998), e'
«fondato  sull'esigenza,  connessa  al  principio  costituzionale  di
eguaglianza,  di  garantire  l'uniformita'  nel  territorio nazionale
delle  regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra
privati»  e,  come  tale,  si  impone  anche  alle  Regioni a statuto
speciale (sentenze n. 234 e 106 del 2005; n. 282 del 2004).
    La    pertinenza    della    norma    denunciata   alla   materia
dell'ordinamento  civile  esclude  la fondatezza di tutte le proposte
censure,  comprese  quelle  basate  sulla  non riconducibilita' della
norma stessa ai principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica.
    6.  -  Le questioni relative al comma 216 dell'art. 1 della legge
n. 266 del 2005 sono, invece, fondate.
    Nel  negare  il  rimborso  delle spese di viaggio aereo in classi
superiori a quella economica al personale appartenente alle Regioni e
agli  enti  locali,  tale  norma  lede  l'autonomia finanziaria delle
Regioni  e  degli  enti  locali,  perche' non stabilisce un parametro
generale  di  contenimento  della  spesa,  ma un precetto specifico e
puntuale sull'entita' di questa.
    Infatti,    secondo    quanto   costantemente   affermato   dalla
giurisprudenza  di  questa Corte, la previsione, da parte della legge
statale,  di un limite all'entita' di una singola voce di spesa della
Regione  non  puo'  essere  considerata  un principio fondamentale in
materia  di  armonizzazione  dei  bilanci pubblici e di coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.,
perche'  pone  un  precetto  specifico  e puntuale sull'entita' della
spesa   e  si  risolve,  di  conseguenza,  in  un'indebita  invasione
dell'area  riservata  dall'art. 119  Cost.  all'autonomia finanziaria
delle  Regioni.  Ad  esse  la  legge  statale  puo'  solo prescrivere
obiettivi  (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), ma non
imporre  nel  dettaglio  le  modalita'  e  gli  strumenti concreti da
utilizzare  per  raggiungere  quegli  obiettivi  (ex multis, sentenze
n. 88 del 2006, nn. 449 e 417 del 2005 e nn. 390 e 36 del 2004).
    A  nulla  rileva - contrariamente a quanto osservato dalla difesa
erariale  -  la  restrizione  dell'ambito di applicazione della norma
censurata   introdotta   dal   comma 468   dell'art. 1   della  legge
27 dicembre  2006,  n. 296  (per  cui  «Le  disposizioni  di  cui  al
comma 216  dell'articolo 1  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non
si  applicano al personale con qualifica non inferiore a dirigente di
prima   fascia   e   alle   categorie  equiparate,  nonche'  ai  voli
transcontinentali  superiori  alle  cinque  ore»).  Tale restrizione,
infatti,  non e' generalizzata, non opera retroattivamente e, in ogni
caso, non muta la natura del vincolo posto dalla norma censurata.
    Deve  pertanto  essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale
del  denunciato  comma 216, per contrasto con gli articoli 117, terzo
comma,  e 119 Cost., non solo, come richiesto da tutte le ricorrenti,
nella  parte  in  cui esso si applica al personale delle Regioni, ma,
come  richiesto  dalla sola Regione Valle d'Aosta, nella parte in cui
si applica anche agli enti locali.
    L'accoglimento  della questione nei termini suddetti assorbe ogni
altro profilo di censura.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata   a  separate  pronunce  la  decisione  delle  restanti
questioni  di  legittimita'  costituzionale  della  legge 23 dicembre
2005,  n. 266  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2006), promosse con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    Riuniti i giudizi,
        dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   del  comma 216
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  nella parte in cui si applica al personale delle
Regioni e degli enti locali;
        dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale del comma 214 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005,
promosse  in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, 118, 119 Cost. e
3,  lettera f),  dello  statuto  speciale per la Valle d'Aosta, dalle
Regioni    Valle    d'Aosta/Vallee   d'Aoste,   Piemonte,   Campania,
Trentino-Alto  Adige/Südtirol, Emilia-Romagna, con i ricorsi indicati
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                         Il redattore: Gallo
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0365