N. 219 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2006

Ordinanza  emessa  il  3  aprile  2006  dal  tribunale  di  Roma  nel
procedimento penale a carico di Ferrera Nelson

Circolazione  stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool
  -  Prevista  competenza  del  tribunale  monocratico,  anziche' del
  giudice  di  pace  -  Irragionevolezza - Ingiustificato trattamento
  sanzionatorio  piu'  severo  rispetto  alla fattispecie di guida in
  stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti,
  ritenuta similare quanto a bene giuridico protetto, condotta tipica
  e  elemento  soggettivo  -  Denunciata  violazione  dei principi di
  uguaglianza e di ragionevolezza.
- Codice  della  strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 186,
  comma 2,  come sostituito dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
  convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.16 del 18-4-2007 )
                            IL TRIBUNALE

    Ritenuto  che,  all'udienza  del 28 febbraio 2006 il difensore di
Ferrera  Nelson,  imputato  del  reato  di  cui all'art. 186, comma 2
c.d.s., eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 186 c.d.s.
nella parte in cui prevede la competenza del tribunale per violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  con riferimento alla disparita' di
trattamento  tra  le fattispecie normative previste dagli artt. 186 e
187 c.d.s.; vista la memoria difensiva;

                            O s s e r v a

    A  seguito  della  riforma legislativa prevista dal decreto-legge
27 giugno  2003,  n. 151  e  successiva  legge  di  conversione legge
1° agosto  2003, n. 214, per il reato previsto dall'art. 186, secondo
comma   c.d.s.   e'  prevista  la  competenza  ratione  materiae  del
tribunale;  la  fattispecie  prevista  dall'art. 187  c.d.s. e' stata
interessata  dalla  riforma  de  quo  limitatamente  alla  disciplina
sanzionatoria,  rimanendo  invariata  la  competenza  per materia del
giudice di pace.
    Quindi,  per  la  guida  in  stato  di  ebbrezza la competenza e'
devoluta   al  tribunale;  per  la  guida  in  stato  di  alterazione
psico-fisica  per  uso di sostanze stupefacenti, la competenza per il
giudizio e' attribuita al giudice di pace.
    Secondo  la  prospettazione  difensiva,  che  questo  giudice non
ritiene   manifestatamene   infondata,  la  diversa  attribuzione  di
competenza  per  fattispecie che presentano la medesima ratio integra
una violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Infatti,  colui  che  e'  colto  in una situazione di alterazione
psico-fisica  a causa dell'assunzione di sostanza stupefacente potra'
beneficiare,  ove  ne ricorrono i presupposti, della dichiarazione di
improcedibilita'  ex  art. 34  d.lgs.  n. 274/2000,  ove sussista una
particolare tenuita' ovvero una esiguita' del danno.
    Inoltre,  ai  sensi  dell'art. 52,  comma 2,  lettera  c), d.lgs.
n. 274/2000,  la  pena  congiunta  dell'ammenda e dell'arresto dovra'
essere  sostituita dal giudice di pace con la pena pecuniaria, ovvero
con  la  permanenza  domiciliare,  ovvero  con  la pena del lavoro di
pubblica utilita'.
    La  disciplina  sanzionatoria  prevista  dall'art. 187 c.d.s. non
trovera' mai applicazione dinnanzi al giudice di pace, dovendo essere
convertita   in   base   alle   disposizioni   dell'art. 52,   d.lgs.
n. 274/2000.
    Ne  consegue  una  differenza di trattamento anche in merito alla
possibilita'  per  il reo di chiedere l'oblazione ex art. 162-bis cp;
possibilita'  preclusa  all'imputato  del  reato  di cui all'art. 186
c.d.s. punito con pena cumulativa dell'arresto e dell'ammenda.
    Ora,  secondo  il  principio di eguaglianza formale, la legge non
deve  porre  discriminazioni  tra  situazioni  similari, salvo che vi
siano motivazioni ragionevoli a sostegno della discriminazione.
    Entrambe   le  fattispecie  incriminatrici  (guida  in  stato  di
ebbrezza  e  guida  in  stato  di  intossicazione  per  assunzione di
sostanze stupefacenti) hanno il medesimo bene giuridico che e' quello
dell'ordine  pubblico,  il  medesimo  oggetto  giuridico in quanto la
condotta  consiste nel guidare in stato di alterazione psico-fisica a
causa  dell'assunzione  di  sostanze che menomano la concentrazione e
prontezza  di  riflessi, ed il medesimo elemento soggettivo che e' la
consapevolezza  e  volonta'  di  mettersi alla guida di un veicolo in
tale stato.
    La disparita' di trattamento tra le due situazioni previste dalle
suindicate  norme  incriminatrici  puo'  dar luogo a contrasto con il
principio  di  ragionevolezza,  considerato  che  in  base  a diverse
sentenze  della  suprema  Corte  (v.s.  n. 13/1986;  n. 241/1989) una
figura  caratteristica  del  giudizio di ragionevolezza e' costituita
dalla «incoerenza», rilevabile nel caso di involontari scoordinamenti
legislativi  o  attraverso  la totale inesistenza di correlazioni tra
fine della legge e differenziazioni normative, o attraverso il totale
scoordinamento  delle  differenziazioni  normative  rispetto  al fine
positivamente individuabile.
    Alla   luce  delle  suindicate  considerazioni,  non  ritenendosi
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
come eccepita dal difensore di Ferrera Nelson;
                              P. Q. M.
    Sospende  il  processo  a  carico  di Ferrera Nelson e dispone la
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale  affinche'  si
esprima sulla questione di legittimita' costituzionale suindicata.
        Roma, addi' 3 aprile 2006
                       Il giudice: Fiordalisi
07C0458