N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 maggio 2006
Ordinanza emessa l'8 maggio 2006 dal giudice di pace di Pisa nel procedimento penale a carico di Bertini Luca ed altri Reati e pene - Prescrizione - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole in tema di termini di prescrizione dei reati - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' delle nuove norme ai processi gia' pendenti in primo grado ove, alla data di entrata in vigore della novella, vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento - Disparita' di trattamento tra imputati - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di retroattivita' della norma penale piu' favorevole. - Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 25.(GU n.14 del 4-4-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Il 18 aprile 2006 ha emesso la seguente ordinanza avente ad oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale del procedimento penale n. 1592/2002 R.G.N.R., nei confronti dei signori Bertini Luca, Bertini Simone, Landi Gabriella tutti difesi a fiducia dall'avv. A. Senese del foro di Pisa, ai quali sono contestati reati di ingiuria e minacce ex att. 594 e 612 c.p. proferite nei confronti della signora Beatrice Benedetti, come da memoria ex art. 121 c.p.p. depositata nella cancelleria di questo ufficio in data 5 aprile 2006. Osserva questo giudice che i fatti commessi risalirebbero a data anteriore a 30 luglio 2002 come da capo d'imputazione e per cui anche a tener conto della interruzione, la prescrizione penale di tre anni e sei mesi sarebbe avvenuta nel termine e scaduta dal 30 gennaio 2006. La prescrizione triennale prevista dalla vigente legge 5 dicembre 2005, n. 251, trova applicazione per quelle sanzioni alternative a pene detentive quali la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilita' nella misura da 6 a 30 giorni per la prima e da dieci giorni a tre mesi per la seconda, che sono concretamente irrogate e comminate dal giudice di pace per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. Per la citata legge sulla prescrizione, dall'art. 10, comma 3, scaturisce che le disposizioni dell'art. 6 della medesima legge 5 dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi di primo grado in cui venga data apertura del dibattimento. Va osservato pertanto che la suddetta statuizione va concretamente a ledere il principio della retroattivita' della legge piu' favorevole che per rango costituzionale si riferisce solo ai casi di leggi eccezionali o temporanee. Rilievo pertanto non manifestamente infondato alla stregua di quanto disposto dai novellati artt. 157, 160 1161 c.p.; Altrimenti viene introdotta una limitazione ed un iniquo discrimine al principio di natura costituzionale della applicabilita' della normativa piu' favorevole, con eccezione dei processi di primo grado in cui vi e' apertura del dibattimento. E cio' appare del tutto immotivato ed esiziale perche' viene ad evidenziare applicazioni privilegiate. Cio' appare pertanto in modo evidente in aperto contrasto con i principi di uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Carta costituzionale.
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale, per contrasti con gli artt. 3 e 25 Cost. per le 4 applicazioni dell'art. 10, comma 3, legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui statuisce che le disposizioni dell'art. 6 della medesima legge non si applicano ai processi di primo grado in cui vi sia stata apertura del dibattimento. Dispone, conseguentemente, la sospensione del processo in corso. Ordina, la notificazione della presente ordinanza al p.m., alle parti private e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone, infine, la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale unitamente agli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte. Pisa, addi' 8 maggio 2006 Il giudice di pace: Saracino 07C0402