N. 207 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 2006
Ordinanza emessa il 23 giugno 2006 dal tribunale di Venezia - Sezione distaccata San Dona' di Piave nel procedimento penale a carico di De Domenico Surojit Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Incompatibilita' tra il giudice per le indagini preliminari che abbia convalidato l'arresto dell'indagato e contestualmente applicato una misura cautelare e il giudice che abbia successivamente emesso il decreto che dispone il giudizio immediato - Mancata previsione - Disparita' di trattamento di situazioni analoghe - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2-bis. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.15 del 11-4-2007 )
IL GIUDICE Ha emesso la seguente ordinanza, sulla questione della illegittimita' costituzionale, cosi' come proposta dalla difesa, illustrata oggi al verbale e con memoria gia' depositata in atti, questione alla quale si e' associata la pubblica accusa. Osserva che la questione appare fondata e pertanto dovra' essere accolta nei limiti nei quali puo' essere accolta da questo giudice, vale a dire di non manifesta infondatezza. I fatti sui quali si basa l'eccezione sollevata dalla difesa sono i seguenti. Il presente procedimento a carico di De Domenico Surojit, nasce da un arresto in flagranza compiuto dalle Forze dell'Ordine in quel di Jesolo. Sull'arresto, ebbe a pronunciarsi, nella veste di g.i.p., il dottor Stefano Manbuzio dell'ufficio del Tribunale di Venezia. Il giudice provvide a convalidare l'arresto ed ad applicare al De Domenico una misura restrittiva della liberta' diversa dalla detenzione in carcere e dagli arresti domiciliari. Successivamente, fu disposto il rinvio a giudizio del De Domenico, rinvio a giudizio nelle forme del rito immediato; il caso volle che ad emettere il decreto sia stato lo stesso giudice persona fisica, vale a dire il dottor Manbuzio. La difesa eccepisce l'incostituzionalita' della norma di cui all'art. 34, comma 2-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che vi sia una incompatibilita' tra il giudice che svolge la funzione di giudice delle indagini preliminari e il giudice che emettera', in un momento successivo, il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato. La questione appare non manifestamente infondata in quanto se e' vero che le incompatibilita' che sono state stabilite normativamente e per intervento della Corte costituzionale fra il giudice delle indagini preliminari e il g.u.p., si basano sul fatto che lo stesso giudice persona fisica non abbia a pronunciarsi due volte sugli stessi fatti, sulle stesse questioni, nel caso di specie, sembra che vi sia una pronuncia dello stesso giudice in due momenti diversi sulle stesse questioni. E' vero che nel caso di giudizio iniziato mediante decreto di citazione a giudizio, nelle forme del rito immediato, non vi e' una udienza preliminare ma e' pur vero che, nell'emettere il relativo decreto, il giudice, chiunque esso sia, che sara' chiamato ad emettere quel decreto, dovra' sostanzialmente effettuare una valutazione analoga a quella che, in sede di procedimento ordinario, viene fatta dal g.u.p. all'esito dell'udienza preliminare. Ragion per cui, i motivi di incompatibilita' sono i medesimi e la norma non prevede che fra il g.i.p. ed il g.u.p. che emettera' il decreto di citazione a giudizio nelle forme del rito immediato, vi sia incompatibilita'. Ne' si puo' pensare di arrivare alla declaratoria di incompatibilita', sulla base di una interpretazione estensiva della norma perche' le norme che statuiscono l'incompatibilita', sono norme eccezionali, in quanto limitano il principio generale che e' quello della compatibilita' del giudice e della idoneita' dello stesso a svolgere sempre le funzionai per le quali egli e' chiamato ad adempiere. Ragion per cui, le norme che lo limitano, che ne limitano la capacita' non possono essere interpretate estensivamente e men che meno analogicamente. Pertanto, la questione sollevata dalla difesa, appare non manifestatamente infondata con riferimento almeno agli artt. 3 e 24 della Costituzione; art. 3 perche' si verrebbero a disciplinare in maniera diversa, situazioni analoghe, nel caso non si accogliesse l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa e per l'art. 24, per quanto concerne il diritto alla difesa, garantito all'indagato, prima, e' all'imputato, poi.
P. Q. M. In accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa, dichiara non manifestamente infondata l'eccezione stessa, cosi' come sollevata e illustrata a verbale all'odierna udienza della difesa e dalla memoria in atti, depositata dalla difesa medesima. Pertanto, dispone che a cura della cancelleria sia trasmessa la presente ordinanza alla Corte costituzionale e copia della stessa sia notificata anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, come previsto dalla legge. Dichiara sospeso il corso della prescrizione. Venezia, addi' 23 giugno 2006 Il giudice: Medici 07C0446