N. 111 ORDINANZA 19 - 29 marzo 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali - Riscossione
  coattiva mediante un titolo esecutivo, il ruolo esattoriale, che si
  forma  prima e al di fuori del giudizio - Denunciata violazione dei
  principi   del   giusto   processo   -  Insussistenza  -  Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.
(GU n.14 del 4-4-2007 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Franco BILE;
  Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano   VACCARELLA,  Paolo  MADDALENA,  Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
QUARANTA,  Franco  GALLO,  Luigi  MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 24 del decreto
legislativo  26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione  mediante  ruolo,  a  norma  dell'articolo 1  della legge
28 settembre   1998,   n. 337),   promossi  con  n. 8  ordinanze  del
7 febbraio  2005  dal  Tribunale  di Torre Annunziata rispettivamente
iscritte ai nn. da 355 a 362 del registro ordinanze 2005 e pubblicate
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie speciale,
dell'anno 2005;
    Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS) e della S.C.C.I. S.p.A. nonche' gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 6 marzo 2007 il giudice relatore
Romano Vaccarella;
    Uditi  l'avvocato  Antonino  Sgroi  per  l'INPS e per la S.C.C.I.
S.p.A.  e  l'avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che,  con  otto  ordinanze  di  identico  tenore  (r.o.
nn. 355,  356,  357,  358,  359,  360,  361  e  362  del 2005), tutte
depositate  il  7 febbraio  2005 nel corso di altrettanti processi di
opposizione a cartelle di pagamento per crediti previdenziali vantati
dall'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (INPS), il giudice
del  lavoro  del Tribunale ordinario di Torre Annunziata ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 24 del decreto
legislativo  26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della
riscossione  mediante  ruolo,  a  norma  dell'articolo 1  della legge
28 settembre  1998,  n. 337)  per contrasto con l'articolo 111, comma
secondo, della Costituzione;
        che,   riferisce   il  giudice  a  quo,  i  ricorrenti  hanno
formulato,  relativamente  a  varie  disposizioni del procedimento di
riscossione  coattiva  dei  crediti previdenziali, diverse censure di
costituzionalita'  fra  le  quali,  a  detta  del  rimettente, non e'
manifestamente  infondata  quella  concernente  l'art. 24  del d.lgs.
n. 46 del 1999 il quale attribuisce agli enti previdenziali il potere
di  riscuotere  i  propri crediti attraverso un titolo esecutivo - il
ruolo  -  «formato  prima  e al di fuori del giudizio, e in forza del
quale  l'Istituto  puo' conseguire il soddisfacimento della pretesa a
prescindere  da  una  verifica  in  sede  giurisdizionale  della  sua
fondatezza, ed anzi anche quando essa sia stata contestata»;
        che,   pur   se   la  possibilita'  -  prevista  dal  comma 5
dell'art. 24  in  esame - di opporre la cartella di pagamento innanzi
al giudice del lavoro, nel termine di quaranta giorni dalla notifica,
impedisce che la norma denunciata si ponga in conflitto con l'art. 24
Cost.,  osserva  il Tribunale che la non paritaria posizione iniziale
delle  parti  «nel giudizio che si va a instaurare» determinerebbe un
vulnus al principio sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost;
        che,   infatti,   nonostante   la   rilevanza   pubblicistica
(sottolineata  anche  da questa Corte) dell'attivita' di recupero dei
crediti  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici, contrasterebbe con i
principi del giusto processo la significativa posizione di squilibrio
esistente  tra  le  parti,  per  il  possesso  da parte del creditore
previdenziale  di un titolo esecutivo formato in assenza di qualsiasi
vaglio   giurisdizionale   e   per   la  possibilita'  di  sospendere
l'esecuzione solo per «gravi motivi»;
        che il ruolo esattoriale, per un verso, sarebbe differente da
altri   titoli  esecutivi  stragiudiziali  (frutto  dell'accordo  tra
creditore e debitore e non di «un atto di imperio» di una delle parti
del  processo)  e, per altro verso, risulterebbe oggi sfornito, per i
crediti   previdenziali,  anche  di  quel  minimo  vaglio  giudiziale
preventivo  che  il  precedente  sistema,  disciplinato  dall'art. 1,
comma 13,  del  decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 (Misure urgenti
in  materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie
provinciali  dello  Stato),  convertito  dalla  legge 31 gennaio 1986
n. 11,  offriva  prevedendo  la  formazione  del  titolo  in  sede di
cognizione sommaria monitoria;
        che,  essendo  le difese del contribuente affidate al rimedio
oppositivo  disciplinato  dal  comma 5 della norma censurata entro un
ristretto  termine  di  decadenza  e  secondo le rigide preclusioni e
decadenze previste dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura
civile,  lo  squilibrio  tra le parti, quantomeno nella fase iniziale
del   giudizio,   potrebbe   ripercuotersi  significativamente  anche
sull'andamento  complessivo  del  processo, condizionandone l'esito a
tutto vantaggio del creditore previdenziale;
        che si e' costituito in giudizio l'INPS il quale, concludendo
per  la declaratoria di inammissibilita' ovvero di infondatezza della
questione di legittimita' costituzionale, osserva innanzitutto che la
norma   denunciata   non  contiene  alcuna  disposizione  che  regoli
direttamente  il  processo  di opposizione alla cartella esattoriale,
limitandosi  a  rinviare alla disciplina codicistica del processo del
lavoro  la  quale  soltanto - peraltro non censurata - avrebbe potuto
porsi in contrasto con l'art. 111 Cost;
        che,  osserva  ancora il deducente, per un verso, il processo
del   lavoro   soddisfa   pienamente   il   parametro  costituzionale
dell'art. 111, secondo comma, Cost. e, per altro verso, l'ordinamento
conosce,  ovvero  ha  conosciuto,  altri  titoli esecutivi relativi a
crediti    previdenziali    formati    all'interno   della   pubblica
amministrazione  procedente  e  sottoposti  al vaglio giurisdizionale
solo   in   caso   di  contestazione,  come  l'ordinanza  ingiunzione
disciplinata  dall'art. 35,  comma 2,  della  legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), e le attestazioni dei dirigenti
degli  uffici territorialmente competenti degli enti gestori forme di
previdenza  obbligatoria, gia' regolate dall'art. 2 del decreto-legge
9 ottobre  1989,  n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione
contributiva,  di  fiscalizzazione  degli  oneri  sociali,  di sgravi
contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di  finanziamento  dei patronati),
convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, poi
abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo n. 46 del 1999;
        che  e'  altresi'  intervenuto  in giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  il  quale  eccepisce,  in  primo  luogo,  la
manifesta  inammissibilita' della questione per la perplessita' della
motivazione  dell'ordinanza  di rimessione, determinata sia dal fatto
che  la  censura  investe l'intero testo dell'art. 24 - mentre, salvo
quella di cui al comma 5, le altre disposizioni contenute nella norma
denunciata  neppure devono essere applicate nel processo a quo -, sia
dal  giudizio  meramente  probabilistico  formulato dal rimettente in
ordine  allo  squilibrio  della  posizione processuale assegnata alle
parti;
        che,  nel  merito,  la  difesa  dello  Stato  sostiene che la
questione sarebbe infondata, tenuto conto che sia l'avviso bonario di
cui  si  avvale  preliminarmente  l'INPS  (previsto dal comma 2 della
norma  denunciata),  sia  i gravami amministrativo e giurisdizionale,
pure   disciplinati   dai   commi 3   e   4   dello  stesso  art. 24,
assicurerebbero  al  contribuente  previdenziale  ampia  tutela,  sia
preventiva che successiva alla formazione del titolo esecutivo.
    Considerato  che  il  Tribunale  di  Torre  Annunziata dubita, in
riferimento  all'art. 111,  comma  secondo, della Costituzione, della
legittimita'  costituzionale dell'articolo 24 del decreto legislativo
26 febbraio  1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante  ruolo,  a  norma  dell'articolo 1  della legge 28 settembre
1998,  n. 337), laddove attribuisce agli enti previdenziali il potere
di  riscuotere  i  propri  crediti  attraverso  un  titolo  (il ruolo
esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma
prima  e  al  di  fuori del giudizio e in forza del quale l'ente puo'
conseguire  il  soddisfacimento  della  pretesa  a prescindere da una
verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza;
        che, ponendo le ordinanze di rimessione la medesima questione
con  le  medesime  argomentazioni,  i  relativi giudizi devono essere
riuniti;
        che la questione e' manifestamente infondata in quanto, da un
lato, non e' irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad
un  creditore,  attesa  la sua natura pubblicistica e l'affidabilita'
derivante  dal  procedimento  che  ne governa l'attivita', di formare
unilateralmente   un   titolo   esecutivo,  e,  dall'altro  lato,  e'
rispettosa  del  diritto di difesa e dei principi del giusto processo
la  possibilita',  concessa al preteso debitore, di promuovere, entro
un   termine   perentorio  ma  adeguato,  un  giudizio  ordinario  di
cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia
grazie  alla  possibilita'  di ottenere la sospensione dell'efficacia
esecutiva   del   titolo   e/o   dell'esecuzione,   sia  grazie  alla
ripartizione   dell'onere   della   prova   in  base  alla  posizione
sostanziale  (e non gia' formale) assunta dalle parti nel giudizio di
opposizione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 24  del  decreto  legislativo
26 febbraio  1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante  ruolo,  a  norma  dell'articolo 1  della legge 28 settembre
1998, n. 337), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,
della   Costituzione,  dal  Tribunale  di  Torre  Annunziata  con  le
ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007.
                         Il Presidente: Bile
                      Il redattore: Vaccarella
                      Il cancelliere:Fruscella
    Depositata in cancelleria il 29 marzo 2007.
                      Il cancelliere:Fruscella
07C0408