N. 171 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 maggio 2006

Ordinanza  emessa  il  30 maggio 2006 dal giudice di pace di Siracusa
sul ricorso proposto da Oilid Khiari c/ Prefeffura di Siracusa

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Divieto di espulsione in
  favore degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado
  o  con  il  coniuge  «di  nazionalita'  italiana»  - Estensione del
  divieto  in  favore degli stranieri conviventi con parenti entro il
  quarto   grado  o  con  il  coniuge  gia'  residenti  in  Italia  e
  regolarmente muniti di permesso di soggiorno - Mancata previsione -
  Violazione  di  diritto fondamentale della persona - Violazione del
  principio   di  uguaglianza  -  Lesione  di  principio  di  diritto
  internazionale generalmente riconosciuto - Violazione del principio
  di  tutela  dell'unita'  familiare  -  Violazione  del  dovere  dei
  genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
- Decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n. 286,  art. 19,  comma 2,
  lett. c).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30.
Straniero  -  Ricongiungimento  familiare - Limitazione ai soli figli
  maggiorenni   a   carico,   incapaci   di   provvedere  al  proprio
  sostentamento  a  causa  di  invalidita'  totale  -  Estensione  ai
  «giovani   adulti»  ancora  a  carico  dei  familiari  per  ragioni
  obiettive  -  Mancata  previsione - Lesione di diritto fondamentale
  della  persona  -  Irragionevolezza  - Violazione dell'art. 8 della
  CEDU - Violazione dei principi di tutela dell'unita' familiare e di
  tutela della famiglia.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, art. 29, comma 1, lett. b-bis).
- Costituzione, artt. 2, 3, 10, 29 e 30
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo   la  riserva  in  esito  all'udienza  in  camera  di
consiglio del 27 maggio 2005,

                            O s s e r v a

    Il  decreto  di  espulsione  emesso  dal  Prefetto di Siracusa il
4 maggio  2005  nei  confronti di Oilid Khiari non appare sorretto da
congrua  motivazione,  ad  esempio  per quanto attiene alla posizione
anagrafica  del  ricorrente, mentre le informazioni del commissariato
di  P.S.  di  Mazara  del  Vallo  vengono richiamate al solo scopo di
rilevare   «il   concreto   pericolo   che  lo  stesso  si  sottragga
all'esecuzione  del  provvedimento espulsivo»; eppure alla luce della
documentazione  allegata  al  ricorso e a quella acquisita in sede di
udienza risulta che Oilid Khiari:
        e' nato in Italia (a Mazara del Vallo) il 26 giugno 1979;
        e'   residente  a  Mazara  del  Vallo  (per  immigrazione  da
Civitanova Marche) dal 12 maggio 1999;
        e'  inserito  in  un  regolare nucleo familiare - composto da
madre,  padre  e tre fratelli dei quali egli e' il maggiore - come si
apprende  dal  certificato  dello  stato  di  famiglia rilasciato dal
comune di Mazara il 6 maggio 2005;
        e' ufficiale il suo collegamento alla famiglia: un invito del
Centro  di  servizio  sociale  per adulti - evidentemente riferito al
figlio  Oilid  -  e'  stato  inviato  al  padre,  Abdelkarim, in data
24 maggio 2005 dall'assistente sociale.
    Di  tali  elementi  qualificanti  non  e'  cenno  nel  decreto di
espulsione,   ove   infatti   viene,  disposto  «che  lo  stesso  sia
accompagnato  alla  frontiera»  in violazione dell'art. 13, comma 15,
che  esclude  l'applicazione  di  detta  misura  nei  confronti dello
straniero  che  dimostri  sulla  base di elementi obiettivi di essere
giunto  nel  territorio  dello  stato  prima della data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40.
    Alla  luce  degli  stessi  elementi  sembra  poi  sorprendente il
riferimento  «al  concreto  pericolo  che lo stesso si sottragga alla
esecuzione  del  provvedimento  espulsivo»,  posto  che la situazione
familiare   del   ricorrente,  ora  riferita,  rende  drammaticamente
inesigibile  la  spontanea  ottemperanza  a  detto  provvedimento che
farebbe del cittadino tunisino Oilid Khiari «uno straniero in patria»
in  quanti avviato verso uno Stato (paradossalmente il suo) nel quale
egli non ha alcuna radice.
    Ebbene  cio' precisato in linea di fatto, va rilevato in punto di
diritto  che  tra  i diritti fondamentali della persona, riconosciuti
dall'art. 2  della  carta  costituzionale  rientra  a pieno titolo il
diritto   all'unita'  familiare;  diritto  che  l'art. 2  del  d.lgs.
n. 286/1998  garantisce  anche nei confronti dello straniero al quale
infatti «sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti   dalle   norme   di   diritto  interno,  dalle  convenzioni
internazionali  in  vigore  e  dai principi di diritto internazionale
generalmente  riconosciuti». Si ricordi, in proposito, l'art. 8 della
Convenzione  per  la salvaguardia dei diritti dell'uomo in virtu' del
quale  «ogni  persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare»  e  non puo' aversi «interferenza di un'autorita' pubblica
nell'esercizio  di  questo  diritto»  salvo  che  sia  necessario per
ragioni  di  sicurezza  nazionale e per la sicurezza pubblica, per la
difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati.
    Va detto per inciso che attualmente lo stato di dipendenza, anche
economica,  del  ricorrente dalla sua famiglia e' reso evidente dalla
recente  (4 maggio  2005)  dimissione  dalla  casa  circondariale  di
Siracusa,  circostanza  che, al momento, rende inevitabile il ricorso
al sostegno della famiglia d'origine, di cui e' gia' data prova dalla
presenza  in  udienza  di  un  legale  giunto  da Mazara del Vallo su
incarico,  per  come riferito, della madre del giovane Oilid, nonche'
dal  prevedibile  impegno  del  padre  Abdelkarim  gia' convocato dal
Centro di S.S. per adulti in vista del reinserimento del figlio.
    A  chi mai del resto potrebbe rivolgersi il giovane Khiari se non
hai  genitori;  quale  potrebbe  essere,  se  non i propri familiari,
l'unico  punto di riferimento, atteso che costoro vivono e lavorano a
Mazara ormai da anni, muniti di regolare permesso.
    Al  cospetto  del quadro ora delineato viene in rilievo, a parere
di  questo  giudice, l'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 il quale per un
verso e' fortemente ispirato al rispetto dell'unita' familiare (comma
2,  lettera  c)  allorche'  dispone  il  divieto di espulsione «degli
stranieri  conviventi  con  parenti  entro  il  quarto grado o con il
coniuge  di  nazionalita'  italiana»,  ma  cosi' disponendo mostra di
obliterare il gia' citato art. 2 del d.lgs. n. 286/1998 che riconosce
anche  allo  straniero  il diritto fondamentale all'unita' familiare;
viene cioe' esaltato il principio dell'unita' familiare in favore del
cittadino italiano, viene negato al cittadino straniero.
    Viene  altresi'  in  rilievo l'art. 29, comma 1, lett. b-bis) che
consente  il  riconongiungimento per i figli maggiorenni «qualora non
possano  per  ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa  del  loro  stato  di  salute che comporti invalidita' totale»,
restringendo  irragionevolmente  i  casi  di  sostegno  un favore dei
figli,  pur  maggiorenni, che necessitino della solidarieta' che solo
il vincolo familiare, puo' assicurare.
    Si ricordi, al riguardo, che l'art. 30 della Costituzione afferma
il  diritto  e il dovere dei genitori di «mantenere» i figli, formula
che  non  puo'  intendersi limitata all'ambito del mero sostentamento
materiale,  ma  piuttosto  estesa fino a ricomprendervi ogni forma di
assistenza  e sostegno dei quali i figli mostrino, stabilmente ovvero
occasionalmente, di avere bisogno.
    In  definitiva non sembrano manifestamente infondate le questioni
di  costituzionalita'  dell'art. 19, comma 2, lett. c) e 29, comma 1,
lett.  b-bis)  del d.lgs. n. 286/1998, in relazione agli artt. 2, 10,
29  e 30 della Costituzione e se rimette il giudizio al giudice delle
leggi ritenendole rilevanti ai fini del presente procedimento.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1, legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge
11 marzo 1953, n. 7;
    Ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di
costituzionalita'   dell'art. 19,   comma  2,  lett.  c)  del  d.lgs.
n. 286/1998  in  relazione  agli  artt. 2,  3,  10,  29  e  30  della
Costituzione  nella  parte  in  cui  dispone il divieto di espulsione
esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro
il   quarto  grado  o  con  il  coniuge  «di  nazionalita'  italiana»
escludendo  un  analogo  divieto in favore degli stranieri conviventi
con  parenti entro il quarto grado o con il coniuge gia' residenti in
Italia  e  regolarmente  muniti  di  permesso  di  soggiorno; nonche'
dell'art. 29,  comma  1,  lett.  b-bis,  del  d.lgs.  n. 286/1998  in
relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della costituzione nella parte
in  cui  limita  il  ricongiungimento  familiare  in favore dei figli
maggiorenni  a  carico  totalmente  invalidi, senza estendere analogo
diritto ai figli maggiorenni a carico per ragioni oggettivi;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  la  notifica  della  presente  ordinanza  al ricorrente,
presso  lo  studio del suo difensore, e al difensore, alla Prefettura
di  Siracusa,  nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Presidenti delle Camere.
        Siracusa, addi' 29 maggio 2005
                      Il giudice di pace: Valvo
07C0403