N. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2006
Ordinanza emessa il 18 maggio 2006 dal giudice di pace di Rionero in Vulture nel procedimento civile promosso da Tirrico Filomena contro Ministero della difesa Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalita' della sanzione rispetto alla violazione commessa. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-sexies, introdotto dall'art. 5-bis, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168. - Costituzione, artt. 3 e 27.(GU n.15 del 11-4-2007 )
IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile n. 183/C/05 promossa da Tirrico Filomena, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Coviello del Foro di Potenza, elettivamente domiciliato presso la cancelleria del giudice adito. Contro Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici e' ope legis domiciliata. F a t t o Con ricorso inoltrato l'istante richiedeva, sulle premesse di fatto e di diritto di cui al ricorso che si allega in copia, al giudice adito in via preliminare di rimettere gli atti alla Corte costituzionale sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213 codice della strada cosi' come modificato dal d.l. n. 115/2005 convertito in legge n. 168/2005. La ricorrente in veste di proprietario del veicolo Gilera Runner tg. 9ZW5C contravvenzionato, adiva il giudice di pace competente in quanto il conducente dell'indicato veicolo, diverso dal proprietario, circolava senza far uso del casco protettivo, con contestazione della violazione di cui all'art. 171, comma 1 e 2 c.d.s., ponendo per l'effetto il mezzo sotto sequestro per confisca. L'irragionevolezza della previsione e quindi per violazione dell'art. 3 della Costituzione laddove priva definitivamente il proprietario di un motoveicolo o ciclomotore della titolarita' di un diritto reale sul bene senza che gli si possa addebitare alcuna colpa, evidenziando la mancanza di proporzione tra l'illecito e la sanzione. Questo giudice, ritenuta fondata l'eccezione introdotta, scioglie la riserva cosi' motivando. Il combinato disposto dagli artt. 171, 213 e 214-bis come modificato ed introdotto dalla legge n. 168/2005, lede il principio di responsabilita' penale tutelato dall'art. 27 della Costituzione italiana. La sanzione amministrativa disposta con l'art. 213, comma 2-sexies, e' in palese contrasto con gli articoli innanzi menzionati 3 e 27 della Costituzione per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione. In realta' il sistema di depenalizzazione, pur muovendo dalla solidarieta' meramente pecuniaria fra conducente e proprietario, poi indebitamente finisce per sanzionare il solo proprietario, cosicche' tale soggetto sussidiario, diventa in realta' il responsabile quasi assoluto per l'attribuzione sperequata in ordine all'elisione economica dell'illecito. Si lede cosi' il principio retributivo cui e' volta la sanzione amministrativa, nonche' la pari dignita' dei cittadini di fronte alla legge. Il contenuto afflittivo della disposizione impugnata alloca piu' nella sanzione accessoria disposta (laddove viene spogliato di un bene che puo' valere anche miglia di euro), che in quella articoli 3 e 27 della Costituzione italiana, ma incrini anche il dettato dell'art. 3 della legge quadro sulla depenalizzazione, legge n. 689/1981 e l'art. 196 del codice della strada. Per tutte le suddette argomentazioni, prima di esaminare il merito dell'opposizione proposta.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, cosi' provvede: ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del codice della strada introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 115/2005, legge n. 168/2005, per aperto contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione della Repubblica italiana, nei termini e per le motivazioni che precedono, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa della confisca di un ciclomotore o motoveicolo che sia stato adoperato in violazione dell'art. 171 del codice della strada; sospende il presente giudizio sino all'esito della decisione della Corte costituzionale; dispone per l'effetto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone altresi', che a cura della cancelleria, la presente ordinanza di cui viene data lettura in udienza nel pubblico dibattimento, sia notificata ai Presidenti delle Camere del Parlamento ed al sig. Presidente del Consiglio dei ministri. Rionero, addi' 18 maggio 2006 Il giudice di pace: Izzi 07C0444