N. 210 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 settembre 2006

Ordinanza emessa il 19 settembre 2006 dal giudice di pace di Dolo nel
procedimento civile promosso da Mischiatti Antonio contro Prefetto di
Venezia

Circolazione   stradale  -  Violazione  dei  limiti  di  velocita'  -
  Accertamento  dell'infrazione mediante strumenti elettronici (nella
  specie,   «telelaser»)   -   Disciplina   dei  mezzi  tecnici  atti
  all'accertamento  e al rilevamento automatico delle violazioni alle
  norme  di  circolazione - Omessa previsione di verifiche periodiche
  di   funzionalita'   -   Denunciata  violazione  del  principio  di
  ragionevolezza,  del  diritto  di difesa e del principio di parita'
  delle parti processuali.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 45.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.15 del 11-4-2007 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa n. 169/2005 R.G.
promossa  con  ricorso  depositato  il 15 marzo  2005,  da Mischiatti
Antonio, con l'avv. E. Beltrami ed il dott. A. Marangoni;
    Contro Prefetto della Provincia di Venezia.
    In  punto:  opposizione ex art. 22 legge n. 689/1981 a verbale di
contestazione  n. 700002132887  del  29  gennaio  2005  della Polizia
stradale di Venezia.
                       Conclusioni delle parti
    Ricorrente:   annullare  e/o  dichiarare  inefficace  il  verbale
n. 70002132887  del 29 gennaio 2005 elevato dalla Polizia stradale di
Venezia per i fatti meglio descritti in premessa;
    Condannare la p.a. a rifondere le spese di causa.
    In  via  subordinata: dichiararsi non manifestamente infondata la
questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.  45  d.lgs.
n. 285/1992  in  relazione agli artt. 3, 24 e 111 Costituzione, nella
parte   in   cui   non   prevede  che  le  apparecchiature  destinate
all'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  di  velocita' siano
sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' e per l'effetto
sospendersi  il  presente  giudizio e trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87.
    In  via  ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi che le
sopra  esposte  considerazioni  non  vengano  accolte, si insiste per
l'applicazione della sanzione pecuniaria in misura ridotta.
    P.A.: voglia codesto giudice di pace: preliminarmente, dichiarare
l'inammissibilita'  dell'opposizione  in  quanto ad essa non e' stato
allegato  il provvedimento opposto e per tale ragione il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile; nel merito respingere l'opposizione,
dichiarando  per  l'effetto  legittimo  il  provvedimento  impugnato;
liquidare    in    via    equitativa    le   spese   vive   sostenute
dall'amministrazione  resistente  per  il presente procedimento e che
allo  stato  e  indicativamente  si quantificano nella misura di euro
100,00.

                   F a t t o   e   p r o c e s s o
    Con  il  ricorso  su  indicato,  il  sig.  Antonio  Mischiatti ha
proposto  opposizione avverso il verbale in epigrafe, con il quale la
Polizia  stradale  di  Venezia  aveva  contestato  al  ricorrente  la
violazione dell'art. 142, commi 1 e 9 c.d.s., per aver circolato alla
guida  del  veicolo tg CN509FX, lungo la s.s. 309, in localita' Giare
di Mira, alla velocita' (calcolata la tolleranza del 5%) di km/h 107,
eccedendo  di  47  km/h  il limite massimo di velocita', stabilito in
km/h 60, accertamento effettuato a mezzo di apparecchiature Telelaser
Ultralite  matricola  UL007758  con  fotocamera  digitale  Micro  Cam
matricola   MV000145,  regolarmente  omologati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti con prot. 534 dell'8 maggio 2003.
    A    sostegno    dell'opposizione    il    ricorrente    deduceva
l'illegittimita'  dell'accertamento,  in  quanto non vi sarebbe prova
della  taratura  periodica  del  telelaser,  prescritta  dalla  norma
internazionale  UNI  30012 da parte di un centro SIT autorizzato, con
la conseguente inattendibilita' della misurazione.
    In  data  21  settembre  2005  la  Polizia  stradale  di  Venezia
depositava le proprie controdeduzioni, unitamente a copia del verbale
di accertamento e della fotografia attestante il rilevamento.
    All'udienza   di  comparizione  del  22  settembre  2005,  veniva
disposta  la produzione in giudizio del decreto di omologazione degli
strumenti    (telelaser    e    fotocamera    digitale)    utilizzati
nell'accertamento,  decreti  che  venivano  prodotti dalla Prefettura
all'udienza del 22 dicembre 2005; alla medesima udienza il ricorrente
depositava  memoria  con cui ribadiva le proprie posizioni in tema di
taratura   ed,   in   via   subordinata,   sollevava   questione   di
illegittimita'  costituzionale  dell'art.  45  d.lgs.  n. 285/1992 in
relazione  agli  artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in
cui  non  prevede  che  le apparecchiature destinate all'accertamento
delle violazioni dei limiti di velocita' siano sottoposte a verifiche
periodiche della funzionalita'.
    All'udienza  del  6  aprile  2005  la  Prefettura  di  Venezia si
costituiva  formalmente  in  giudizio  con  comparsa,  resistendo  al
ricorso, ed esibendo copia del manuale d'uso del telelaser Ultralite,
che veniva depositata in cancelleria.
    All'udienza  del 26 maggio 2005, la causa veniva rinviata, per la
discussione, all'udienza del 6 ottobre 2005, in cui veniva trattenuta
in  decisione,  sulle  conclusioni delle parti come sopra riprodotte,
rinviando,  per  la lettura dei dispositivo all'udienza del giorno 19
settembre  2006,  udienza  alla quale il giudice di pace ha emesso la
seguente  ordinanza sulla eccezione di illegittimita' costituzionale,
sollevata da parte ricorrente.

                            D i r i t t o

    Va,  in primo luogo, respinta l'eccezione di inammissibilita' del
ricorso  sollevata  dalla prefettura per l'affermato mancato deposito
del  verbale  di  contestazione  opposto, in quanto lo stesso risulta
depositato unitamente al ricorso, che ne fa menzione.
    Parimenti   infondata  si  presenta  l'eccezione,  formulata  dal
ricorrente,   di  illegittimita'  dell'accertamento  per  difetto  di
omologazione  degli strumenti di rilevazione, in quanto la prefettura
ha prodotto in giudizio copia dei relativi decreti.
    L'eccezione  di  incostituzionalita', sollevata dal ricorrente si
palesa,  invece,  ad  avviso  di  questo  giudice, non manifestamente
infondata e rilevante.
    Sulla  rilevanza  della  questione  si  osserva  che  il presente
giudizio  non  puo' essere deciso indipendentemente dalla risoluzione
della  questione  di  costituzionalita', in quanto questo giudice non
ritiene  necessaria  per  la  legittimita' dell'accertamento, in base
alla  normativa  vigente, la taratura degli strumenti di rilevazione,
negli accertamenti effettuati alla presenza del rilevatore.
    Invero,  le  apparecchiature destinate a controllare la velocita'
non  devono essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i
SIT  previsti  dalla  legge n. 273/1991, che non ha attinenza con gli
apparecchi  di  misura  della  velocita', per i quali una taratura in
senso  tecnico  non  e'  necessaria  poiche'  tale normativa riguarda
soltanto  i  controlli metrologici effettuati su apparecchi di misura
di tempo, distanza e massa.
    Dello  stesso  avviso, e' il Ministero delle attivita' produttive
che, rispondendo ad uno specifico quesito riguardante l'argomento, ha
escluso  che  le apparecchiature destinate a controllare la velocita'
debbano essere oggetto di verifica metrologica periodica presso i SIT
previsti  dalla citata legge n. 273/1991; un obbligo generalizzato di
verifica  metrologica  degli  strumenti non puo' evincersi neanche da
altre  norme  tecniche  che,  non solo non disciplinano la materia in
modo  specifico,  ma  non  sono comunque vincolanti per l'ordinamento
italiano  per  l'assenza di specifico recepimento o richiamo da parte
di norme nazionali.
    Poiche'  la  vigente  normativa  non  prevede la necessita' della
taratura degli strumenti di rilevazione della velocita', discende che
dalla  decisione  della  questione  di costituzionalita' eccepita dal
ricorrente,  dipende  la  legittimita'  o  meno  dell'accertamento e,
quindi, l'applicabilita' delle sanzioni pecuniaria ed accessoria alla
violazione accertata.
    La  questione  non  e' manifestamente infondata, in quanto, se si
condivide  la  posizione del ministero e del giudicante, e si ammette
di  conseguenza  che  i  misuratori  di  velocita'  sono disciplinati
esclusivamente  dall'art.  45  d.lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 192 e
345  del  regolamento  d.P.R.  n. 495/1992,  vi e' motivo di ritenere
l'illegittimita'  costituzionale della prima norma nella parte in cui
non  prevede  che le apparecchiature destinate all'accertamento delle
violazioni  dei  limiti  di  velocita'  siano  sottoposte a verifiche
periodiche  della  funzionalita', per violazione dell'art. 3 sotto il
profilo  della ragionevolezza, poiche' disciplina in modo difforme, e
senza   giustificazione,   una  materia  che  e'  gia'  compiutamente
disciplinata  dal  d.m.  n. 182/2000,  in  quanto tale ultimo decreto
determina  l'utilizzo  degli  strumenti  di  misura nelle transazioni
commerciali  prevedendone  la  necessaria taratura, e lo strumento di
rilevazione  della velocita' altro non e' che uno strumento di misura
(Velocita=spazio/tempo);  si palesa non manifestamente infondata pure
la  illegittimita'  costituzionale della norma, nei limiti detti, per
violazione  dell'artt.  24  e 111 della Costituzione, in quanto colui
che  e' assoggettato ad accertamento attraverso il telelaser si trova
nell'impossibilita'  di  esercitare  il  proprio  diritto  di difesa,
poiche'  l'apparecchiatura,  una volta omologata, anche a distanza di
anni  e'  soggetta  ad  una presunzione di buon funzionamento che non
puo'  essere  in  alcun modo verificata, data anche l'irripetibilita'
dell'accertamento  e mancando uno strumento che a posteriori permetta
di risalire alla sua corretta funzionalita'.
    Per  i medesimi profili si palesa non manifestamente infondata la
violazione  del  principio del giusto processo previsto dall'art. 111
c.p.c.,    in    quanto,    l'irripetibilita'   dell'accertamento   e
l'impossibilita',  per  l'interessato  di  verificare,  ex  post,  il
corretto funzionamento dell'apparecchio, comportano che venga leso il
principio  ivi  previsto di parita' tra le parti processuali, godendo
la  p.a.  di una presunzione di verita' dell'accertamento, nonostante
l'assenza  dell'obbligo di un controllo periodico della funzionalita'
dell'apparecchio di rilevazione.
                              P. Q. M.
    La   questione  di  costituzionalita'  posta  dal  ricorrente  va
pertanto   accolta  e,  conseguentemente  va  sollevata  la  relativa
questione di legittimita' costituzionale nei seguenti termini.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953.
    Ritenuta  la  rilevanza e la non manifesta infondatezza, accoglie
l'istanza  di parte ricorrente e, per l'effetto, solleva la questione
di  illegittimita' costituzionale dell'art. 45 d.lgs. n. 285 del 1992
per  contrasto  con  gli  artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella
parte   in   cui   non   prevede  che  le  apparecchiature  destinate
all'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  di  velocita' siano
sottoposte a verifiche periodiche della funzionalita' (taratura).
    Sospende,  per  l'effetto  il  presente  giudizio  e  manda  alla
cancelleria  per  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma.
    Ordina  alla cancelleria che la presente ordinanza sia notificata
alle  parti,  nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia
comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento della
Repubblica italiana.
        Dolo, addi' 19 settembre 2006
                     Il giudice di pace: Laverda
07C0449